IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
   Vista la legge 23 dicembre 1992, n.  501,  recante  l'approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.759, recante modifiche
al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito  degli  interessi
ed  altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1993,  n.
601;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di  immobili  di
civile  abitazione,  di  termini  per  la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della  ritenuta
sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie:
  Visto, in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge,  con
cui si prevede:
  che  le  richieste presentate con le modalita' indicate nel decreto
del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  114  del  18 maggio 1992, per l'estinzione dei crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto,  relativi  ai
periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1985,  il  cui
ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100
milioni per ciascuna  imposta  e  per  ciascun  periodo  di  imposta,
mediante  assegnazione  ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto
di controllo da parte degli uffici competenti e quindi  di  riscontro
secondo  quanto  disposto  dal  predetto  decreto  del Ministro delle
finanze; con le operazioni di riscontro,  e'  effettuato  il  calcolo
degli  interessi  relativi  a  ciascun  credito, computati fino al 31
dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta;
  che per l'attuazione delle disposizioni  recate  dal  comma  1,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi
libera  circolazione  con  godimento  1  gennaio  1993 ad un tasso di
interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle  norme  vigenti,
ai  soggetti  creditori  di imposta, fino all'importo massimo di lire
4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono  stabilite  dallo  stesso
Ministro  del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il  1  marzo  1993,  ed  a  versare  all'entrata  del
bilancio   dello  Stato  il  ricavo  netto  dei  titoli  emessi,  con
imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato  di
previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con
lo stesso decreto sono determinate le modalita'  e  le  procedure  di
assegnazione dei titoli di cui al presente comma;
  Visto  il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,  con  cui  il  Ministro
delle  finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del
decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da  ultimo
con  il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le
modalita' di presentazione delle richieste  e  le  procedure  per  la
rilevazione  dei  crediti  che  possono essere oggetto di estinzione,
stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del  tesoro
un  esemplare  degli  elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993, con il quale, onde
consentire  agli  aventi  diritto  di  richiedere  l'estinzione   dei
relativi  crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito
pubblico, si e' provveduto a fissare le  caratteristiche  dei  titoli
medesimi;
  Vista la lettera in data 18 febbraio 1993 con la quale il Ministero
delle  finanze  ha trasmesso apposito elenco di millecentootto unita'
di soggetti creditori per un totale di crediti  ammessi  al  rimborso
pari a L. 3.709.083.348.000 e la successiva lettera in data 30 aprile
1993  con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso un nuovo elenco
di centotrentacinque unita', ricomprese nel summenzionato elenco,  di
enti  creditizi  direttamente  creditori  di  imposta e mandatari dei
creditori  per   un   totale   di   crediti   ammessi   pari   a   L.
2.857.427.127.000;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 100462/66-C.I. in data 3 maggio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7  giugno  1993,
successivamente  rettificato  con  decreto  ministeriale n. 100925 in
data 28 agosto 1993 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210  del
7  settembre 1993, con cui e' stata disposta l'emissione di una prima
tranche di  certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore  con
godimento  1 gennaio 1993, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, per
l'importo di nominali L. 2.857.497.000.000;
  Vista la lettera in data 3 agosto 1993, con la quale  il  Ministero
delle  finanze  ha  trasmesso  un  secondo  elenco di ottocentotrenta
unita', ugualmente ricomprese nel summenzionato elenco inviato con la
lettera  del  18  febbraio  1993,  di  enti  creditizi   direttamente
creditori  d'imposta  e  mandatari  dei  creditori  per  un totale di
crediti ammessi pari a L. 709.455.684.000;
  Considerato che nella citata lettera del 3 agosto 1993 il Ministero
delle finanze fa presente che rispetto  al  totale  dei  contribuenti
indicati  nel  tabulato  inviato  con  lettera  del  18 febbraio 1993
rimangono da definire ancora centoquarantatre domande, per  le  quali
non  e'  stato  ancora  indicato  l'ente  creditizio mandatario, e fa
peraltro riserva di trasmettere un successivo elenco non  appena  gli
uffici   periferici   avranno   effettuato   i  successivi  controlli
relativamente ad un ristretto  numero  di  domande,  evidenziando  un
credito  che  comunque  trova copertura nella somma stanziata di lire
4.500 miliardi;
  Ritenuto che  occorre  procedere  all'emissione  di  una  ulteriore
tranche dei certificati di cui sopra;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.119, e successive modificazioni, e  per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 marzo 1993, n. 75,  e'  disposta  l'emissione  di  una
ulteriore  tranche  di certificati di credito del Tesoro al portatore
per  l'importo  di  nominali  lire  709.885.000.000,  alle   seguenti
condizioni:
  durata: cinque anni;
  godimento: 1 gennaio 1993;
  prezzo d'emissione: alla pari;
  tasso  d'interesse:  12,50%  annuo,  pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
  rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1998.