IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM"; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo; Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1993, n. 945890, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993, recante "Condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione EFIM", ed in particolare l'art. 7, concernente le modalita' di deposito delle obbligazioni presso le filiali della Banca d'Italia; Vista la lettera dell'11 ottobre 1993, n. CL/1195/93, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, premesso che la procedura di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 2 marzo 1993 sopra richiamato non risulta adeguata rispetto alle esigenze di flessibilita' operativa connesse all'assolvimento degli impegni nei confronti dei creditori diversi dagli enti creditizi, ha prospettato l'opportunita' dell'introduzione di modalita' differenziate rispetto a quelle gia' previste nel ripetuto art. 7, in modo da consentire l'assegnazione delle obbligazioni anche ad un ente creditizio mandatario dell'EFIM in liquidazione; Ritenuto opportuno, al fine di rendere possibile l'accelerazione delle procedure di pagamento dei creditori del soppresso EFIM e delle societa' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del surrichiamato decreto-legge n. 487/1992, aderire alla sopra accennata richiesta del commissario liquidatore, integrando conseguentemente le modalita' di cui all'art. 7 del decreto del 2 marzo 1993; Decreta: Le obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti da assegnarsi ai creditori per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono essere anche versato in un conto di deposito in titoli aperto presso la filiale della Banca d'Italia competente per territorio, a nome di un ente creditizio mandatario dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM in liquidazione. Le somme da pagarsi in contanti in quanto destinate all'estinzione sia dei debiti di importo inferiore al valore nominale minimo delle obbligazioni sia dei debiti per gli importi corrispondenti alla differenza fra i maggiori importi riconosciuti a norma del citato decreto-legge n. 487 del 1992 ed il valore nominale dei titoli attribuiti, saranno versate direttamente dalla Cassa depositi e prestiti su un conto corrente aperto a nome del commissario liquidatore presso l'ente creditizio mandatario dell'EFIM in liquidazione. Il commissario liquidatore dell'EFIM provvede al successivo pagamento dei suddetti creditori individuati con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto 2 marzo 1993, avvalendosi per la raccolta delle quietanze liberatorie anche della struttura periferica della Banca d'Italia nonche' di un ente creditizio mandatario. Le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti che, entro novanta giorni dalla messa a disposizione del conto di deposito presso la Banca d'Italia intestato al suindicato ente creditizio mandatario dell'EFIM in liquidazione, non risultino assegnate agli aventi diritto, verranno depositate in specifico conto presso la Banca d'Italia intestato alla Cassa depositi e prestiti. Le somme in contanti di cui al comma 2 non utilizzate dal commissario liquidatore dell'EFIM entro novanta giorni dalla data di accreditamento, saranno da questi restituite alla Cassa depositi e prestiti. I rapporti inerenti alle operazioni svolte dal suindicato ente creditizio mandatario saranno regolati con apposita convenzione fra l'EFIM in liquidazione e l'ente creditizio medesimo. La Cassa depositi e prestiti, dietro istanza del commissario liquidatore dell'EFIM, provvedera' al pagamento dell'eventuale conguaglio richiesto dai creditori per gli interessi maturati dalla data del 1 aprile 1993 sugli importi pagati in contanti, che non rappresentino la differenza fra i maggiori crediti richiesti e l'importo dei titoli assegnati, da calcolarsi secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro del tesoro del 2 marzo 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI