IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM";
  Visto,  in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza
la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e  a  contrarre
prestiti  per  un  controvalore  di non meno di lire 9.000 miliardi e
comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al  comma
9 del medesimo articolo;
 Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1993, n. 945890, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993, recante "Condizioni
di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che  la  Cassa
depositi  e  prestiti  e'  autorizzata ad emettere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,  n.
487,  convertito  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante
soppressione EFIM",  ed  in  particolare  l'art.  7,  concernente  le
modalita'  di  deposito  delle  obbligazioni  presso le filiali della
Banca d'Italia;
  Vista la lettera dell'11 ottobre 1993, n. CL/1195/93, con la  quale
il  commissario  liquidatore  dell'EFIM, premesso che la procedura di
cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  del  2  marzo  1993  sopra
richiamato   non   risulta   adeguata   rispetto   alle  esigenze  di
flessibilita' operativa connesse all'assolvimento degli  impegni  nei
confronti  dei creditori diversi dagli enti creditizi, ha prospettato
l'opportunita' dell'introduzione di modalita' differenziate  rispetto
a  quelle  gia'  previste  nel ripetuto art. 7, in modo da consentire
l'assegnazione  delle  obbligazioni  anche  ad  un  ente   creditizio
mandatario dell'EFIM in liquidazione;
  Ritenuto  opportuno,  al  fine di rendere possibile l'accelerazione
delle procedure di pagamento dei creditori del soppresso EFIM e delle
societa' di cui all'art. 5, comma 1, lettera  b),  del  surrichiamato
decreto-legge n. 487/1992, aderire alla sopra accennata richiesta del
commissario  liquidatore, integrando conseguentemente le modalita' di
cui all'art. 7 del decreto del 2 marzo 1993;
                              Decreta:
  Le  obbligazioni  emesse  dalla  Cassa  depositi  e   prestiti   da
assegnarsi  ai  creditori  per  le  finalita'  di  cui all'art. 5 del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33, possono essere
anche versato in un conto di deposito  in  titoli  aperto  presso  la
filiale  della Banca d'Italia competente per territorio, a nome di un
ente creditizio mandatario dell'Ente partecipazioni  e  finanziamento
industria manifatturiera - EFIM in liquidazione.
  Le  somme da pagarsi in contanti in quanto destinate all'estinzione
sia dei debiti di importo inferiore al valore nominale  minimo  delle
obbligazioni  sia  dei  debiti  per  gli  importi corrispondenti alla
differenza fra i maggiori importi riconosciuti  a  norma  del  citato
decreto-legge  n.  487  del  1992  ed  il  valore nominale dei titoli
attribuiti, saranno  versate  direttamente  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti   su  un  conto  corrente  aperto  a  nome  del  commissario
liquidatore  presso  l'ente  creditizio   mandatario   dell'EFIM   in
liquidazione.
  Il   commissario   liquidatore  dell'EFIM  provvede  al  successivo
pagamento dei suddetti creditori individuati con decreto del Ministro
del tesoro da emanarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto 2 marzo 1993,
avvalendosi per la raccolta delle quietanze liberatorie  anche  della
struttura   periferica  della  Banca  d'Italia  nonche'  di  un  ente
creditizio mandatario.
  Le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti che, entro  novanta
giorni  dalla  messa  a  disposizione del conto di deposito presso la
Banca d'Italia intestato al  suindicato  ente  creditizio  mandatario
dell'EFIM  in  liquidazione,  non  risultino  assegnate  agli  aventi
diritto, verranno depositate  in  specifico  conto  presso  la  Banca
d'Italia intestato alla Cassa depositi e prestiti.
  Le  somme  in  contanti  di  cui  al  comma  2  non  utilizzate dal
commissario liquidatore dell'EFIM entro novanta giorni dalla data  di
accreditamento,  saranno  da  questi restituite alla Cassa depositi e
prestiti.
  I rapporti inerenti alle  operazioni  svolte  dal  suindicato  ente
creditizio  mandatario  saranno regolati con apposita convenzione fra
l'EFIM in liquidazione e l'ente creditizio medesimo.
  La Cassa  depositi  e  prestiti,  dietro  istanza  del  commissario
liquidatore   dell'EFIM,   provvedera'  al  pagamento  dell'eventuale
conguaglio richiesto dai creditori per gli interessi  maturati  dalla
data  del  1  aprile  1993  sugli importi pagati in contanti, che non
rappresentino la  differenza  fra  i  maggiori  crediti  richiesti  e
l'importo  dei  titoli  assegnati,  da  calcolarsi  secondo i criteri
previsti dal decreto del Ministro del tesoro del 2 marzo 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI