Alle intendenze di finanza
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al  Ministero dei lavori pubblici -
                                  Direzione       generale        del
                                  coordinamento territoriale
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                  Al Gabinetto dell'on. sig. Ministro
                                  delle finanze
                                  Al  sig.  Segretario  generale  del
                                  ministero delle finanze
                                  Alle direzioni  e  uffici  centrali
                                  del Ministero delle finanze
                                  Alla direzione centrale dei servizi
                                  tecnici erariali
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alle direzioni compartimentali  del
                                  territorio
                                  Agli uffici tecnici erariali
  In  questi  ultimi  anni  si e' constatato l'accresciuto ricorso al
mercato privato per l'acquisto o la locazione di  immobili  idonei  a
soddisfare  le esigenze dei vari servizi della P.A., risultando buona
parte degli edifici demaniali inagibili o inadeguati  alle  aumentate
necessita'.
  L'erario si e' trovato pertanto costretto a sostenere gravosi oneri
per  l'acquisto  o  la  locazione di edifici di proprieta' privata da
impiegare  per  le  attivita'  d'istituto,  distraendo  risorse   che
avrebbero   potuto   essere   destinate  al  recupero  degli  stabili
demaniali.
  Nel raccomandare una maggiore attenzione alla conservazione e  alla
fruttuosa utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, cosi'
da  far  ricorso  al  mercato  privato  solo in casi di comprovata ed
ineludibile necessita', si ritiene, per tali evenienze, assolutamente
indispensabile  attenersi  a  procedure   quanto   piu'   trasparenti
possibile  nell'acquisto  e  nella  locazione  di  edifici privati da
adibire agli usi governativi.
  Cio' premesso, codeste intendenze, in  sede  istruttoria,  vorranno
tenere nel debito conto i seguenti indirizzi di massima:
   1)  gli  acquisti  o le locazioni di immobili di aliena proprieta'
potranno essere avviati solo se risulti  che  e'  stata  operata  una
adeguata  selezione  delle offerte sulla base di un'accurata indagine
di mercato per  la  quale  ci  si  e'  avvalsi  di  idonee  forme  di
pubblicita'  sia  attraverso  la  stampa  sia  attraverso  le radio e
televisioni locali.
  A  tal fine, le amministrazioni statali, che intendono acquistare o
assumere in locazione immobili privati, dovranno indicare, oltre alle
esigenze istituzionali da soddisfare, le modalita' con le quali  sono
state  esperite  le  indagini di mercato e il relativo esito, nonche'
l'offerta  che  hanno  ritenuto  di  dover  prescegliere  in   quanto
risultata piu' conveniente sotto l'aspetto economico e funzionale. Le
medesime  amministrazioni  dovranno altresi' segnalare il prezzo o il
canone offerto dai soggetti contattati, la rispondenza degli immobili
alle vigenti norme urbanistico-edilizie, nonche' gli elementi che  ne
individuano   con  esattezza  la  consistenza  e  le  caratteristiche
costruttive e tecnologiche. Notizie,  peraltro,  indispensabili  agli
uffici tecnici erariali per procedere alle stime di loro competenza;
   2)  solo dopo che risulti acclarata, in maniera incontestabile, la
convenienza dell'offerta prescelta tra le varie possibili e  risulti,
altresi',  esclusa  la  convenienza  o  accertata l'impossibilita' di
procedere con il  sistema  della  permuta  con  beni  disponibili  di
proprieta' statale, potra' essere dato seguito all'iter acquisitivo o
rilasciato il nulla osta alla spesa per la locazione di immobili;
   3)  la  concretizzazione del contratto di acquisto o locazione non
potra' avere  luogo  se  non  verra'  preliminarmente  accertato  che
l'impiego  dell'immobile  prescelto  ad uffici pubblici che s'intende
dara al cespite e' pienamente compatibile con la  destinazione  d'uso
prevista  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  sul  territorio ove
trovasi il bene;
   4) per la stipula dei contratti di locazione passiva dovra' essere
opportunamente inserita - ove il proprietario dell'immobile prescelto
sia consenziente - apposita clausola che consenta all'amministrazione
di  acquistare  l'immobile  in  un  tempo   congruo   alle   esigenze
dell'amministrazione  medesima,  scomputando  sul  prezzo  i relativi
canoni di locazione nel frattempo corrisposti.
  Nel  caso,  tale  clausola  dovra'  avere   il   seguente   tenore:
"L'amministrazione  locataria  si  riserva  la  facolta' di procedere
all'acquisto dell'immobile locato, manifestando la relativa  volonta'
entro   due   anni   dalla   consegna   dell'immobile   medesimo  con
formalizzazione dell'atto  di  acquisto  relativo  entro  l'ulteriore
termine di anni due.
  L'acquisto  avverra'  al  prezzo determinato dall'U.T.E. al momento
dell'esercizio    della    facolta'    di    acquisto    da     parte
dell'amministrazione.
  Dal  prezzo,  cosi'  determinato,  verranno scomputati, a titolo di
recupero, i canoni di locazione corrisposti fino alla data di stipula
del contratto formale di acquisto".
  Sempre in tema di locazioni passive, si rammenta che con  circolare
della direzione generale del demanio n. 425 del 30 luglio 1988 furono
impartite  istruzioni  di  carattere generale in ordine ai criteri da
adottare ai fini del rilascio del prescritto nulla osta  alla  spesa,
istruzioni    che,    unitamente    alle    ulteriori    disposizioni
successivamente emanate in materia, si ribadiscono, con il  rinnovato
e perentorio invito alla loro scrupolosa osservanza.
  Si  ravvisa  la  necessita' di evidenziare che, per evitare inutili
perdite di tempo o ritardi nella trattazione delle  pratiche,  questa
amministrazione  non  prendera' in esame le proposte di acquisto o di
locazione successive alla presente circolare che  non  rispecchino  i
principi  di  massima  sopra enunciati o che risultino incomplete per
quanto  concerne  gli  elementi  di  valutazione  e   la   necessaria
documentazione.
                                * * *
  Per  quanto  riguarda  particolarmente  la  citta'  di  Roma, si fa
presente che la legge 15 dicembre 1990, n.  396,  recante  interventi
per  Roma  capitale  della Repubblica, prevede che i progetti diretti
alla rilocalizzazione  delle  sedi  delle  pubbliche  amministrazioni
siano  coordinati  in  una  visione organica ed unitaria del contesto
urbano. Cio' stante, occorrera' tenere nella debita considerazione la
lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri n. UCA/14880/70 del
26 ottobre 1992 con la quale e' stata  confermata  la  direttiva  del
Ministro  per  le aree urbane, giusta circolare MAU/97 del 29 gennaio
1991,  la   quale   dispone   che   tutte   le   iniziative   dirette
all'ampliamento  di sedi, all'accorpamento di esse, alla locazione di
immobili, all'acquisto o alla ristrutturazione di locali interessanti
il centro  urbano  di  Roma  e  le  zone  limitrofe,  debbono  essere
preventivamente assentite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le aree urbane.
  Pertanto  tutte  le  proposte  di  acquisto  o di locazione passiva
dovranno soggiacere a tali direttive.
                                * * *
  Alle intendenze di finanza, infine, si ritiene utile rammentare che
con riferimento alla legge n. 358 del 29 ottobre 1991, recante  norme
per  la  ristrutturazione  del  Ministero delle finanze, il programma
straordinario di cui all'art. 48 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  marzo 1992, n. 287, non puo' ne' deve prescindere dai
surrichiamati indirizzi di massima.
  In ogni caso, si ritiene utile raccomandare l'opportunita'  che  le
esigenze  allogative cui allo stato occorre far fronte vengano formu-
late alla  luce  delle  richiamate  norme  e,  comunque,  non  avulse
dell'impianto    complessivo   della   riforma   dell'amministrazione
finanziaria in corso di piena definizione.
                                * * *
  Si confida nella puntuale osservanza  degli  indirizzi  di  massima
sopraindicati,  ai  quali,  peraltro,  dovranno  uniformarsi  - nella
specifica competenza - tutte le amministrazioni statali.
                                       Il direttore generale: VACCARI