Alle intendenze di finanza e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale Alle amministrazioni centrali dello Stato Al Gabinetto dell'on. sig. Ministro delle finanze Al sig. Segretario generale del ministero delle finanze Alle direzioni e uffici centrali del Ministero delle finanze Alla direzione centrale dei servizi tecnici erariali Al Comando generale della Guardia di finanza Alle direzioni compartimentali del territorio Agli uffici tecnici erariali In questi ultimi anni si e' constatato l'accresciuto ricorso al mercato privato per l'acquisto o la locazione di immobili idonei a soddisfare le esigenze dei vari servizi della P.A., risultando buona parte degli edifici demaniali inagibili o inadeguati alle aumentate necessita'. L'erario si e' trovato pertanto costretto a sostenere gravosi oneri per l'acquisto o la locazione di edifici di proprieta' privata da impiegare per le attivita' d'istituto, distraendo risorse che avrebbero potuto essere destinate al recupero degli stabili demaniali. Nel raccomandare una maggiore attenzione alla conservazione e alla fruttuosa utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, cosi' da far ricorso al mercato privato solo in casi di comprovata ed ineludibile necessita', si ritiene, per tali evenienze, assolutamente indispensabile attenersi a procedure quanto piu' trasparenti possibile nell'acquisto e nella locazione di edifici privati da adibire agli usi governativi. Cio' premesso, codeste intendenze, in sede istruttoria, vorranno tenere nel debito conto i seguenti indirizzi di massima: 1) gli acquisti o le locazioni di immobili di aliena proprieta' potranno essere avviati solo se risulti che e' stata operata una adeguata selezione delle offerte sulla base di un'accurata indagine di mercato per la quale ci si e' avvalsi di idonee forme di pubblicita' sia attraverso la stampa sia attraverso le radio e televisioni locali. A tal fine, le amministrazioni statali, che intendono acquistare o assumere in locazione immobili privati, dovranno indicare, oltre alle esigenze istituzionali da soddisfare, le modalita' con le quali sono state esperite le indagini di mercato e il relativo esito, nonche' l'offerta che hanno ritenuto di dover prescegliere in quanto risultata piu' conveniente sotto l'aspetto economico e funzionale. Le medesime amministrazioni dovranno altresi' segnalare il prezzo o il canone offerto dai soggetti contattati, la rispondenza degli immobili alle vigenti norme urbanistico-edilizie, nonche' gli elementi che ne individuano con esattezza la consistenza e le caratteristiche costruttive e tecnologiche. Notizie, peraltro, indispensabili agli uffici tecnici erariali per procedere alle stime di loro competenza; 2) solo dopo che risulti acclarata, in maniera incontestabile, la convenienza dell'offerta prescelta tra le varie possibili e risulti, altresi', esclusa la convenienza o accertata l'impossibilita' di procedere con il sistema della permuta con beni disponibili di proprieta' statale, potra' essere dato seguito all'iter acquisitivo o rilasciato il nulla osta alla spesa per la locazione di immobili; 3) la concretizzazione del contratto di acquisto o locazione non potra' avere luogo se non verra' preliminarmente accertato che l'impiego dell'immobile prescelto ad uffici pubblici che s'intende dara al cespite e' pienamente compatibile con la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio ove trovasi il bene; 4) per la stipula dei contratti di locazione passiva dovra' essere opportunamente inserita - ove il proprietario dell'immobile prescelto sia consenziente - apposita clausola che consenta all'amministrazione di acquistare l'immobile in un tempo congruo alle esigenze dell'amministrazione medesima, scomputando sul prezzo i relativi canoni di locazione nel frattempo corrisposti. Nel caso, tale clausola dovra' avere il seguente tenore: "L'amministrazione locataria si riserva la facolta' di procedere all'acquisto dell'immobile locato, manifestando la relativa volonta' entro due anni dalla consegna dell'immobile medesimo con formalizzazione dell'atto di acquisto relativo entro l'ulteriore termine di anni due. L'acquisto avverra' al prezzo determinato dall'U.T.E. al momento dell'esercizio della facolta' di acquisto da parte dell'amministrazione. Dal prezzo, cosi' determinato, verranno scomputati, a titolo di recupero, i canoni di locazione corrisposti fino alla data di stipula del contratto formale di acquisto". Sempre in tema di locazioni passive, si rammenta che con circolare della direzione generale del demanio n. 425 del 30 luglio 1988 furono impartite istruzioni di carattere generale in ordine ai criteri da adottare ai fini del rilascio del prescritto nulla osta alla spesa, istruzioni che, unitamente alle ulteriori disposizioni successivamente emanate in materia, si ribadiscono, con il rinnovato e perentorio invito alla loro scrupolosa osservanza. Si ravvisa la necessita' di evidenziare che, per evitare inutili perdite di tempo o ritardi nella trattazione delle pratiche, questa amministrazione non prendera' in esame le proposte di acquisto o di locazione successive alla presente circolare che non rispecchino i principi di massima sopra enunciati o che risultino incomplete per quanto concerne gli elementi di valutazione e la necessaria documentazione. * * * Per quanto riguarda particolarmente la citta' di Roma, si fa presente che la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma capitale della Repubblica, prevede che i progetti diretti alla rilocalizzazione delle sedi delle pubbliche amministrazioni siano coordinati in una visione organica ed unitaria del contesto urbano. Cio' stante, occorrera' tenere nella debita considerazione la lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri n. UCA/14880/70 del 26 ottobre 1992 con la quale e' stata confermata la direttiva del Ministro per le aree urbane, giusta circolare MAU/97 del 29 gennaio 1991, la quale dispone che tutte le iniziative dirette all'ampliamento di sedi, all'accorpamento di esse, alla locazione di immobili, all'acquisto o alla ristrutturazione di locali interessanti il centro urbano di Roma e le zone limitrofe, debbono essere preventivamente assentite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane. Pertanto tutte le proposte di acquisto o di locazione passiva dovranno soggiacere a tali direttive. * * * Alle intendenze di finanza, infine, si ritiene utile rammentare che con riferimento alla legge n. 358 del 29 ottobre 1991, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, il programma straordinario di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, non puo' ne' deve prescindere dai surrichiamati indirizzi di massima. In ogni caso, si ritiene utile raccomandare l'opportunita' che le esigenze allogative cui allo stato occorre far fronte vengano formu- late alla luce delle richiamate norme e, comunque, non avulse dell'impianto complessivo della riforma dell'amministrazione finanziaria in corso di piena definizione. * * * Si confida nella puntuale osservanza degli indirizzi di massima sopraindicati, ai quali, peraltro, dovranno uniformarsi - nella specifica competenza - tutte le amministrazioni statali. Il direttore generale: VACCARI