IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12 agosto 1982, n. 547, con il quale e'
stato istituito il Fondo per la protezione civile;
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   330,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile di cui al citato decreto-legge;
  Visto il telegramma in data 2 ottobre 1993 con il quale il Ministro
dell'interno  chiede l'emanazione di un'ordinanza, ai sensi dei commi
3 e 4 del citato art. 5 della legge n.  225  del  24  febbraio  1992,
diretta a consentire immediati interventi per il ripristino dei danni
causati dall'attentato verificatosi a Gravina di Catania il giorno 18
settembre 1993, onde evitare piu' gravi e maggiori danni alle persone
ed alle cose colpite dall'attentato stesso;
  Considerato,  altresi',  che  nel  suddeto  attentato,  come meglio
specificato dal prefetto di Catania con le note n. 2717/B/GAB in data
27 settembre e 2  ottobre  1993,  e'  andato  gravemente  danneggiato
l'immobile di cinque piani sito nella via Napoli n. 28 del suindicato
comune  adibito,  oltre  che  a  sede  del  comando compagnia e della
stazione dei carabinieri, ad abitazione di privati cittadini;
  Considerato che la deflagrazione, come si rileva  dalle  menzionate
lettere   del   prefetto   di  Catania,  ha  provocato  danni  in  un
considerevole raggio d'azione interessando immobili  siti  oltre  che
nella stessa via Napoli, nelle adiacenti vie Gramsci, G. Arcoleo e S.
Paolo, coinvolgendo cinquantuno famiglie;
  Considerato,  altresi',  che,  oltre  agli edifici sopramenzionati,
sono  andati  distrutti  o   gravemente   danneggiati   mobili   siti
all'interno  degli  appartamenti  colpiti,  nonche'  otto autovetture
parcheggiate nella zona dell'attentato;
  Considerato che il prefetto di Catania con  le  suindicate  lettere
precisa  che  complessivamente l'entita' dei danni ammonta a lire 140
milioni;
  Atteso che il Ministro dell'interno con  il  menzionato  telegramma
del  2  ottobre 1993 assicura, per fronteggiare la relativa spesa, di
fare affluire al Fondo per la protezione civile la somma di lire  140
milioni  da  prelevarsi  sul  cap.  1571  del  bilancio del Ministero
dell'interno;
  Ritenuto che sussistono i presupposti normativi previsti  dall'art.
5, comma 3, della gia' citata legge n. 225/1992;
  Ravvisata   l'opportunita'  di  delegare  il  prefetto  di  Catania
all'adozione di tutti  i  provvedimenti  necessari  per  l'attuazione
degli  interventi  di  riparazione  nei  piu' brevi termini dei danni
prodotti dall'attentato dinamitardo di cui sopra;
  Considerato che nella seduta del 7 ottobre 1993  il  Consiglio  dei
Ministri ha preso atto, su relazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  della  situazione  di grave danno e pericolo determinatasi
per i  cittadini  ed  i  loro  beni  colpiti  da  piu'  volte  citato
attentato;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita'  di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei
fondi stanziati a valere sul fondo della protezione civile;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  ed,  in particolare, alle norme di contabilita' generale dello
Stato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Onde evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o
a  cose,  il  prefetto  di  Catania  e'  delegato,   per   provvedere
all'immediata   riparazione   dei   danni   prodotti   dall'attentato
dinamitardo perpetrato il giorno 18 settembre 1993 ai beni mobili  ed
immobili  siti in via Napoli e negli edifici siti nelle adiacenti vie
Gramsci, G. Arcoleo e S. Paolo del comune di Gravina di  Catania,  ad
adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare
alle   norme   di   contabilita'   generale   dello  Stato,  tutti  i
provvedimenti necessari all'immediato ripristino  dei  danni  stessi,
ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati di una
somma pari all'importo del danno subito, quale accertato dagli uffici
tecnici  pubblici,  ovvero  sulla  base di perizia giurata presentata
dagli interessati stessi.