IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale e' stato istituito il Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge; Visto il telegramma in data 2 ottobre 1993 con il quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione di un'ordinanza, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, diretta a consentire immediati interventi per il ripristino dei danni causati dall'attentato verificatosi a Gravina di Catania il giorno 18 settembre 1993, onde evitare piu' gravi e maggiori danni alle persone ed alle cose colpite dall'attentato stesso; Considerato, altresi', che nel suddeto attentato, come meglio specificato dal prefetto di Catania con le note n. 2717/B/GAB in data 27 settembre e 2 ottobre 1993, e' andato gravemente danneggiato l'immobile di cinque piani sito nella via Napoli n. 28 del suindicato comune adibito, oltre che a sede del comando compagnia e della stazione dei carabinieri, ad abitazione di privati cittadini; Considerato che la deflagrazione, come si rileva dalle menzionate lettere del prefetto di Catania, ha provocato danni in un considerevole raggio d'azione interessando immobili siti oltre che nella stessa via Napoli, nelle adiacenti vie Gramsci, G. Arcoleo e S. Paolo, coinvolgendo cinquantuno famiglie; Considerato, altresi', che, oltre agli edifici sopramenzionati, sono andati distrutti o gravemente danneggiati mobili siti all'interno degli appartamenti colpiti, nonche' otto autovetture parcheggiate nella zona dell'attentato; Considerato che il prefetto di Catania con le suindicate lettere precisa che complessivamente l'entita' dei danni ammonta a lire 140 milioni; Atteso che il Ministro dell'interno con il menzionato telegramma del 2 ottobre 1993 assicura, per fronteggiare la relativa spesa, di fare affluire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 140 milioni da prelevarsi sul cap. 1571 del bilancio del Ministero dell'interno; Ritenuto che sussistono i presupposti normativi previsti dall'art. 5, comma 3, della gia' citata legge n. 225/1992; Ravvisata l'opportunita' di delegare il prefetto di Catania all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di riparazione nei piu' brevi termini dei danni prodotti dall'attentato dinamitardo di cui sopra; Considerato che nella seduta del 7 ottobre 1993 il Consiglio dei Ministri ha preso atto, su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, della situazione di grave danno e pericolo determinatasi per i cittadini ed i loro beni colpiti da piu' volte citato attentato; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul fondo della protezione civile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, alle norme di contabilita' generale dello Stato; Dispone: Art. 1. 1. Onde evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, il prefetto di Catania e' delegato, per provvedere all'immediata riparazione dei danni prodotti dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 18 settembre 1993 ai beni mobili ed immobili siti in via Napoli e negli edifici siti nelle adiacenti vie Gramsci, G. Arcoleo e S. Paolo del comune di Gravina di Catania, ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilita' generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari all'immediato ripristino dei danni stessi, ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati di una somma pari all'importo del danno subito, quale accertato dagli uffici tecnici pubblici, ovvero sulla base di perizia giurata presentata dagli interessati stessi.