Alle imprese interessate All'A.B.I. All'ASSILEA All'ASSIREME Agli istituti di credito convenzionati con Agensud Alle societa' di leasing convenzionate con Agensud Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Al Commissario liquidatore Agensud Con riferimento all'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, che ha disposto nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative non ancora deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che saranno trasmessi agli istituti di credito ed alle societa' di leas- ing convenzionati appositi elenchi delle iniziative interessate da dette procedure e riferiti alle aziende le cui domande di agevolazione risultino pervenute all'Agenzia. Con riferimento a ciascuna delle iniziative degli elenchi ed a tutte le altre ivi non comprese per le quali sia stata presentata comunque domanda di agevolazione agli enti istruttori in indirizzo, questi ultimi dovranno effettuare entro il 31 dicembre 1993 uno dei seguenti adempimenti: fornire i propri esiti istruttori non ancora trasmessi all'Agenzia; confermare o, ove occorra, aggiornare gli esiti istruttori gia' trasmessi all'Agenzia. Nei casi di nuovi esiti istruttori e di aggiornamento dovranno essere trasmesse, oltre a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con l'Agenzia, anche le comunicazioni sulle risultanze istruttorie secondo il modello allegato sub 1, redatte dagli istituti di credito o dalle societa' di leasing. Nei casi di conferma dovranno essere trasmesse solo le comunicazioni indicate. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere corredate dalle dichiarazioni compilate secondo lo schema allegato sub 2 rese dai legali rappresentanti delle ditte richiedenti e sottoscritte dai presidenti dei rispettivi collegi sindacali, ove esistenti, attestanti tra l'altro la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute rapportato al costo complessivo del progetto medesimo, come previsto dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge richiamato in oggetto. Ad integrazione delle previste comunicazioni delle societa' di leasing e nei soli casi di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati alla data delle dichiarazioni, lo stato di esecuzione del progetto e l'ammontare delle spese gia' effettuate sono dichiarati dai legali rappresentanti delle societa' medesime o da loro procuratori all'uopo delegati (cfr. ultima pagina dell'allegato 1). Alle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltre allegate le certificazioni previste dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e quelle attestanti la vigenza delle imprese richiedenti. Gli enti istruttori renderanno disponibile in tempo utile la modulistica da utilizzare per le procedure in argomento. Per l'uniformita' di comportamento di tutti i soggetti interessati e per una piu' efficace applicazione delle disposizioni legislative si precisa quanto segue: le nuove disposizioni di legge si applicano nei confronti delle iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c) ed e) del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con esclusione dei progetti di ricerca e delle iniziative di grandi dimensioni per le quali alla data del 15 aprile 1993 e' gia' intervenuta una delibera da parte dell'Agenzia subordinata alla delibera di ammissibilita' del C.I.P.I.; per ciascuna iniziativa tutta la documentazione indicata dovra' essere trasmessa a mezzo di raccomandata a/r, anche a mano, entro e non oltre il 31 dicembre 1993 ed esclusivamente dall'istituto di credito o dalla societa' di leasing competente per l'istruttoria dell'iniziativa medesima; non saranno prese in esame le pratiche sprovviste o incomplete della predetta documentazione - ad eccezione di quella per la quale la vigente normativa prevede espressamente un inoltro anche successivo alla concessione, ma comunque antecedente all'erogazione delle agevolazioni -, quelle trasmesse oltre il termine sopra indicato, nonche' quelle carenti delle informazioni richieste negli schemi allegati; l'ammontare delle spese gia' effettuate per la realizzazione del progetto ed il suo costo complessivo devono comprendere le eventuali spese per scorte, purche' oggetto della domanda cui si riferisce la singola dichiarazione; con riferimento alle dichiarazioni di cui all'allegato 2, si intendono avviati a realizzazione alla data del 21 agosto 1992 i programmi per i quali risultavano sostenute spese - come riscontrabile da documenti fiscalmente regolari emessi entro la stessa data anche se quietanzati successivamente - per l'acquisto o la costruzione di immobilizzazioni oggetto della richiesta di agevolazioni; nel caso di iniziativa realizzata con il sistema della locazione finanziaria ed interessata da un contestuale finanziamento agevolato per scorte, la societa' di leasing e l'istituto di credito titolari delle rispettive istruttorie dovranno inviare separate comunicazioni e dichiarazioni. Le scorte non potranno comunque essere agevolate se non risultera' agevolato il corrispondente investimento in leasing. I programmi di acquisto di sole scorte si intendono avviati a realizzazione alla data del 21 agosto 1992 solo se a tale data risultano sostenute spese per le stesse, come riscontrabile da documenti fiscalmente regolari emessi entro la data medesima anche se quietanzati successivamente; con riferimento alle dichiarazioni di cui all'allegato 2, lo stato di esecuzione del progetto deve essere rilevato in rapporto allo stato di avanzamento materiale degli investimenti; le agevolazioni saranno calcolate con riferimento agli importi proposti dagli enti istruttori a seguito dell'esame di ammissibilita' e congruita' delle spese da parte degli stessi, cosi' come prescritto dalla vigente normativa e dalle specifiche convenzioni; la facolta' di richiedere l'anticipazione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge in argomento costituisce un'ulteriore modalita' per le imprese di ottenere l'erogazione del contributo in conto capitale, che si aggiunge, senza alterarne il regime, a quelle gia' previste dalla previgente normativa; il numero di progetto e di matricola Agenzia, da riportare a cura degli enti istruttori negli schemi allegati, sono quelli indicati nei citati elenchi trasmessi dall'Agenzia agli enti medesimi; l'indicazione non e' richiesta per le iniziative non comprese in detti elenchi; nel modello allegato sub 1 ciascun ente istruttore dovra' riportare il codice Agenzia relativo all'ente medesimo; detto codice e' desumibile dagli elenchi sopra indicati. Per tutto quanto non contenuto nel decreto-legge oggetto della presente circolare, si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Si richiama infine la particolare attenzione degli enti istruttori su quanto regolato dalle vigenti convenzioni in ordine alla dovuta informativa ed ai conseguenti adempimenti istruttori in caso di modifiche ai progetti di investimento; queste ultime pertanto, cosi' come le dichiarazioni rese dalle ditte richiedenti, dovranno pervenire in tempo utile agli enti medesimi da parte degli operatori interessati, al fine della puntuale osservanza del suddetto termine del 31 dicembre 1993. Il Ministro: SAVONA