IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base e' redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)"; Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunita' economica europea per il settore bieticolosaccarifero gia' attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero; Visto il regolamento CEE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed il regolamento delle Comunita' europee n. 305/91 che autorizza l'Italia ad erogare aiuti nazionali al settore bieticolosaccarifero; Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993 trasmesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 4613 del 14 gennaio 1993 e successivamente modificato con nota n. 783/s dell'8 giugno 1993; Considerato che il programma medesimo, articolato in sette interventi, riguarda misure specifiche di sostegno a favore di determinati comparti deboli per motivi congiunturali o strutturali; Considerato che la proposta succitata evidenzia come la Commissione delle Comunita' europee abbia avanzato perplessita' sulla compatibilita' di un intervento nazionale nel settore dello "zucchero", relativo alla concessione per l'anno 1992 di un aiuto di adattamento, ai sensi del regolamento CEE 305/91, e non lo abbia di conseguenza ancora autorizzato; Considerato che l'analogo intervento riproposto anche per il 1993 potra' essere realizzato solo a seguito del superamento delle suddette obiezioni della Commissione delle Comunita' europee; Considerato che le spese relative ai sopra indicati interventi, previste complessivamente in 410 miliardi di lire, graveranno interamente sul bilancio di competenza dell'AIMA per il 1993, e che per ogni tipo di intervento e' altresi' individuata la relativa previsione di spesa cosi' come prescritto dal terzo comma del citato articolo 1 della legge n. 610/1982; Visto il parere sulla prima proposta di programma, nonche' la successiva presa d'atto sulla stesura definitiva del programma stesso, espressi dal comitato consultivo nazionale dell'AIMA di cui all'art. 5 della legge n. 610/1982 piu' volte citata; Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: E' approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993 di cui alle premesse, riportato in allegato e che viene a costituire parte integrante della presente delibera, per una spesa complessiva di lire 410 miliardi articolata come segue: Miliardi Interventi di lire - - 1) Oneri per l'acquisto e stoccaggio di derivati della distillazione di vini 110 2) Acquisto e stoccaggio di alcole proveniente dalla distillazione della frutta e patate 10 3) Intervento a sostegno del settore bovino e dei prodotti lattiero caseari 30 4) Aiuti a sostegno del settore ortofrutticolo (ortofrutta, patate e olive da mensa) 30 5) Interventi a favore dei P.V.S. ed assimilati 140 6) Aiuto integrativo al reddito 5 7) Oneri magazzinaggio zucchero ed adeguamento degli aiuti di adattamento 85 ------ Totale. . . 410 L'AIMA comunichera' al CIPE, che ne prendera' atto, i relativi piani operativi prima della loro applicazione. Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovra' essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori. In particolare l'intervento di cui al punto 7) - nella parte relativa all'adeguamento degli aiuti di adattamento per un importo di 45 miliardi di lire - potra' essere attivato solo a seguito del superamento delle obiezioni avanzate dalla Commissione delle Comunita' europee di cui alle premesse. A tale scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' a notificare il programma di cui all'allegato, nonche' i relativi piani operativi, alla Commissione delle Comunita' europee, salvo quelli di cui al punto 5. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 158