IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto 1 giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina; Visto il decreto 30 ottobre 1972 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Teramo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 25 novembre 1972; Visto il decreto 14 novembre 1972 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Chieti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 7 dicembre 1972; Visto il decreto 12 novembre 1977 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di L'Aquila, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977; Visto il decreto 19 gennaio 1978 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Abruzzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 dell'11 febbraio 1978; Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanita' della regione Abruzzo con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nei territori della regione medesima relativamente all'attivita' svolta nell'anno 1992; Considerato che il tasso di infezione tubercolare nelle province di Chieti, l'Aquila e Teramo risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Abruzzo; Sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 23 marzo 1993; Decreta: Art. 1. 1. E' revocata, per il territorio delle province di Chieti, L'Aquila e Teramo, la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.