IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge
9 giugno 1964, n. 615, sulla  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti
dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista   la  legge  28  maggio  1981,  n.  296,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive CEE e norme  per  l'accelerazione  della
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Vista la legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  sull'istituzione  del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto   il   decreto  1  giugno  1968,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  13
settembre  1968,  concernente  disposizioni sul piano nazionale della
profilassi della tubercolosi bovina;
  Visto il decreto  30  ottobre  1972  recante  la  dichiarazione  di
territorio   ufficialmente  indenne  da  tubercolosi  bovina  per  la
provincia di Teramo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  307  del
25 novembre 1972;
  Visto  il  decreto  14  novembre  1972  recante la dichiarazione di
territorio  ufficialmente  indenne  da  tubercolosi  bovina  per   la
provincia di Chieti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 7
dicembre 1972;
  Visto  il  decreto  12  novembre  1977  recante la dichiarazione di
territorio  ufficialmente  indenne  da  tubercolosi  bovina  per   la
provincia di L'Aquila, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del
13 dicembre 1977;
  Visto  il  decreto  19  gennaio  1978  recante  la dichiarazione di
territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione
Abruzzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42  dell'11  febbraio
1978;
  Vista  la  documentazione  trasmessa  dall'assessorato alla sanita'
della  regione  Abruzzo  con  la  quale   si   comunica   l'andamento
dell'infezione  tubercolare  nei  territori  della  regione  medesima
relativamente all'attivita' svolta nell'anno 1992;
   Considerato che il tasso di infezione tubercolare  nelle  province
di  Chieti,  l'Aquila  e Teramo risulta superiore all'uno per cento e
che quindi sono venute meno le  condizioni  sanitarie  attribuite  al
territorio della regione Abruzzo;
  Sentita  la  commissione  di  cui all'art. 2 della legge 23 gennaio
1968, n. 33, nella seduta del 23 marzo 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  revocata,  per  il  territorio  delle  province  di  Chieti,
L'Aquila  e  Teramo,  la  dichiarazione  di  territorio ufficialmente
indenne da tubercolosi bovina.