All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai signori  commissari  di  Governo
                                  delle regioni
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Ai        signori         assessori
                                  all'agricoltura delle regioni
                                  Ai         signori        assessori
                                  all'agricoltura delle  province  di
                                  Trento e Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno:
                                    Gabinetto
                                    Direzione generale di P.S.
                                  Al Ministero delle finanze:
                                    Direzione   generale   dogane   e
                                  imposte indirette
                                    Direzione    generale     servizi
                                  finanza locale
                                    Comando   generale   Guardia   di
                                  finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio   e   dell'artigianato  -
                                  Direzione    generale    produzione
                                  industriale
                                  Al   Ministero  del  commercio  con
                                  l'estero   -   Direzione   generale
                                  accordi commerciali
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla Corte dei conti -  Ufficio  di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla    rappresentanza   permanente
                                  italiana   presso   le    comunita'
                                  europee - BRUXELLES
                                  Alla Commissione C.E.E. - Direzione
                                  generale  agricoltura  -  Divisione
                                  vino - BRUXELLES
                                  Alla Gestione produzione agricola
                                  Alle Organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  All'Ufficio FEOGA
  Le disposizioni  relative  alle  modalita'  di  applicazione  della
misura  in  causa  impongono,  in linea di principio, l'obbligo della
consegna in distilleria  di  tutti  i  sottoprodotti  ottenuti  dalla
trasformazione delle uve, anche se queste hanno dato luogo a prodotti
diversi dal vino come, ad esempio, i succhi d'uva.
  Le   disposizioni  relative  alla  distillazione  obbligatoria  dei
sottoprodotti  della  vinificazione  a   valere   per   la   campagna
vitivinicola  1993-94 sono contenute nel regolamento del Consiglio n.
822/87 (art. 35) e nei regolamenti applicativi della  Commissione  n.
3105/88   modificato  da  ultimo  dal  regolamento  n.  3186/92  (che
stabilisce  le  modalita'   di   applicazione   delle   distillazioni
obbligatorie  di  cui agli articoli 35 e 36 del precitato regolamento
CEE n. 822/87) e n. 2093/93 del 28 luglio 1993 che fissa i prezzi  di
acquisto,  gli aiuti nonche' certi altri elementi applicabili, per la
campagna 1993-94, alle misure di intervento nel settore vitivinicolo.
  Completa il quadro normativo in materia il decreto ministeriale  n.
452 del 15 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1990)
recante  norme  nazionali  integrative  di  quelle  comunitarie sulla
distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.
  Si  ritiene  opportuno  sottolineare   che   l'assolvimento   della
distillazione  obbligatoria  dei  sottoprodotti della vinificazione o
"prestazione   obbligatoria"   costituisce   uno   dei    presupposti
indispensabili  perche' i produttori vinicoli possano usufruire delle
diverse misure di intervento previste in  loro  favore.  Quindi,  per
poter  accedere  agli  interventi  previsti  per la prossima campagna
vitivinicola  1994-95  e'  indispensabile  che   ciascun   produttore
dimostri   di   aver   effettuato   correttamente   la   "prestazione
obbligatoria" relativa alla campagna in corso.
  Il prezzo di  cessione  dei  prodotti  che  formano  oggetto  della
"prestazione  obbligatoria"  (vinacce, fecce e, se del caso, vino) e'
stabilito dal predetto art. 35 del regolamento CEE n. 822/87  ed  e',
per  la  campagna  1993-94, di 0,82 ECU, per grado alcol contenuto in
ogni quintale di sottoprodotto  o  ettolitro  di  vino,  resi  franco
impianto del distillatore, pari al 26% del prezzo di orientamento dei
vini da tavola.
  Per  quanto attiene al tasso di conversione in moneta nazionale del
prezzo  di  cessione  dei  prodotti   che   formano   oggetto   della
"prestazione  obbligatoria"  nonche'  degli aiuti comunitari previsti
per la misura in causa e il prezzo dei prodotti  della  distillazione
eventualmente   ceduti   all'Organismo   di  intervento  si  richiama
l'attenzione  degli  interessati  sulle  disposizioni   di   cui   al
regolamento  CEE  della  Commissione  n.  1068/93  del 30 aprile 1993
recante modalita' per la  determinazione  dei  tassi  di  conversione
utilizzati  nel  settore  agricolo e, in particolare, dal regolamento
CEE della Commissione n. 2192/93 del 28 luglio 1993 relativo a taluni
fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per  il
settore vitivinicolo.
  Dette  disposizioni prevedono per la distillazione obbligatoria dei
sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del  regolamento
CEE  n. 822/87 che il tasso di conversione da utilizzare e' quello in
vigore il 1  settembre della campagna considerata.
  Per la campagna 1993-94 il tasso di conversione da  utilizzare  e',
pertanto, 1 ECU = L. 2.166,58.
  Ne  consegue  che  il  prezzo  di cessione dei prodotti che formano
oggetto della prestazione obbligatoria  precedentemente  indicata  in
0,82 ECU e' pari a L. 1.776,59.
1. Modalita' di assolvimento della prestazione obbligatoria.
  Chiunque  proceda  alla  vinificazione,  sia  esso persona fisica o
giuridica ovvero associazione di persone, e' tenuto alla "prestazione
obbligatoria".
  Nel caso di vinificazione a partire da uve, l'obbligo in  questione
si  intende  soddisfatto  allorquando  sono  stati  consegnati  ad un
distillatore riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le  fecce  e,
se  del caso, il vino di propria produzione aventi, complessivamente,
un contenuto in alcole non inferiore al  10%  del  volume  di  alcole
contenuto  nel  vino  prodotto.  La  gradazione  del vino prodotto e'
determinata forfettariamente come in appresso specificato.  Nel  caso
di vinificazione a partire da mosti parzialmente fermentati o da vino
nuovo  ancora  in  fermentazione  l'obbligo  si  intende  soddisfatto
allorquando sono stati consegnati in distilleria le fecce e,  se  del
caso,  vino  di  propria  produzione,  per  un volume di alcole pari,
almeno, al 5% di quello contenuto nel vino prodotto.
  Va, inoltre, precisato che per i produttori obbligati il volume  di
alcole,  espresso  in  alcole  puro,  contenuto  nel  vino di propria
produzione  consegnato  all'industria  dell'aceto,  e'  detratto  dal
quantitativo  di alcole contenuto nel vino che deve essere consegnato
alla distillazione in causa.
  Nel  caso  di  consegna  di  vino  all'industria   dell'aceto,   il
produttore    vinicolo   dovra'   farsi   rilasciare   dal   titolare
dell'acetificio due copie della bolletta di  consegna  -  contenente,
gli elementi di cui al mod. A annesso alla presente - delle quali una
va  tenuta  a  disposizione  degli  organi  di controllo e l'altra va
allegata  alla  eventuale  domanda  intesa  a  fruire  dei   benefici
comunitari  previsti  a  favore  del  settore  vitivinicolo.  Per  il
suddetto  vino  consegnato  all'acetificio  non  e'  previsto   alcun
intervento comunitario.
  La  consegna in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione o
il loro ritiro sotto controllo deve avvenire:
   per le vinacce, entro il termine di venti giorni  dalla  fine  del
periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio,
   per  le  fecce,  entro il termine di trenta giorni da quello della
loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il
giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.
  Il vino, eventualmente consegnato alla distilleria o all'acetificio
per adempiere l'obbligo di che trattasi, non puo' essere distillato o
trasformato  in  aceto  prima  del  1   gennaio  della  campagna   in
questione.
  Le  consegne anzidette devono avvenire entro il mese di luglio 1994
e la distillazione relativa  deve  concludersi  entro  il  31  agosto
successivo.
  Per  la  determinazione  del  volume  di  alcole  da  consegnare in
assolvimento dell'obbligo, la gradazione alcolometrica  del  vino  da
prendere in considerazione e' fissata in gradi:
   9 per la zona C/I;
   9,5 per la zona C/II;
   10 per la zona C/III.
  Si  ricorda  che  il  vino  da tavola eventualmente consegnato alla
distillazione a completamento dell'obbligo dovra' essere  addizionato
con  cloruro  di  litio  nella misura compresa tra 5 e 10 gr per ogni
quintale, come previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1986.
2. Esenzione dall'obbligo - Riduzione della percentuale dell'obbligo
   - Deroghe.
   a)  I  produttori  che non hanno proceduto alla vinificazione o ad
altra trasformazione delle uve in impianti  cooperativi  e  che,  nel
corso  della  campagna  vitivinicola non ottengono un quantitativo di
vino e/o di mosto superiore a 25 ettolitri, hanno la facolta' di  non
consegnare   alla   distillazione   i  relativi  sottoprodotti.  Cio'
significa che, anche i produttori che hanno  ottenuto  un  volume  di
vino  inferiore a 25 ettolitri, nel caso che intendono farlo, possono
consegnare alla distillazione le vinacce e le fecce da essi ottenute.
   b) La percentuale dell'obbligo del 10% e' ridotta:
   al 7%  per  i  produttori  dei  vini  D.O.C.  e  D.O.C.G.  bianchi
relativamente  alla  parte  del loro raccolto che puo' beneficiare di
tale menzione.
  Al riguardo si ritiene opportuno precisare  che  quando  tali  vini
vengono  ottenuti  da  prodotti  intermedi (mosti, mosti parzialmente
fermentati e vini nuovi ancora in fermentazione) nessuna riduzione e'
prevista  a  favore  del  vinificatore  al  quale,  pertanto,  rimane
l'obbligo  di  consegnare  il  5%.  Resta  inteso  che  a  carico del
fornitore dei prodotti intermedi rimane l'obbligo di consegnare  alla
distillazione  i  sottoprodotti  (vinacce)  o di effettuare il ritiro
sotto controllo nei casi previsti;
   al 5% per i produttori vinicoli  che  consegnano  le  vinacce  per
l'estrazione della enocianina.
  In  tal  caso  e'  da  tener  presente che: la riduzione si applica
soltanto per il quantitativo di vinacce destinato alla produzione  di
enocianina,  fermo  restando l'obbligo del 10% per la restante parte;
l'eventuale alcole ottenuto dalle vinacce, che hanno formato  oggetto
della  estrazione  di  enocianina,  non puo' essere computato ai fini
dell'adempimento dell'obbligo;
   a zero per i produttori di  vini  spumanti  di  qualita'  di  tipo
aromatico e di vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determi-
nate di tipo aromatico, che hanno prodotto i vini stessi a partire da
mosti  di uva parzialmente fermentati acquistati e che abbiano subito
trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.
   c)   Possono   svincolarsi   dall'obbligo   della   consegna   dei
sottoprodotti in distilleria:
   i  produttori  vinicoli  delle  isole  minori  (esclusi, quindi, i
produttori della Sicilia e Sardegna);
   i produttori vinicoli  dell'intero  territorio  nazionale  la  cui
produzione,  nella campagna in causa, sia stata superiore ai 25 hl ma
non superiore ai 40 hl di vino, a condizione, in entrambi i casi, che
i relativi sottoprodotti siano ritirati sotto controllo.
  A  tale  fine,  i   produttori   interessati   debbono   comunicare
all'ufficio   competente  per  territorio  dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi il luogo del deposito dei  sottoprodotti,  la  loro
quantita'  e  qualita' nonche' la data fissata per l'esecuzione delle
operazioni che li rendono inutilizzabili  al  consumo  umano,  almeno
settantadue ore prima.
  Si richiama l'attenzione degli interessati su talune disposizioni e
interpretazioni  comunitarie  in  base  alle  quali  la  "prestazione
obbligatoria" viene  assolta,  in  taluni  casi,  consegnando  ad  un
distillatore    riconosciuto    soltanto    i   sottoprodotti   della
vinificazione anche se contenenti alcole  in  misura  inferiore  alla
prevista percentuale dell'obbligo del 10%.
  Tali disposizioni riguardano i sottoprodotti relativi:
   ai  vini  ottenuti dalle uve da mensa (art. 36 del regolamento CEE
n. 822/87);
   ai succhi d'uva, ai mosti concentrati, ecc.;
   ai vini da tavola avviati alla distillazione  obbligatoria  per  i
quali  il  produttore  assolve  l'obbligo  con  la  sola consegna dei
sottoprodotti (art. 39 del regolamento CEE n. 322/87).
  Si ricorda, altresi', che in  base  ad  una  interpretazione  della
Commissione  CEE,  i maggiori volumi di vino ottenuti dall'impiego di
mosto concentrato o di mosto concentrato  rettificato  per  l'aumento
del  grado  alcolico  del  vino  o per la sua edulcorazione, non sono
assoggettati  al  regime   della   prestazione   obbligatoria.   Cio'
significa,  ad  esempio, che se un produttore di vino arricchisce una
partita di 100 hl di mosto o edulcora 100 hl di vino impiegando 5  hl
di mosto concentrato o mosto concentrato rettificato, ottenendo cosi'
105  hl  di vino, l'obbligo dovra' riguardare unicamente i 100 hl del
prodotto base e non gia' gli altri 5 hl.
  I mosti concentrati ed i mosti concentrati  rettificati  non  sono,
infatti,  considerati  prodotti  di  base  per l'elaborazione di vino
bensi' prodotti utilizzabili nel  quadro  delle  pratiche  enologiche
consentite  per  aumentare  il  grado alcolico dei vini o per la loro
edulcorazione.
3. Natura dei sottoprodotti da consegnare alla distillazione o
   destinati al ritiro sotto controllo.
  Le caratteristiche minime che i sottoprodotti  della  vinificazione
devono possedere al momento della loro introduzione in distilleria in
assolvimento dell'obbligo in questione, sono le seguenti:
   le  vinacce, ottenute da uve delle zone viticole C/I, C/II, C/III,
devono contenere almeno 2,8 litri di alcole per quintale;
   le fecce di vino ottenute da uve delle zone  viticole  C/I,  C/II,
C/III,  devono  contenere almeno quattro litri di alcole per quintale
ed il 45% di umidita'.
  Si ricorda, inoltre, che il contenuto in alcole  dei  sottoprodotti
avviati   alla   distillazione   e   quello   ottenibile  dalla  loro
distillazione devono riflettere la realta'.
  I sottoprodotti oggetto di ritiro sotto controllo devono  possedere
almeno:
   per le vinacce di uva:
    2,1 litri di alcole per quintale nel caso di v.q.p.r.d. bianchi;
    3 litri di alcole per quintale negli altri casi;
   per le fecce di vino:
    3,5 litri di alcole per quintale nel caso di v.q.p.r.d. bianchi;
    5 litri di alcole per quintale negli altri casi.
  Si ricorda, inoltre, che ai sensi del decreto ministeriale 6 maggio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1992,
che  ha modificato l'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1969,
le fecce  liquide  e  semiliquide  destinate  alle  distillerie  o  a
stabilimenti  non  enologici  devono  contenere  da  5 a 10 grammi di
cloruro di litio per ogni quintale di prodotto.
  Il rivelatore deve essere aggiunto alle fecce  stesse  dopo  essere
stato  opportunamente  sciolto in una quantita' di acqua strettamente
necessaria per la solubilita' del  sale  e  per  il  trattamento  del
sottoprodotto stesso.
  I  produttori che ottengono sottoprodotti (vinacce - fecce) che non
possiedono le caratteristiche minime di cui sopra dovranno destinarli
ad utilizzazioni  diverse  dalla  distillazione  o  al  ritiro  sotto
controllo.
  In  tal  caso,  il  produttore  dovra' assolvere il proprio obbligo
consegnando in distilleria vino da tavola di propria produzione.
4. Regime dei prezzi di conferimento dei prodotti alla distillazione
   e dei realtivi aiuti.
  Il prezzo di cessione dei prodotti (vinacce, fecce e, se del  caso,
vino)  che i distillatori sono tenuti a pagare ai produttori vinicoli
per la materia prima consegnata in  assolvimento  della  "prestazione
obbligatoria", e' stato fissato, come precisato in precedenza, a 0,82
ECU,  pari  a L. 1.776,59 per grado alcole contenuto in ogni quintale
di sottoprodotto o di ettolitro di vino, resi franco distilleria.
  Il distillatore che ha ottenuto acquavite di  vinaccia  o  di  vino
(rispondente   alle   caratteristiche   qualitative   previste  dalle
disposizioni comunitarie di cui al  regolamento  CEE  n.  1576/89)  o
alcole  neutro  (rispondente alla definizione di cui all'allegato del
regolamento CEE n. 2046/89 del  19  giugno  1989  che  stabilisce  le
regole generali di distillazione) o alcole grezzo (avente, almeno, un
titolo  alcolometrico  di  52%  vol.)  puo'  beneficiare del seguente
aiuto:
   0,48 ECU, pari a L. 1.039,90% vol.  di  alcole  per  ettolitro  di
prodotto  ottenuto  dalle  distillazioni allorche' trattasi di alcole
neutro;
   0,25 ECU, pari a L. 541,64 %  vol.  di  alcole  per  ettolitro  di
prodotto ottenuto dalla distillazione allorche' trattasi di acquavite
di vinaccia o grappa;
   0,23  ECU,  pari  a  L.  498,31  % vol. di alcole per ettolitro di
prodotto ottenuto dalla distillazione allorche' trattasi di acquavite
di vino;
   0,37 ECU, pari a L. 801,63 %  vol.  di  alcole  per  ettolitro  di
prodotto  ottenuto  dalla  distillazione  quando  trattasi  di alcole
grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol.
5. Regime dei prezzi di conferimento all'A.I.M.A. dell'alcole
   ottenuto.
  Il distillatore puo' consegnare all'A.I.M.A. il  prodotto  ottenuto
dalla distillazione, purche' avente una gradazione di almeno 92% vol.
entro il 30 novembre 1994.
  In  proposito  si  richiama  l'attenzione  degli  interessati sulle
disposizioni  comunitarie  relative  alla  misura  in  causa  per  la
campagna 1993-94.
  Dette   disposizioni   prevedono  che  i  prodotti  ottenuti  dalle
distillazioni obbligatorie di cui agli  articoli  35,  36  e  39  del
regolamento  n.  822/87  eventualmente  consegnati  all'organismo  di
intervento saranno pagati da  quest'ultimo  al  prezzo  previsto  per
l'alcole greggio.
  Cio'  significa  che anche l'alcol neutro, eventualmente consegnato
all'organismo di intervento, sara' pagato allo stesso prezzo previsto
per l'alcool greggio e cioe' 1,33 ECU pari a L. 2.881,55  %  vol.  di
alcool per ettolitro.
  Nel  caso in cui il distillatore consegni l'alcole all'Organismo di
intervento  dopo  che  ha  ottenuto  per  lo  stesso  alcole  l'aiuto
comunitario,  l'A.I.M.A.  corrispondera'  il  prezzo  fissato  per il
conferimento di  tale  prodotto,  come  dianzi  precisato,  diminuito
dell'aiuto gia' versato.
  Il   prezzo  di  acquisto  e'  pagato  da  parte  dell'A.I.M.A.  al
distillatore entro tre mesi dalla consegna dell'alcole.
6. Modalita' di pagamento del prezzo minimo di cessione dei
   sottoprodotti, dell'aiuto comunitario nonche' del prezzo di
   cessione dell'alcole all'A.I.M.A.
   A)  Il  prezzo  dei  prodotti  consegnati   in   distilleria,   in
adempimento  della  "prestazione  obbligatoria"  mediante la consegna
delle vinacce, delle fecce e, se del caso, del  vino  da  tavola,  e'
pagato  dal  distillatore  al produttore entro tre mesi dal giorno di
entrata in distilleria di ciascuna partita dei suddetti prodotti.
  Tuttavia il produttore ed il distillatore possono convenire:
   che il distillatore versi  al  produttore  entro  tre  mesi  dalla
consegna  delle  "prestazioni  viniche",  un acconto pari all'80% del
relativo prezzo di acquisto oppure
   che l'acconto stesso sia versato, al piu'  tardi,  entro  un  mese
dalla presentazione della fattura.
  In caso di distillerie cooperative di cui facciano parte produttori
vinicoli  singoli  o  associati,  la  prova  dell'avvenuto  pagamento
dell'acconto suddetto puo' essere fornita con apposita documentazione
sostitutiva quale, ad esempio, una dichiarazione da cui  risulti  che
il conferente e' socio della cooperativa.
  In entrambi i casi il saldo deve essere versato al produttore entro
il 30 novembre 1994.
   B)   Il  distillatore  che  intenda  beneficiare  dell'aiuto  deve
presentare, entro il 31 dicembre 1994, una domanda all'A.I.M.A.  alla
quale,  oltre  agli altri documenti previsti dalla anzidetta azienda,
devono essere allegati:
   una copia dei documenti di accompagnamento relativi  al  trasporto
dei  sottoprodotti  o  del  vino che gli sono stati consegnati per la
distillazione o un riepilogo degli stessi completato con la  data  di
introduzione in distilleria degli stessi prodotti,
   un  certificato  rilasciato  dall'UTF competente per territorio da
redigere  in  conformita'  al  modello  B  allegato   alla   presente
circolare.
  Il versamento dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A. al distillatore e',
inoltre,  subordinato  alla condizione che lo stesso fornisca nei tre
mesi che seguono la presentazione della domanda,  la  prova  di  aver
pagato  al  produttore  l'acconto dell'80% del prezzo di acquisto dei
sottoprodotti  o  del  vino  mediante  presentazione  della   fattura
relativa  alla  cessione  dei  sottoprodotti  o del vino, dalla quale
risulti la quantita' ceduta ed il corrispondente montegradi.
  Tali fatture devono essere accompagnate da  una  dichiarazione  del
produttore  attestante  l'avvenuto  pagamento  medesimo. La firma del
produttore dichiarante deve essere autenticata nelle forme di legge.
  In alternativa alla  anzidetta  dichiarazione  del  produttore,  il
distillatore  puo'  costituire  una  cauzione in favore dell'A.I.M.A.
pari, almeno, al 110% dell'aiuto richiesto.
  In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione
dovra' essere fornita  dal  distillatore  entro  il  31  marzo  1995.
L'A.I.M.A.   dovra'   liberare  la  cauzione  entro  tre  mesi  dalla
presentazione della prova, da parte del distillatore, di aver  pagato
il prezzo di cessione al produttore.
   C)  Il distillatore che intenda cedere all'A.I.M.A. l'alcole della
distillazione in questione deve presentare a detta  azienda  apposita
domanda alla quale, oltre ai documenti richiesti dalla stessa, devono
essere allegati:
   il riepilogo delle bollette di ricevimento della materia prima che
devono  trovare  riscontro  nella  trascrizione  sul  registro  delle
materie prime, serie C, mod. 41 D. II,
   il certificato dell'UTF competente per territorio da  redigere  in
conformita' al modello allegato alla presente circolare (allegato B).
7. Altri adempimenti del distillatore.
  Il  distillatore  entro  il  termine di quarantacinque giorni dalla
data  di  introduzione  in  distilleria   dei   sottoprodotti   della
vinificazione   e/o  del  vino  in  assolvimento  della  "prestazione
obbligatoria", deve rilasciare  un'attestazione,  mediante  bolletta,
che  contenga almeno gli elementi del modello C annesso alla presente
circolare.
  Le suddette bollette dovranno essere compilate in cinque esemplari:
   il primo e il secondo per il conferente;
   il terzo per l'ufficio competente per territorio  dell'Ispettorato
centrale repressione frodi;
   il quarto per il comune competente per territorio;
   il  quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere
custodito agli atti della distilleria.
8. Bollette di consegna.
  Come dianzi precisato, le bollette di consegna che le aceterie e le
distillerie sono tenute a rilasciare al  produttore  vinicolo,  quale
prova  dell'avvenuta  consegna  dei  prodotti  vinicoli  a  titolo di
"prestazione obbligatoria", devono contenere, almeno, gli elementi di
cui al modello A e del modello C, allegati alla  presente  circolare.
Cio'  significa  che  i  relativi modelli da utilizzare, sia da parte
delle aceterie (mod. A) sia  da  parte  delle  distillerie  (mod.  C)
potranno avere anche una veste tipografica diversa.
9. Elaborazione del vino alcolizzato.
  Il   vino   eventualmente   da   consegnare  in  adempimento  della
"prestazione  obbligatoria"   puo'   essere   trasformato   in   vino
alcolizzato.
  Le norme che disciplinano la elaborazione dei vini alcolizzati sono
contenute  negli  articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 del
Consiglio relativo alle  regole  generali  di  distillazione  e,  per
quanto  riguarda  la  distillazione  in questione nel regolamento CEE
della Commissione  n.  3105/88  del  7  ottobre  1988,  e  successive
modifiche.
  Si ricorda, inoltre, che con la circolare n. 10 del 2 luglio 1989 e
con  la  lettera  circolare  del  18 febbraio 1991, prot. F/435, sono
state emanate dalla scrivente le norme relative alla elaborazione  di
vino alcolizzato per la distillazione.
10. Completamento della consegna ai fini dell'assolvimento
    dell'obbligo.
  Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2046/89,
i  produttori  vinicoli  soggetti  all'obbligo  di che trattasi e che
abbiano consegnato, entro i  termini  previsti,  almeno  il  90%  del
prodotto   corrispondente  al  proprio  obbligo,  possono  soddisfare
l'obbligo stesso, consegnando il quantitativo  residuo  entro  il  30
aprile 1995.
  Le  quantita'  di  vino  avviate  alla  distillazione devono essere
distillate entro il 31 maggio  1995  ed  i  relativi  prodotti  della
distillazione  possono  essere  consegnati  all'A.I.M.A.  entro il 30
giugno 1995.
  Il prezzo  di  acquisto  del  vino  da  tavola  nonche'  il  prezzo
dell'alcole  eventualmente consegnato all'A.I.M.A. sono, in tal caso,
diminuiti di  un  importo  pari  all'aiuto  fissato,  per  la  stessa
distillazione, per la produzione di alcole neutro.
11. Sanzioni comunitarie e nazionali.
  Il  produttore che non assolve all'obbligo di cui trattasi non puo'
accedere agli interventi comunitari previsti nel corso della campagna
successiva.
  Il mancato rispetto delle disposizioni  comunitarie  da  parte  del
distillatore,  ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 2046/89, puo'
costituire   motivo   di   revoca   temporanea   o   definitiva   del
riconoscimento concesso.
  Ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafi  6  e  9,  del  decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4  novembre  1987,  n.
460, chiunque:
   trasgredisce   il  divieto  di  sovrappressione  delle  uve  e  di
pressatura  delle  fecce,   nonche'   l'obbligo   di   distillare   i
sottoprodotti   della   vinificazione   sancito   dall'art.   35  del
regolamento n. 822/87;
   non osserva le disposizioni contenute nel regolamento n. 2046/89 e
nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  20  maggio
1986  circa  gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di
distillazione dei  vini  e  dei  sottoprodotti  della  vinificazione,
incorre   nella   sanzione   amministrativa  del  pagamento  di  lire
centocinquantamila per quintale o frazione di quintale  di  prodotto,
ma   la   sanzione   non   puo'  essere  comunque  inferiore  a  lire
seicentomila.
  Inoltre ai distillatori che non adempiano ai propri obblighi  entro
i  termini  stabiliti  sara'  ridotto  l'aiuto  loro  dovuto nel modo
seguente:
   per quanto concerne la data di pagamento al produttore del  prezzo
minimo,  l'aiuto sara' diminuito nella misura dell'1% per ogni giorno
di ritardo, rispetto alla data limite fissata, e per un periodo di un
mese. Se il ritardo supera il mese l'aiuto non sara' versato;
   per quanto riguarda:
     a) la comunicazione circa la  prova  del  pagamento  del  prezzo
minimo;
     b) la presentazione della domanda dell'aiuto;
     c) la consegna dell'alcole all'A.I.M.A.,
l'aiuto,  in tutti gli anzidetti casi, sara' diminuito dello 0,5% per
ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi.  Se  il  ritardo
supera i due mesi l'aiuto non sara' versato;
   per  quanto  attiene la data di comunicazione dei quantitativi dei
prodotti  distillati  e  dei   relativi   prodotti   ottenuti   dalla
distillazione  stessa  al  distillatore  che  non  rispetta i termini
previsti l'aiuto relativo sara' diminuito dello 0,1% per ogni  giorno
di ritardo.
  In tutti i casi sopra elencati, qualora l'aiuto sia stato accordato
anticipatamente,   il   recupero  verra'  effettuato  sulla  cauzione
costituita in favore dell'A.I.M.A.
  I  destinatari  della  presente circolare sono vivamente pregati di
dare la massima diffusione al  contenuto  della  stessa  affinche'  i
produttori vinicoli da una parte ed i distillatori dall'altra abbiano
tempestiva  e  completa conoscenza delle disposizioni che regolano la
materia e delle sanzioni in vigore a carico di chiunque  contravvenga
alle disposizioni medesime.
                                                   Il Ministro: DIANA