All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai signori  commissari  di  Governo
                                  delle regioni
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Ai        signori         assessori
                                  all'agricoltura delle regioni
                                  Ai         signori        assessori
                                  all'agricoltura delle  province  di
                                  Trento e Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno:
                                    Gabinetto
                                    Direzione  generale  di  pubblica
                                  sicurezza
                                  Al Ministero delle finanze:
                                    Direzione   generale   dogane   e
                                  imposte indirette
                                    Direzione     generale    servizi
                                  finanza locale
                                    Comando   generale   Guardia   di
                                  finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e  dell'  artigianato  -
                                  Direzione    generale    produzione
                                  industriale
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero   -   Direzione   generale
                                  accordi commerciali
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla   rappresentanza    permanente
                                  italiana    presso   le   Comunita'
                                  europee - Bruxelles
                                  Alla commissione  CEE  -  Direzione
                                  generale  agricoltura  -  Divisione
                                  vino - Bruxelles
                                  Alla gestione produzione agricola
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  All'ufficio FEOGA
1. Premesse.
  Come e'  ormai  noto  l'art.  44  del  regolamento  CEE  n.  822/87
stabilisce   che   il  prezzo  di  cessione  del  vino  avviato  alla
distillazione che ha  formato  oggetto  di  arricchimento  con  mosto
concentrato  o  con  mosto  concentrato  rettificato,  col  beneficio
dell'aiuto  comunitario,  e'  ridotto  in  misura  corrispondente  al
vantaggio economico conseguito.
  Le modalita' applicative del predetto art. 44 sono state  stabilite
dal regolamento CEE n. 2728/88, della Commissione del 31 agosto 1988.
Il livello della riduzione, a valere per la campagna 1993-94 e' stato
fissato con regolamento CEE n. 2093/93 del 28 luglio 1993.
  Detto  livello  di  riduzione, per quanto riguarda le zone viticole
italiane (C1, C2, C3), e' di  0,15  ECU  per  ogni  grado  di  alcole
consegnato alle seguenti distillazioni:
   distillazione preventiva (art. 38 del regolamento n. 822/87);
   distillazione obbligatoria (art. 39 del regolamento n. 822/87);
   distillazione di sostegno (art. 41 del regolamento n. 822/87).
  La  conversione  in lire italiane del suddetto importo, espresso in
ECU, si effettua utilizzando il tasso di conversione  applicato  alla
distillazione cui si riferisce.
  Cio'  significa che per la distillazione preventiva di cui all'art.
38 del regolamento n. 822/77 e per la distillazione  di  sostegno  di
cui  all'art.  41  dello stesso regolamento, la conversione in moneta
nazionale della eventuale riduzione del  prezzo  di  cessione  dovra'
essere  effettuata  al  tasso di cambio in vigore il primo giorno del
mese durante il quale viene effettuata  la  prima  consegna  di  vino
prevista da uno stesso contratto.
  Per  quanto  riguarda, invece, la distillazione obbligatoria di cui
all'art. 39 del  regolamento  n.  822/87  la  conversione  in  moneta
nazionale dovra' essere effettuata al tasso di cambio in vigore il 1
aprile 1994.
2. Casi di inapplicabilita' della riduzione del prezzo di cessione.
  In  linea  di principio, tutti i vini consegnati alla distillazione
sono soggetti alla riduzione in questione.  Tuttavia  tale  riduzione
non si effettua nei confronti:
    A) Dei vini consegnati alla distillazione da parte dei produttori
che rinunciano, per la campagna 1993-94, agli aiuti previsti a favore
dell'impiego   del   mosto   concentrato   o  del  mosto  concentrato
rettificato per l'arricchimento dei vini da tavola.
  Per le distillazioni facoltative di cui agli articoli 38 e  41  del
regolamento  n.  822/87,  il produttore interessato dovra' presentare
una  dichiarazione  di  rinuncia  in  triplice  copia   agli   uffici
provinciali  dell'agricoltura o agli uffici provinciali delle regioni
preposti all'approvazione dei contratti di distillazione, secondo  lo
schema allegato alla presente (allegato I).
  Gli  uffici  anzidetti  provvederanno  alla  vidimazione  delle tre
dichiarazioni delle quali una sara' conservata dallo  stesso  ufficio
che  l'ha  vidimata,  la  seconda  sara'  inviata  all'A.I.M.A. - Via
Palestro n. 81 - 00185 Roma, e la terza copia  sara'  consegnata  dal
produttore  al  distillatore  al  fine dell'ottenimento del prezzo di
cessione per intero.
  Per  la  distillazione  obbligatoria  di  cui   all'art.   39   del
regolamento  CEE  n.  822/87,  la  dichiarazione  di  rinuncia dovra'
essere, invece, presentata  all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente per territorio.
  Stessa  procedura  dovra' essere seguita dal produttore per il vino
consegnato per conto di altri produttori obbligati.
    B)  Dei  vini consegnati in distilleria dopo il 31 dicembre 1993,
qualora  il  relativo  produttore  fornisca  la  prova  di  non  aver
presentato   domanda   di  aiuto  per  l'arricchimento  dei  prodotti
destinati alla produzione dei vini da tavola della  campagna  1993-94
con mosti concentrati o con mosti concentrati rettificati.
  Tale  prova e' costituita da un attestato rilasciato dal competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi,  da
cui   risulti   che   il   produttore  in  causa  non  ha  presentato
dichiarazione preventiva per operazioni di arricchimento del vino  da
tavola nel corso della campagna 1993-94.
  Tale  attestato  sara'  redatto in tre esemplari: uno di essi sara'
custodito dallo stesso ufficio che lo ha  emesso,  il  secondo  sara'
inviato  all'A.I.M.A.  -  Via  Palestro, 81 - 00185 Roma, ed il terzo
sara'  consegnato  al  produttore  per  essere  poi   presentato   al
distillatore.
  Resta,  pero',  inteso  che l'anzidetto attestato puo' essere anche
sostituito dalla dichiarazione di rinuncia come al  precedente  punto
A). Tale rinuncia dovra' essere irrevocabile.
3. Rimborso della detrazione di prezzo.
  Ai   produttori   che  nel  corso  della  campagna  1993-94,  hanno
effettuato operazioni  di  arricchimento,  col  beneficio  dell'aiuto
comunitario, della propria produzione di vino da tavola per un volume
inferiore   a  quello  complessivamente  consegnato  alle  differenti
distillazioni nel corso della campagna stessa,  sara'  rimborsata  la
detrazione di prezzo operata relativamente ad un quantitativo di vino
da  tavola corrispondente alla differenza tra le quantita' di vino da
tavola che il produttore ha consegnato alle distillazioni, o ha fatto
consegnare per proprio conto, e la quantita' per la quale ha ottenuto
l'aiuto comunitario per l'arricchimento.  A  tal  fine  non  sono  da
prendere  in  considerazione  i  vini  consegnati  alla distillazione
obbligatoria che hanno  formato  oggetto  di  acquisto  presso  altri
produttori.
  Esempio:  un  produttore  ha  consegnato alle diverse distillazioni
2.350 hl di vino, di cui 150 hl acquistati da altro  produttore,  per
la  distillazione  obbligatoria,  mentre  l'aiuto per l'arricchimento
riguarda un volume di 1.800 hl,  il  rimborso  che  in  tal  caso  il
produttore potra' rivendicare riguardera':
                    2.350 - 150 - 1.800 = hl 400.
  Analogo  rimborso  potra' essere rivendicato dai produttori che non
hanno presentato, pur esistendone i presupposti, la dichiarazione  di
rinuncia  agli  aiuti  per  l'arricchimento  o  la  prova di non aver
presentato domanda di aiuto.
  In entrambi i casi  ricordati  i  produttori  interessati  dovranno
presentare all'A.I.M.A., entro il 31 agosto 1994, apposita domanda di
rimborso   nella  quale  dovranno  essere  specificati  gli  elementi
riguardanti ogni singola distillazione come  dal  prospetto  allegato
alla presente circolare (allegato III).
  Tale   domanda   deve  essere  corredata,  oltre  che  dal  cennato
prospetto, opportunamente compilato, dai seguenti documenti:
   copia  delle  fatture  del   vino   consegnato   alle   differenti
distillazioni comunitarie oggetto della riduzione del prezzo;
   dichiarazione  del produttore interessato concernente le modalita'
di pagamento del rimborso;
   certificato   di   residenza  o,  in  sostituzione,  dichiarazione
debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 2 della legge  4  gennaio
1968,  n. 15 (per le persone fisiche), della camera di commercio (per
le ditte individuali) e  della  cancelleria  del  tribunale  (per  le
societa' commerciali e per le cooperative).
4. Diminuzione dell'aiuto al distillatore e del prezzo di cessione
   dell'alcole all'A.I.M.A.
  Per  i vini consegnati ad ognuna delle distillazioni per i quali il
distillatore ha operato la riduzione del prezzo di cui al  precedente
punto  1,  il  relativo  aiuto  da  versare al distillatore, da parte
dell'A.I.M.A., sara'  ridotto  di  un  importo  pari  alla  riduzione
operata dallo stesso distillatore.
  I prodotti, ceduti all'A.I.M.A. ed ottenuti da vini consegnati alla
distillazione  obbligatoria  di  cui  all'art.  39 del regolamento n.
822/87, nei confronti dei quali sia stata operata  la  riduzione  del
prezzo  di  cessione,  saranno pagati dall'organismo di intervento al
distillatore al prezzo previsto per la distillazione in causa dedotto
di un importo pari alla riduzione del prezzo del  vino  a  suo  tempo
operata.
  Per  una  migliore  e piu' immediata conoscenza dei valori numerici
che scaturiscono dalla norma in questione  si  allega  alla  presente
circolare una tabella (allegato II) indicante:
   i  prezzi  minimi  di  cessione  dei  vini avviati alle differenti
distillazioni finora disposte dalla CEE per la campagna 1993-94;
   i prezzi di cessione del vino per ciascun tipo  di  distillazione,
al netto della riduzione.
  Si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessati a
dare  alla  presente  circolare  la  massima divulgazione affinche' i
produttori vitivinicoli da una parte  e  i  distillatori  dall'altra,
siano   posti   nelle  condizioni  di  avere  completa  e  tempestiva
conoscenza delle disposizioni in materia di detrazione del prezzo  di
cessione  del  vino  alla distillazione per il quale il produttore ha
beneficiato dell'aiuto CEE per l'aumento del grado alcolico.
                                                   Il Ministro: DIANA