Al comando del Corpo di sanita' dell'Esercito All'ispettorato di sanita' della Marina militare All'ispettorato logistico dell'Aeronautica militare - V Reparto - Servizio di sanita' e, per conoscenza: Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro Allo stato maggiore della Difesa Allo stato maggiore dell'Esercito Allo stato maggiore della Marina militare Allo stato maggiore dell'Aeronautica militare Al Ministero della difesa - Ufficio del segretario generale Si trasmettono per la loro diffusione ed applicazione i nuovi modelli di processo verbale indicati in oggetto e la relativa direttiva tecnica per l'uso e la compilazione. I suddetti modelli potranno essere adottati a decorrere dal 1 ottobre 1993; gli stessi, purche' conformi, potranno essere compilati con sistemi informatizzati. I modelli attualmente in uso potranno essere utilizzati se necessario, fino al 31 dicembre 1994. Il direttore generale della sanita' militare STORNELLI --------- DIRETTIVA TECNICA PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEI PROCESSI VERBALI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 416/26, ALL'ART. 165 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1092/73, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. Modelli: ML/A, ML/AB, ML/B, ML/BS, ML/G ed estratto di verbale (ML/AB ed ML/B). AVVERTENZE GENERALI MODELLO ML/AB E ML/A. Il modello ML/AB e' utilizzato per i giudizi medico-legali in ordine a: dipendenza da causa di servizio; interdipendenza/aggravamento; idoneita'. E' inoltre impiegato allorquando, agli stessi giudizi si associa il giudizio sulle cause della morte, nonche' sulla classifica tabellare complessiva di menomazioni dell'integrita' psico-fisica e/o invalidita' la cui indicazione numerica o descrittiva possa essere contenuta nel relativo quadro EI/PP. Il modello ML/A e' utilizzato solo come allegato al modello ML/AB o ML/B nel caso di piu' infermita'/lesioni, oggetto di contemporaneo accertamento in ordine ai giudizi per i quali e' previsto. MODELLO ML/B. E' utilizzato per i giudizi medico-legali in ordine alla idoneita', alle cause della morte ed alla classifica tabellare di menomazioni dell'integrita' psico-fisica e/o invalidita', rispettivamente ai fini di: equo indennizzo; pensione privilegiata. Il modello e' impiegato altresi', quando il modello ML/AB sia insufficiente per l'indicazione numerica o descrittiva di menomazioni dell'integrita' psico-fisica e/o invalidita' oggetto di accertamento. In tal caso esso dovra' essere utilizzato con modelli ML/A allegati. MODELLO ML/BS. E' utilizzato quando alle infermita'/lesioni consegue: soltanto un giudizio di temporanea non idoneita'; un giudizio di idoneita' e non e' modificata o non e' attribuita ex novo una classifica tabellare delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica e/o invalidita'; un giudizio di permanente non idoneita' e le medesime infermita'/lesioni non sono dipendenti da causa di servizio, allo stato degli atti. MODELLO ML/G. E' impiegato in ogni altro giudizio medico-legale per il quale non e' consentito utilizzare i modelli sopra indicati, nonche' per le integrazioni o rettifiche che non possono essere effettuate sugli stessi processi verbali. I giudizi sono sottoposti ad accettazione solo nei casi previsti. Nei casi di giudizi o di personale per i quali e' prevista solo la presa visione, questa e' da documentarsi mediante sottoscrizione dell'interessato. ESTRATTO DI VERBALE. Nell'estratto viene riportato soltanto il giudizio diagnostico, il giudizio in ordine all'idoneita' ed i giudizi ai fini di equo indennizzo e pensione privilegiata. Non sono indicate le note, pertanto viene compilato tenendo conto di quelle corrispondenti agli spazi contenuti nei relativi modelli ML/AB e ML/B. Quadro A. E' contenuto nel modello ML/AB. Viene utilizzato con i giudizi medico-legali in ordine a: dipendenza da causa di servizio; interdipendenza/aggravamento. In caso di piu' infermita'/lesioni, oggetto di contemporanea richiesta dei giudizi di cui sopra, va compilato il quadro A del modello ML/AB per una delle infermita'/lesioni e, per ogni altra, deve essere utilizzato in allegato un modello ML/A da numerarsi nel modo seguente: numero del modello ML/AB o ML/B di riferimento e un numero progressivo per quanti sono i modelli ML/A allegati (esempio .../01, .../02, ecc.). Quadro B. E' contenuto nel modello ML/AB e ML/B. Viene utilizzato per il giudizio in ordine alla idoneita', quando lo stesso e' contestuale ai giudizi per i quali vengono impiegati i modelli ML/AB e ML/B ed in ogni altro caso in cui non e' utilizzato il modello ML/BS. Quadro EI/PP. E' contenuto nel modello ML/AB e ML/B. Il quadro si compone delle sezioni EI e PP da utilizzarsi per i giudizi in ordine alla classifica tabellare rispettivamente ai fini di equo indennizzo e pensione privilegiata. Per i modelli ML/AB e ML/B compilati con procedura informatizzata, nei casi in cui non sia necessario esprimere contemporaneamente il giudizio ai fini di equo indennizzo e di pensione privilegiata, e' possibile compilare il relativo quadro EI/PP destinando maggior spazio al "riepilogo delle infermita'/lesioni" ed a una delle rispettive sezioni EI o PP. Ove gli spazi dei processi verbali sopra indicati risultassero insufficienti, potranno essere usati dei fogli aggiuntivi debitamente firmati dalla commissione e vidimati con bollo dell'ente sanitario militare.
1. Deve essere indicata la data di definizione del verbale. 2. Riportare nelle caselle il numero dei modelli ML/A allegati, utilizzando la numerazione 01, 02, 03, ecc. 3. Indicare il motivo della richiesta: a) dipendenza da causa di servizio; b) interdipendenza/aggravamento; c) ascrivibilita' di menomazione ai fini di equo indennizzo; d) ascrivibilita' di invalidita' ai fini di pensione privilegiata ordinaria; e) idoneita'; f) aggravamento di menomazione gia' classificata ai fini di equo indennizzo; g) aggravamento di invalidita' gia' classificata ai fini di pensione privilegiata; h) altri giudizi. Ove la richiesta riguardi solo uno o piu' dei citati giudizi, la commissione deve comunque formulare anche quelli che si rendono eventualmente necessari, in ottemperanza alle disposizioni vigenti. 4. L'anamnesi, mirata allo scopo degli accertamenti richiesti, deve essere desunta sia dagli atti istruttori che dall'interrogatorio del soggetto. Ai fini del giudizio di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deve comprendere la descrizione precisa della qualita', della durata del servizio effettivamente prestato, delle circostanze dello stesso che sono invocate quali causa o concausa dell'infermita' denunciata. In caso di contrasto tra quanto riferito dal soggetto e le risultanze degli atti o comunque quando i dati a disposizione sono insufficienti per un corretto giudizio medico-legale, occorre procedere ad un supplemento di istruttoria. E' opportuno indicare le infermita'/lesioni gia' oggetto di provvedimento medico-legale con esclusione, ove non si renda necessario, di quelle riportate nel riepilogo di cui al quadro EI/PP. 5. Riportare la sintomatologia soggettiva lamentata al momento della visita. 6. L'esame obbiettivo deve essere dettagliato e preciso; quello degli organi ed apparati interessati dalle patologie, deve permettere la corretta diagnosi e l'esatta valutazione dell'entita' di eventuali menomazioni dell'integrita' psico-fisica. A tal fine occorre procedere ad un'accurata descrizione della eventuale compromissione dell'efficienza somato- psichica; inoltre debbono essere eseguiti e riportati necessariamente tutti gli accertamenti specialistici ritenuti indispensabili per i giudizi medico-legali. Nel caso in cui il dante causa sia deceduto nelle more istruttorie della pratica medico-legale, la commissione procedera' alla valutazione, anche dell'entita' di eventuali menomazioni, sugli atti a disposizione solo se, rilasciati da autorita' sanitarie militari o strutture sanitarie pubbliche e debitamente autenticati, contengono gli elementi necessari per i giudizi. 7. Il giudizio diagnostico deve descrivere sinteticamente lo stato psico-fisico reale del soggetto, in perfetta coerenza con tutti gli elementi clinici di cui all'esame obbiettivo. Pertanto esso deve essere chiaro, esplicito e completo. Vanno riportate prima di tutto le infermita'/lesioni oggetto degli accertamenti anche se pregresse ed in atto non constatate; nei casi di infermita'/lesioni denunciate e non accertate, nemmeno in forma pregressa, la commissione riporta la seguente dicitura: "l'infermita'/lesione denunciata non e' stata riscontrata". Per i casi in cui e' previsto, devono essere riportate con la dizione "altre infermita' constatate", tutte le eventuali infermita' riscontrate. Per il giudizio diagnostico di infermita'/lesioni causa di morte, occorre tenere conto delle infermita'/lesioni riportate nella scheda di morte (Mod. ISTAT) e, qualora non disponibile, nel certificato necroscopico o in altra utile documentazione sanitaria. 8. Allegare eventuali osservazioni formulate dal medico di fiducia debitamente sottoscritte dallo stesso. 9. Riportare l'infermita'/lesione oggetto della domanda ed indicare la data di presentazione della stessa, salvo il caso in cui vi sia stata iniziativa d'ufficio. Nel caso di domande di riconoscimento della morte, indicare le infermita'/lesioni causa del decesso accertate e riportate nel giudizio diagnostico. 10. Solo per i dipendenti militari e civili del Ministero della difesa e del personale ad essi equiparato. 11. Vanno riportate le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra il fatto di servizio e la lesione/infermita' riscontrata. La commissione deve precisare se i fatti di servizio hanno determinato o concorso a determinare l'insorgenza e/o l'evoluzione peggiorativa dell'infermita' con particolare attenzione per i giudizi inerenti le infermita' a carattere endogeno-costituzionale o congenite ovvero alle infermita' preesistenti e che, comunque, sono oggetto di giudizio ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del relativo eventuale aggravamento. Altresi', qualora l'infermita' diagnosticata abbia terminologia diversa da quella oggetto della domanda, la commissione deve precisare nelle considerazioni se trattasi o meno della stessa infermita'. Nel caso di infermita' diverse oppure di infermita' de- nunciate e non constatate, con esclusione delle forme pregresse, occorre formulare la considerazione che non si procede a giudizio in ordine alla dipendenza, aggravamento o interdipendenza. Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con giudizio medico-legale di interdipendenza/aggravemento, nelle considerazioni devono essere esplicitate chiaramente le motivazioni per le quali il riconoscimento avviene attraverso l'uno o l'altro giudizio. 12. Vanno espressi i giudizi di cui ai punti 1 e 2 oppure 3, rispettivamente se trattasi di riconoscimento avvenuto con giudizio che si riferisce direttamente alla dipendenza, oppure all'aggravamento o all'interdipendenza da infermita'/lesioni gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio. 13. Indicare l'infermita'/lesione o la patologia causa della morte, oggetto di domanda, cosi' come accertata e riportata nel giudizio diagnostico. 14. La tempestivita' e' giudicata in relazione al termine previsto dall'art. 3 del regio decreto n. 1024/1928 per i dipendenti militari o civili del Ministero della difesa e del personale ad essi equiparato e dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 per i dipendenti civili delle altre amministrazioni dello Stato. 15. Tale giudizio deve essere espresso ogni qualvolta l'accertamento riguarda una patologia, con o senza conseguenze mortali, costituente l'evoluzione peggiorativa di una infermita'/lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 16. Tale giudizio deve essere espresso ogni qualvolta l'accertamento riguarda una nuova infermita', con o senza conseguenze mortali, in rapporto eziopatogenetico con una infermita'/lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio della quale costituisce complicanza. 17. Organo medico-legale ed ente sanitario che ha emesso il giudizio di dipendenza da causa di servizio. 18. Barrare la casella di cui al punto 1) o 2) ove trattasi rispettivamente: di dipendenti militari e civili del Ministero della difesa e del personale ad essi equiparato, oppure di dipendenti civili di altre amministrazioni dello Stato e di altro personale per il quale venga richiesto il giudizio. 19. Il giudizio in ordine alla idoneita' al servizio deve basarsi su di un criterio di valutazione che faccia riferimento alle mansioni in concreto svolte o da svolgere. Per gli ufficiali, sottufficiali ed i militari di carriera, il giudizio sulla idoneita' deve essere espresso in relazione all'eta', al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonche' tenendo conto delle particolari norme che ne regolano lo stato e la posizione; in caso di giudizio di permanente inidoneita' al servizio militare incondizionato occorre completare lo stesso giudizio con l'indicazione della categoria del congedo in cui il militare interessato deve essere collocato. Per i dipendenti civili, il giudizio sulla idoneita' deve essere espresso in relazione all'eta', alla specifica qualifica professionale o di mestiere ed alle invalidita' eventualmente preesistenti nei casi degli invalidi collocabili, tenuto conto delle norme che tutelano l'assunzione degli stessi presso le pubbliche amministrazioni (legge n. 482/68); nei casi in cui venga espresso un giudizio di inabilita' permanente, occorre precisare se "in modo assoluto" oppure "alle mansioni della qualifica professionale (o di mestiere) di appartenenza". 20. Ove richiesta o necessaria, indicare la data di decorrenza cui si riferisce il giudizio. Nel caso in cui il giudizio in ordine all'idoneita' venga espresso ai fini di pensione privilegiata per dipendenti (non militari) gia' cessati dal servizio per altro motivo, occorre precisare che lo stesso giudizio e' da riferirsi alla data di collocamento a riposo. Se la decorrenza dell'eventuale inabilita' permanente e' successiva, occorre precisare comunque la data di decorrenza, previa motivazione. Qualora coesistano nel giudizio diagnostico piu' infermita'/lesioni, non tutte dipendenti da causa di servizio, e si concretizzi il caso di una inabilita' temporanea o permanente, il giudizio va completato indicando se: "la inabilita' e' da attribuire (se del caso in misura determinante) ad infermita' SI o NON dipendenti da causa di servizio". 21. Devono essere riportate con progressione numerica e cronologica tutte le infermita'/lesioni, cosi' come accertate dalla commissione, che sono state oggetto di giudizio ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche precedentemente e presso altri organi medico-legali; sara' cura della commissione controllarne la completezza ed eventualmente procedere ad un supplemento di istruttoria, qualora agli atti manchino gli estremi di processi verbali, le relative diagnosi, ecc. Nelle colonne riguardanti le voci successive, occorre indicare, per ogni infermita'/lesione, i giudizi e gli estremi che si richiedono. Nei casi in cui la dipendenza da causa di servizio dell'infermita' e' accertata per interdipendenza/aggravamento da altra infermita'/lesione gia' riconosciuta, si riporta il giudizio sulla tempestivita' della domanda, espresso per quella gia' riconosciuta. E' da ritenersi tempestiva la domanda relativa ad infermita'/lesioni da cui conseguono menomazioni per le quali e' gia' stato concesso l'equo indennizzo. 22. Utilizzare la corrispondente numerazione progressiva attribuita alle infermita'/lesioni nel riepilogo. Per il modello ML/BS fare riferimento alla numerazione che viene attribuita alle infermita'/lesioni nel giudizio diagnostico. 23. Per i modelli ML/ .. riportare solo la componente A o AB. Per le infermita'/lesioni giudicate con l'attuale verbale, non e' necessaria la trascrizione dei dati identificativi dello stesso (numero, data, ecc.); per i modelli ML/A allegati al medesimo verbale si riporta solo il numero progressivo con cui sono identificati (esempio A/1, A/2, ecc.). 24. Riportare le infermita'/lesioni, utilizzando la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo. Raggruppare per numerazione le corrispondenti infermita'/lesioni, cui consegue la stessa menomazione (1+2+ ..) o il decesso: occorre comunque distinguere le infermita'/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio e con domanda tempestiva rispetto alle altre. 25. Descrivere sinteticamente la menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica - compreso il caso in cui e' causa di decesso - conseguente alle infermita'/lesioni corrispondenti. 26. Indicare la data di stabilizzazione quando trattasi di prima ascrivibilita' della menomazione, od in ogni caso, se richiesta. La menomazione deve essere classificata secondo le tabelle vigenti e/o valutata, nei casi previsti od in cui e' stato richiesto, con percentuale da riportare nell'apposito spazio. Qualora la menomazione o la invalidita' sia giudicata "NON CLASSIFICABILE", riportare tale dicitura ed annullare il corrispondente spazio per l'indicazione della tabella o della percentuale, previsto in ogni sezione. 27. Indicare solo le infermita'/lesioni, con la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo, per le quali venga espressamente richiesta la valutazione della conseguente menomazione o invalidita' complessiva. 28. Riportare le infermita'/lesioni, utilizzando la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo. Raggruppare per numerazione le corrispondenti infermita'/lesioni, che determinano la stessa invalidita' (1+2+ ..), con la eventuale distinzione di quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle altre, o che nel caso della morte ne costituiscono la causa. 29. Ove richiesta o necessaria, indicare la data di decorrenza cui si riferisce il giudizio ai fini del trattamento privilegiato ordinario. 30. Riportare le lettere dei quadri o modelli ML/A allegati (in tal caso indicare A/1, A/2 ecc.) che sono stati compilati, utilizzando distintamente una riga di caselle per entrambi i casi in cui si tratti di giudizi: espressi a MAGGIORANZA o ad UNANIMITA' di voti, nonche' SI o NON accettati. La sottoscrizione per accettazione deve essere effettuata solo dal personale e per i giudizi per i quali e' prevista. Nei casi di personale o di giudizi per i quali e' prevista solo la presa visione, questa e' da documentarsi mediante sottoscrizione dell'interessato. 31. Nei casi previsti, ufficiale medico specialista o versato nella specialita' che riguarda il caso giudicato nel quadro A o nel modello ML/A allegato. 32. Nei casi previsti ed ove eventualmente richiesto, medico specialista con voto consultivo. 33. Se del caso aggiungere "delegato dal direttore". 34. Spazio da utilizzare eventualmente per il ricorso verbale, per la motivazione del membro dissenziente e/o della trasmissione alla commissione medica di seconda istanza, ecc. 35. Il presidente della commissione o autorita' incaricata che autentica la firma apposta dall'interessato o dall'avente diritto ai fini dell'accettazione o della presa visione. ----> Vedere Modelli da Pag. 42 a Pag. 56 della G.U. <----