IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87; Visto il proprio decreto datato 3 agosto 1993 con il quale e' stato autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1993; Tenuto conto che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria ha segnalato che il perseguire delle particolari condizioni climatiche per la corrente campagna vitivinicola rendono necessario l'aumento del titolo alcolometrico per tutti i prodotti della vendemmia nei limiti massimi previsti; Decreta: Articolo unico Nella campagna vitivinicola 1993-94 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti nell'area viticola della regione Liguria, entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati. Roma, 18 ottobre 1993 Il Ministro: DIANA