IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvate con regio
decreto 17 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  l'art.  26  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n.  889,  concernente  l'attuazione  della  direttiva
comunitaria  n.  72/462  relativa  a  problemi  sanitari e di polizia
sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina e di
carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91 CEE del  7  febbraio  che
modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96 CEE;
  Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n. 231, regolamento di
attuazione  delle  direttive  n. 83/91 CEE, n. 88/289 CEE e n. 91/266
CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di
importazione di animali della specie bovina e suina di carni  fresche
in  provenienza  da  Paesi  terzi,  nonche' di ricerca delle trichine
nelle carni di animali domestici della specie suina;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n.  557,  regolamento  di attuazione della direttiva n. 91/69 CEE che
modifica la direttiva n. 72/462 CEE relativa a problemi sanitari e di
polizia sanitaria  all'importazione  di  animali  vivi  della  specie
bovina  e  suina,  di  carni  fresche  o prodotti a base di carne, in
provenienza da Paesi terzi, integrandovi  gli  animali  della  specie
ovina e caprina;
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto
15  marzo  1990,  recante  norme sanitarie afferenti le pezzature, la
certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  luglio  1993  concernente  la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione di animali delle  specie  bovina  e  suina,  di  carni
fresche e di prodotti a base di carne;
  Vista   la   circolare   n.  88  del  26  maggio  1967  concernente
l'importazione  di  ghiandole  e  tessuti  per   la   produzione   di
medicinali;
  Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1983, Gazzetta Ufficiale
n.  53  del  5 marzo 1993, concernente le condizioni zoosanitarie per
l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;
  Vista la decisione n. 93/234  CEE  che  modifica  la  decisione  n.
92/377  CEE  relativa  alle  condizioni  di  polizia sanitaria e alla
certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di carni
fresche provenienti dalla Slovenia;
  Vista la decisione n. 92/453 CEE che modifica le  decisioni  numeri
81/547  CEE,  82/9  CEE, 82/132 CEE, 82/425 CEE e 92/222 CEE relative
alle  condizioni  di  polizia  sanitaria   ed   alla   certificazione
veterinaria  cui  e'  subordinata  l'importazione  di  carni  fresche
provenienti rispettivamente dalla Jugoslavia,  dalla  Polonia,  dalla
Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria;
  Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale alle
diposizioni  dettate  in  sede  comunitaria  in materia di condizioni
zoosanitarie per le importazioni di  carni  fresche  dalla  Slovenia,
dalle  Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla
Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993, relativa a condizioni
zoosanitarie  per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni
Paesi terzi, e' modificata come segue:
  All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
  "In deroga al comma 1  e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
Ministero  della  sanita',  l'importazione  dalla  Bulgaria  di carni
fresche di suino destinate ad  uso  diverso  dal  consumo  umano  che
posseggano  i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria
redatto in conformita' dell'allegato 2- bis".
  All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma:
  "In deroga al comma 1  e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
Ministero  della  sanita',  l'importazione  dalla  Slovenia  di carni
fresche di suino destinate ad  uso  diverso  dal  consumo  umano  che
posseggano  i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria
redatto in conformita' dell'allegato 7- bis".
  All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
  "In deroga al comma 1  e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
Ministero  della  sanita', l'importazione dalle Repubbliche jugoslave
di Serbia, Montenegro e Macedonia di carni fresche di suino destinate
ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti  previsti
dal   certificato   di   polizia  sanitaria  redatto  in  conformita'
dell'allegato 9- bis".
  All'art. 7 e' aggiunto il seguente comma:
  "In deroga al comma 1  e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
Ministero  della sanita', l'importazione dalla Polonia, dalla Romania
e dalla Cecoslovacchia di carni fresche di  suino  destinate  ad  uso
diverso  dal  consumo  umano  che posseggano i requisiti previsti dal
certificato di polizia sanitaria redatto in conformita' dell'allegato
11- bis".
  2. Gli allegati contenuti nell'ordinanza ministeriale  19  febbraio
1993  sono  integrati  con  l'aggiunta degli allegati contenuti nella
presente ordinanza ed indicati come 2-bis, 7-bis, 9- bis ed 11-bis.