Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventiquattro cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante 'Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale', limitatamente alle seguenti parti: Articolo 3 - comma quinto, limitatamente alle parole: 'Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'art. 5, piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.'; Articolo 5 - intestazione dell'articolo, limitatamente alle parole: 'Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti'; - comma primo, limitatamente alle parole: 'Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,'; Articolo 6; Articolo 7;?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare Federalista europeo - Via Uffici del Vicario n. 21 - Roma, tel. 06/67603311 - 67609592 - 6780804. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1 - comma 2, limitatamente alle parole: 'La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.'; - comma 3, limitatamente alle parole: 'settantacinque per cento del'; - comma 4: 'In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84'; Articolo 4 - comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: 'da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale' e numero 2): 'un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato'; Articolo 14 - comma 1, limitatamente alle parole: 'o liste di candidati', alla parola: 'liste' prima della parola 'medesime', nonche' alle parole: 'nelle singole circoscrizioni'; - comma 2, limitatamente alle parole: 'le loro liste con'; - comma 3, limitatamente alle parole: ', sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,'; Articolo 18 - comma 1, limitatamente alle parole: 'i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.'; - comma 2, limitatamente alle parole: 'o i contrassegni' nonche' alle parole: 'nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.'; Articolo 18-bis; Articolo 19; Articolo 20 - comma 1, limitatamente alle parole: 'Le liste dei candidati o'; - comma 2, limitatamente alle parole: 'le liste dei candidati o', alle parole: 'della lista' nonche' alle parole: 'alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18'; - comma 5, limitatamente alle parole: 'di lista', nonche' alle parole: 'Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali'; - comma 6, limitatamente alle parole: 'piu' di una lista di candidati ne''; - comma 7, limitatamente alle parole: 'della lista di candidati o', nonche' alle parole: 'la lista o'; - comma 8, limitatamente alle parole: 'della lista'; Articolo 31 - comma 2, limitatamente alle parole: 'Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi'; Articolo 68 - comma 3: 'Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente pro- cede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.'; - comma 3- bis: 'Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.'; Articolo 71 - comma 2, limitatamente alle parole: 'o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,'; Articolo 77 - comma 1, limitatamente al n. 2): 'determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti;', al n. 3): 'determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;', al n. 4): 'determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;' e al n. 5): 'comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.'; Articolo 83; Articolo 84 - comma 1 'Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si pro- cede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.'; Articolo 85; Articolo 86 - comma 4 'Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.'; - comma 5 'Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo';?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare Federalista europeo - Via Uffici del Vicario n. 21 - Roma, tel. 06/67603311 - 67609592 - 6780804. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 ottobre 1993 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante 'Norme per la elezione del Senato della Repubblica' nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1 - comma secondo, limitatamente alle parole: 'con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta,' alle parole: 'tre quarti dei', nonche' alle parole: 'con arrotondamento per difetto'; - comma quarto: 'I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.'; Articolo 2 - comma primo, limitatamente alle parole: 'Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.'; Articolo 9 - primo comma, limitatamente alle parole: 'che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale'; Articolo 19; Articolo 20; nonche' il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, cosi' come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle parole: 'in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario' e il comma terzo dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle parole: 'Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale.'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso il Gruppo parlamentare Federalista europeo - Via Uffici del Vicario n. 21 - Roma, tel. 06/67603311 - 67609592 - 6780804.