Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 21 ottobre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  ventiquattro  cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge  25 marzo 1993, n. 81,
recante  'Elezione  diretta  del  sindaco,   del   presidente   della
provincia,  del  consiglio  comunale  e  del  consiglio provinciale',
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 3
   -  comma  quinto,  limitatamente  alle  parole:  'Nei  comuni  con
popolazione  superiore  a  quella  dei comuni di cui all'art. 5, piu'
liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di  sindaco.
In  tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate.';
Articolo 5
   - intestazione  dell'articolo,  limitatamente  alle  parole:  'Nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti';
   -   comma  primo,  limitatamente  alle  parole:  'Nei  comuni  con
popolazione sino a 15.000 abitanti,';
Articolo 6;
Articolo 7;?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  il   Gruppo
parlamentare  Federalista  europeo  -  Via Uffici del Vicario n. 21 -
Roma, tel. 06/67603311 - 67609592 - 6780804.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  21  ottobre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato atto della
dichiarazione resa  da  ventisette  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il testo unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1
   - comma 2, limitatamente alle parole: 'La ripartizione  dei  seggi
attribuiti  secondo  il  metodo proporzionale, a norma degli articoli
77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.';
   - comma 3, limitatamente alle parole:  'settantacinque  per  cento
del';
   -  comma  4: 'In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del
totale dei seggi e'  attribuito  in  ragione  proporzionale  mediante
riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84';
Articolo 4
   -  comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: 'da esprimere su
apposita scheda recante il cognome e il nome  di  ciascun  candidato,
accompagnati  da  uno  o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
comma 1. I  contrassegni  che  contraddistinguono  il  candidato  non
possono   essere   superiori   a  cinque.  Nella  scheda,  lo  spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'
contrassegni, deve essere uguale' e numero 2): 'un voto per la scelta
della  lista  ai  fini  dell'attribuzione  dei   seggi   in   ragione
proporzionale,   da  esprimere  su  una  diversa  scheda  recante  il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna  lista.  Il  numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento  alla  unita'  superiore.  Le liste recanti piu' di un
nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato';
Articolo 14
   - comma 1, limitatamente alle parole: 'o liste di candidati', alla
parola: 'liste' prima della parola 'medesime', nonche'  alle  parole:
'nelle singole circoscrizioni';
   - comma 2, limitatamente alle parole: 'le loro liste con';
   -  comma 3, limitatamente alle parole: ', sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,';
Articolo 18
   - comma 1, limitatamente alle parole:  'i  quali  si  collegano  a
liste  di  cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con
l'accettazione della candidatura. La  dichiarazione  di  collegamento
deve    essere    accompagnata    dall'accettazione    scritta    del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di  effettuare  il
deposito  della  lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli  eventuali  collegamenti  con
altre  liste.  Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e'  suddivisa
la  circoscrizione.  Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il
candidato, nella stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
contrassegno  o  i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale.';
   - comma 2, limitatamente alle parole: 'o i  contrassegni'  nonche'
alle  parole: 'nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero  2).  Qualora
il   contrassegno   o  i  contrassegni  del  candidato  nel  collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste  presentate
per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione  proporzionale,  il
collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso,
d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si  tenga
conto  di  dichiarazioni  ed  accettazioni  difformi.  Le  istanze di
depositanti altra lista avverso  il  mancato  collegamento  d'ufficio
sono  presentate,  entro le ventiquattro ore successive alla scadenza
dei termini per la presentazione delle  liste,  all'Ufficio  centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.';
Articolo 18-bis;
 Articolo 19;
Articolo 20
   - comma 1, limitatamente alle parole: 'Le liste dei candidati o';
   -  comma 2, limitatamente alle parole: 'le liste dei candidati o',
alle parole: 'della lista' nonche' alle parole: 'alle candidature nei
collegi  uninominali  deve  essere  allegata  la   dichiarazione   di
collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18';
   -  comma  5,  limitatamente  alle parole: 'di lista', nonche' alle
parole: 'Le stesse disposizioni si  applicano  alle  candidature  nei
collegi uninominali';
   -  comma  6,  limitatamente  alle  parole:  'piu'  di una lista di
candidati ne'';
   - comma 7, limitatamente alle parole: 'della  lista  di  candidati
o', nonche' alle parole: 'la lista o';
   - comma 8, limitatamente alle parole: 'della lista';
Articolo 31
   -   comma   2,   limitatamente   alle   parole:   'Le  schede  per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale  riportano  accanto
ad  ogni  contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi';
Articolo 68
   - comma 3: 'Compiute le operazioni di scrutinio delle  schede  per
l'elezione  dei candidati nei collegi uninominali, il presidente pro-
cede alle operazioni di spoglio delle schede per  l'attribuzione  dei
seggi  in  ragione  proporzionale.  Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e  la
consegna  al  presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende  nota
dei voti di ciascuna lista.';
   -  comma  3-  bis:  'Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede,  i  cui  voti  sono  stati
spogliati,  nella  cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede  non  utilizzate.  Quando  la  scheda  non   contiene   alcuna
espressione  di  voto,  sul  retro  della  scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione.';
Articolo 71
   - comma 2, limitatamente alle parole: 'o per le singole liste  per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,';
Articolo 77
  -  comma  1, limitatamente al n. 2): 'determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data  dalla  somma  dei
voti  conseguiti  dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e'  stato
eletto,  ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima
lista, un numero di voti  pari  a  quello  conseguito  dal  candidato
immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e
comunque  non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente
espressi nel medesimo collegio, sempreche'  tale  cifra  non  risulti
superiore  alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il
candidato  eletto  sia  collegato  a  piu'  liste  di  candidati,  la
detrazione  avviene  pro quota in misura proporzionale alla somma dei
voti  ottenuti  da  ciascuna   delle   liste   suddette   nell'ambito
territoriale   del   collegio.   A   tale   fine  l'Ufficio  centrale
circoscrizionale moltiplica  il  totale  dei  voti  conseguiti  nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale  dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle liste collegate, e divide il  prodotto  per  il  numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei  voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei
quozienti cosi' ottenuti;', al n. 3):  'determina,  ai  fini  di  cui
all'articolo  84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi
in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non  proclamato
eletto  ai  sensi  del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene
determinata  moltiplicando  per  cento  il  numero  dei  voti  validi
ottenuti  e  dividendo  il  prodotto  per  il  numero complessivo dei
votanti  nel  collegio  uninominale;',  al  n.  4):   'determina   la
graduatoria  dei  candidati  nei  collegi  uninominali non proclamati
eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma  1,  alla  medesima
lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di eta'. In caso
di  collegamento  dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste  con  cui
e'   stato  dichiarato  il  collegamento;'  e  al  n.  5):  'comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del  verbale,  la
cifra  elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale  dei  voti  validi  ottenuti  nella
circoscrizione da ciascuna lista.';
Articolo 83;
Articolo 84
   -  comma  1 'Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di
cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti  dei  seggi
ai  quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno  tra  essi
e'  gia'  stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1,
numero 1),  proclama  eletti  i  candidati  che  seguono  nell'ordine
progressivo  di  presentazione.  Qualora  ad  una lista spettino piu'
posti di quanti siano i suoi candidati,  il  presidente  dell'Ufficio
centrale  circoscrizionale  proclama  eletti,  sino a concorrenza del
numero dei seggi spettanti  alla  lista  e  seguendo  l'ordine  delle
rispettive  cifre  individuali,  i candidati della graduatoria di cui
all'articolo  77,  comma  1,  numero  4),  che  non  risultino   gia'
proclamati  eletti.  Nel  caso  di  graduatorie relative a piu' liste
collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali,  si  pro-
cede  alla  proclamazione  degli  eletti  partendo dalla lista con la
cifra  elettorale   piu'   elevata.   Qualora,   al   termine   delle
proclamazioni  effettuate  ai  sensi  del terzo e del quarto periodo,
rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il  presidente
dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale   ne   da'   comunicazione
all'Ufficio  centrale  nazionale  affinche'  si  proceda   ai   sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.';
Articolo 85;
Articolo 86
   -  comma  4  'Il  seggio  attribuito ai sensi dell'articolo 84 che
rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,   anche   sopravvenuta,   e'
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
nella  lista  segue  immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista.';
   - comma 5 'Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i  propri
candidati,  si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, comma
1, terzo, quarto e quinto periodo';?".
   Dichiarano   altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  il  Gruppo
parlamentare Federalista europeo - Via Uffici del  Vicario  n.  21  -
Roma, tel. 06/67603311 - 67609592 - 6780804.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 21 ottobre  1993  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  ventisette  cittadini  italiani,  muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la legge 6 febbraio 1948, n. 29,
recante 'Norme per la elezione del Senato della Repubblica' nel testo
risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 276, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1
   - comma secondo, limitatamente alle  parole:  'con  eccezione  del
Molise e della Valle d'Aosta,' alle parole: 'tre quarti dei', nonche'
alle parole: 'con arrotondamento per difetto';
   - comma quarto: 'I collegi uninominali della regione Trentino-Alto
Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.';
Articolo 2
   -  comma  primo,  limitatamente  alle parole: 'Gli ulteriori seggi
sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali  tra  i
gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.';
Articolo 9
   -  primo comma, limitatamente alle parole: 'che non partecipano al
riparto dei seggi in ragione proporzionale';
Articolo 19;
Articolo 20;
nonche' il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio  1987,  n.
31,  cosi'  come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4
agosto 1993, n. 276, limitatamente alle parole: 'in uno  dei  collegi
in  cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario'
e il comma terzo dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993,  n.  276,
limitatamente  alle  parole:  'Quando,  per  qualsiasi  causa,  resti
vacante il seggio di senatore attribuito  con  calcolo  proporzionale
nelle  circoscrizioni  regionali  proclama  eletto  il  candidato del
medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale.'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  il   Gruppo
parlamentare  Federalista  europeo  -  Via Uffici del Vicario n. 21 -
Roma, tel. 06/67603311 - 67609592 - 6780804.