IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 10 della predetta legge che demanda al CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 10; Vista la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con la quale sono stati individuati i criteri da adottarsi per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale; Visto il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Ritenuto opportuno provvedere alla modifica della citata deliberazione alla luce del nuovo disposto normativo; Delibera: 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni e di enti pubblici. In relazione alle finalita' si hanno: a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi; b) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi; c) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.). La grande dimensione delle opere pubbliche e' individuata ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236. 2. Nei casi in cui l'interruzione riguardi l'esecuzione di un'opera prevista da piu' contratti di appalto o di subappalto, devono per lo specifico contratto sussistere le seguenti condizioni: durata dei lavori: uguale o maggiore a 12 mesi naturali e consecutivi; numero medio annuo di addetti previsti per l'esecuzione delle opere: uguale o maggiore a 15. Il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal comma 2 della legge n. 223/1991 va riferito alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione. 3. Le cause di interrruzione previste dal comma 1 dell'art. 10 della legge n. 223/1991 sono riconducibili, oltre che alle ipotesi espressamente indicate nello stesso comma 1 (varianti di carattere necessario e provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1956, n. 575) agli eventi non imputabili al datore di lavoro ed al lavoratore, connessi a comportamenti della pubblica autorita' che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle opere (quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative, interruzioni dei finanziamenti, mancati o ritardati espletamenti di procedure tecniche). Sono comunque escluse tutte le cause di sospensione previste dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77. 4. Nel caso di interruzioni ricollegabili a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica. 5. Le domande dirette ad ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate alle sedi provinciali dell'INPS corredate della seguente documentazione: a) attestato dell'ente appaltante circa l'appartenenza dell'opera sospesa alla categoria di opere pubbliche di grande dimensione e relazione sulle cause della sospensione dei lavori, la prevedibile durata dell'interruzione, le prospettive di ripresa; b) nei casi di subappalto deve essere allegato il contratto; c) modulo informativo (allegato A). 6. Le domande dirette ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate al Ministro dei lavori pubblici tramite provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio corredate dalla stessa documentazione prevista al punto 5 aggiornata al momento della richiesta e completata col modulo informativo di cui all'allegato A. Il provveditorato, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione, invia le domande, accompagnate da una relazione sulle cause della mancata ripresa e sull'eventuale esistenza di responsabilita' in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, al Ministro dei lavori pubblici che formula la proposta di propria competenza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale invia gli atti al CIPI per l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art. 10 e contemporaneamente acquisisce, tramite gli uffici regionali, il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di positivo accertamento da parte del CIPI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana i decreti trimestrali di concessione del tratttamento fino alla ripresa dei lavori e comunque per il periodo massimo previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 10 della legge n. 223/1991. 7. Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferira' al CIPI entro il mese di dicembre 1993 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilita' dello strumento legislativo. Roma, 19 ottobre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA