IL COMITATO INTERMINISTERIALE
           PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme  in  materia
di  cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto in particolare il comma 5 dell'art. 10 della  predetta  legge
che  demanda  al CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su
proposta del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  la
determinazione  dei  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni previste dallo stesso art. 10;
  Vista la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con  la  quale
sono  stati  individuati  i criteri da adottarsi per l'individuazione
dei casi di crisi occupazionale;
  Visto il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Ritenuto   opportuno   provvedere   alla   modifica   della  citata
deliberazione alla luce del nuovo disposto normativo;
                              Delibera:
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10  della  legge  23  luglio
1991,  n.  223,  e'  definita  opera  pubblica  quella  in  cui siano
amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli
enti  pubblici  e  le  associazioni  fra  i  soggetti  anzidetti,  di
carattere  immobiliare,  destinata ad un fine pubblico, finanziata in
tutto o in parte con fondi dello  Stato,  delle  regioni  e  di  enti
pubblici.
  In relazione alle finalita' si hanno:
    a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a
scopi amministrativi;
    b)  lavori  edili  relativi  ad  ospedali,  edifici scolastici ed
universitari, impianti sportivi e ricreativi;
    c) lavori di genio civile (strade,  ponti,  ferrovie,  aeroporti,
pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).
  La  grande dimensione delle opere pubbliche e' individuata ai sensi
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella  legge  19
luglio 1993, n. 236.
  2. Nei casi in cui l'interruzione riguardi l'esecuzione di un'opera
prevista  da piu' contratti di appalto o di subappalto, devono per lo
specifico contratto sussistere le seguenti condizioni:
   durata dei  lavori:  uguale  o  maggiore  a  12  mesi  naturali  e
consecutivi;
   numero  medio  annuo  di  addetti  previsti per l'esecuzione delle
opere: uguale o maggiore a 15.
  Il  periodo  massimo  di  trattamento  ordinario  di   integrazione
salariale  previsto  dal  comma 2 della legge n. 223/1991 va riferito
alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione.
  3. Le cause di interrruzione previste  dal  comma  1  dell'art.  10
della  legge  n.  223/1991 sono riconducibili, oltre che alle ipotesi
espressamente indicate nello stesso comma 1  (varianti  di  carattere
necessario  e  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  emanati ai
sensi  della legge 31 maggio 1956, n. 575) agli eventi non imputabili
al datore di lavoro ed al lavoratore, connessi a comportamenti  della
pubblica  autorita'  che  abbiano determinato il mancato rispetto dei
termini previsti per l'esecuzione  delle  opere  (quali  ritardi  nei
pagamenti   e   nelle   procedure  amministrative,  interruzioni  dei
finanziamenti,  mancati  o  ritardati   espletamenti   di   procedure
tecniche).  Sono  comunque  escluse  tutte  le  cause  di sospensione
previste dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
  4.  Nel  caso  di  interruzioni   ricollegabili   a   provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria  emanati  ai  sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.
  5. Le domande dirette  ad  ottenere  il  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale   sono   presentate  alle  sedi  provinciali
dell'INPS corredate della seguente documentazione:
    a) attestato dell'ente appaltante circa l'appartenenza dell'opera
sospesa alla categoria di opere  pubbliche  di  grande  dimensione  e
relazione  sulle  cause  della sospensione dei lavori, la prevedibile
durata dell'interruzione, le prospettive di ripresa;
    b) nei casi di subappalto deve essere allegato il contratto;
    c) modulo informativo (allegato A).
  6. Le domande  dirette  ad  ottenere  la  proroga  del  trattamento
ordinario  di  integrazione salariale sono presentate al Ministro dei
lavori  pubblici  tramite   provveditorato   alle   opere   pubbliche
competente  per  territorio  corredate  dalla  stessa  documentazione
prevista  al  punto  5  aggiornata  al  momento  della  richiesta   e
completata col modulo informativo di cui all'allegato A.
  Il  provveditorato,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione, invia le domande,  accompagnate  da  una  relazione  sulle
cause   della   mancata   ripresa   e   sull'eventuale  esistenza  di
responsabilita' in ordine agli eventi  produttivi  delle  sospensioni
intervenute,  al Ministro dei lavori pubblici che formula la proposta
di propria competenza al  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale invia gli
atti al CIPI per l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art.  10  e
contemporaneamente  acquisisce,  tramite  gli  uffici  regionali,  il
parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori  di
lavoro.
  In  caso di positivo accertamento da parte del CIPI il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale  emana  i  decreti  trimestrali  di
concessione  del tratttamento fino alla ripresa dei lavori e comunque
per il periodo massimo previsto dallo stesso  comma  2  dell'art.  10
della legge n. 223/1991.
  7.  Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, riferira' al CIPI entro il mese di dicembre 1993  sull'attuazione
della  presente  deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che
si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilita' dello
strumento legislativo.
   Roma, 19 ottobre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA