IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E IL MINISTRO DELL'INTERNO Considerata l'esigenza di provvedere, con criteri uniformi, alla sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attivita' giudiziaria; Ritenuta la necessita' di individuare l'autorita' alla quale com- pete adottare i provvedimenti per la sicurezza di tali strutture; Tenuto conto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura numeri 40/1981, 48/1990, 68/1990 e 112/1992; Letti gli articoli 18 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121; Decretano: Art. 1. 1. Compete al procuratore generale presso la corte di appello esprimere il parere sui provvedimenti che il prefetto assume in ordine alla incolumita' e alla sicurezza dei magistrati oltre che in ordine alla sicurezza esterna delle strutture in cui si svolge attivita' giudiziaria.