IL DIRETTORE GENERALE
               DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
  Visti gli articoli 2, comma 2, e 16 della legge 27  febbraio  1992,
n.  222,  concernente  le norme sul controllo dell'esportazione e del
transito dei prodotti ad alta tecnologia;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  concernente  le  norme  in
materia di procedimento amministrativo;
  Udito  il parere da parte della III commissione permanente (Esteri)
della  Camera  dei  deputati  e  della   X   commissione   permanente
(Industria,  commercio,  turismo)  del  Senato, rispettivamente del 5
agosto e dell'8 luglio 1992;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1
  1. In attuazione dell'art. 2, comma 2,  della  legge  n.  222/1992,
sono  soggetti  ad  autorizzazione  generale,  secondo  le  modalita'
appresso indicate, l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle
tecnologie di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1993 (supplemento
ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1993),  e
successive  modifiche,  verso  gli  Stati Uniti d'America, il Canada,
l'Australia, il Giappone, la Svezia, la  Norvegia,  la  Svizzera,  la
Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonche' verso i Paesi membri della
Comunita' economica europea.
  2.  Sono  esclusi  dal regime di autorizzazione generale, di cui al
comma  precedente,  l'esportazione  ed  il  transito  di  prodotti  e
tecnologie  indicati in allegato al presente decreto, con riferimento
al citato decreto ministeriale 24 giugno 1993.
  3. Sono altresi' esclusi dall'autorizzazione, di cui al comma 1 del
presente articolo,  l'esportazione  ed  il  transito  di  prodotti  e
tecnologie   qualora   destinati   alla   integrazione,   produzione,
utilizzazione di materiali d'armamento.