IL DIRETTORE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI Visti gli articoli 2, comma 2, e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo; Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, rispettivamente del 5 agosto e dell'8 luglio 1992; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 222/1992, sono soggetti ad autorizzazione generale, secondo le modalita' appresso indicate, l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1993 (supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1993), e successive modifiche, verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonche' verso i Paesi membri della Comunita' economica europea. 2. Sono esclusi dal regime di autorizzazione generale, di cui al comma precedente, l'esportazione ed il transito di prodotti e tecnologie indicati in allegato al presente decreto, con riferimento al citato decreto ministeriale 24 giugno 1993. 3. Sono altresi' esclusi dall'autorizzazione, di cui al comma 1 del presente articolo, l'esportazione ed il transito di prodotti e tecnologie qualora destinati alla integrazione, produzione, utilizzazione di materiali d'armamento.