Nelle note al testo coordinato citato in epigrafe, sono  apportate
le seguenti rettifiche:
    a  pag.  20,  nella nota (a) all'art. 16, in cui e' trascritto il
testo vigente dall'art.1,  e  relative  note,  della  tariffa,  parte
prima,   allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986,  cosi'  come
modificato, da ultimo, da detto art. 16, la misura dell'imposta fissa
di  registro  indicata  accanto  al  quinto  e  al sesto periodo deve
leggersi: "L. 150.000" e non: "L. 400.000";
    alle pagine 25 e 26, nella  nota  (a)  all'art.  17,  in  cui  e'
trascritto  il  testo vigente dell'art. 7 della tariffa, parte prima,
allegata al citato testo unico approvato con D.P.R. n.  131/1986,  la
misura  dell'imposta  fissa di registro indicata accanto alle singole
voci deve  intendersi  elevata  del  50%,  per  effetto  dell'aumento
disposto dal comma 2 dello stesso art. 17;
    a  pag.  26,  nella nota (b) all'art. 17, in cui e' trascritto il
testo vigente dell'art.  1  della  tabella  allegata  alla  legge  23
dicembre  1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione
degli atti da prodursi al  pubblico  registro  automobilistico  e  di
altre   norme   in   materia  di  imposte  di  registro),  la  misura
dell'imposta erariale di trascrizione indicata accanto  alle  singole
voci  deve  intendersi  elevata  del  50%,  per  effetto dell'aumento
disposto dal comma 2 del medesimo art. 17.