Nelle note al testo coordinato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche: a pag. 20, nella nota (a) all'art. 16, in cui e' trascritto il testo vigente dall'art.1, e relative note, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986, cosi' come modificato, da ultimo, da detto art. 16, la misura dell'imposta fissa di registro indicata accanto al quinto e al sesto periodo deve leggersi: "L. 150.000" e non: "L. 400.000"; alle pagine 25 e 26, nella nota (a) all'art. 17, in cui e' trascritto il testo vigente dell'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 131/1986, la misura dell'imposta fissa di registro indicata accanto alle singole voci deve intendersi elevata del 50%, per effetto dell'aumento disposto dal comma 2 dello stesso art. 17; a pag. 26, nella nota (b) all'art. 17, in cui e' trascritto il testo vigente dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), la misura dell'imposta erariale di trascrizione indicata accanto alle singole voci deve intendersi elevata del 50%, per effetto dell'aumento disposto dal comma 2 del medesimo art. 17.