IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 1988; Nella seduta del 27 ottobre 1993; Ha deliberato di integrare il proprio regolamento interno con l'inserimento dell'art. 53 formulato come segue: Art. 53 (Disciplina transitoria dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10). - Sino a quando non avra' attuazione il disposto dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74, le funzioni di cui all'art. 10 del regolamento interno, salvo quanto previsto nel penultimo alinea, possono essere esercitate da funzionari della carriera dirigenziale e della carriera direttiva. L'attivita' di studio e le ricerche di materiale di interesse consiliare sono curate dall'ufficio studi. Roma, 28 ottobre 1993 Per delega, il Vice Presidente: GALLONI