IL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il  testo  del  proprio regolamento interno pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 1988;
  Nella seduta del 27 ottobre 1993;
                            Ha deliberato
di  integrare  il  proprio  regolamento  interno  con   l'inserimento
dell'art. 53 formulato come segue:
  Art.  53  (Disciplina  transitoria dell'esercizio delle funzioni di
cui all'art. 10). - Sino a quando non avra'  attuazione  il  disposto
dell'art.  7,  terzo  comma,  della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
sostituito dall'art. 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74, le funzioni
di cui all'art. 10 del regolamento interno, salvo quanto previsto nel
penultimo alinea,  possono  essere  esercitate  da  funzionari  della
carriera dirigenziale e della carriera direttiva.
  L'attivita'  di  studio  e  le  ricerche  di materiale di interesse
consiliare sono curate dall'ufficio studi.
   Roma, 28 ottobre 1993
                              Per delega, il Vice Presidente: GALLONI