IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E D'INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni  contro  i  danni,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e d'interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576  e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto ministeriale 10 dicembre  1984  con  il  quale  e'
stata   autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa nei rami danni l'impresa ora denominata Lloyd  italico
assicurazioni S.p.a.;
  Vista  l'istanza  in  data 25 agosto 1993, con la quale la predetta
Lloyd italico assicurazioni S.p.a. ha chiesto di  essere  autorizzata
ad   estendere   l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nel  ramo
assistenza;
  Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 306237, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo - ISVAP, ha comunicato il  proprio  favorevole  parere  in
ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole  al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La  Lloyd  italico  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Genova, e'
autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa  nel
ramo assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI