Con decreto ministeriale n. 1/2/1198/93 del 18 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.607.290.002, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/1199/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.387.113.028, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/1159/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.620.442.740, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/964/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Emilia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.490.038.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Emilia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/916/93 del 23 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Venezia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 741.742.400, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Venezia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/1252/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.340.433.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/1355/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.134.798.832, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/1097/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rieti e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.814.495.003, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Rieti dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/1286/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.460.451.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2/633/93 del 27 settembre 1993 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Trieste e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.451.892.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome della ditta Emborica S.r.l. in liquidazione volontaria. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Trieste dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.