IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge
30 novembre 1989, n. 386;
  Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione
annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano  di  una  quota
non  superiore  a  quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;
  Considerato che il citato art. 78 prevede che la quota  di  cui  al
punto precedente sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e
il  presidente  di ciascuna giunta provinciale secondo i criteri e le
modalita' previste dall'art. 10  del  decreto  legislativo  16  marzo
1992,  n. 268, concernente "Norme d'attuazione dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  finanza  regionale  e
provinciale";
  Considerato  che,  in  attuazione dei suddetti criteri, l'ammontare
delle quote da corrispondere alle due  province  risulta  pari  a  L.
356.598.000.000   per   la   provincia   di   Trento   e  pari  a  L.
402.894.000.000 per la provincia di Bolzano;
  Visto che l'ammontare delle predette  quote  risulta  superiore  ai
quattro  decimi  dell'IVA  all'importazione  riscossa  sul territorio
regionale,  il  cui  gettito,  per  l'anno   1988,   ammonta   a   L.
1.298.519.000.000 cosi' come comunicato dall'intendenza di finanza di
Trento con la nota n. 1751/91 dell'8 marzo 1991;
  Ritenuto,  pertanto,  che  ai  sensi  del gia' citato art. 78 dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, alle province  di
Trento  e di Bolzano vanno corrisposte le predette quote nella misura
rispettivamente del 47 per cento e  del  53  per  cento  dei  quattro
decimi  dell'IVA  all'importazione riscosse sul territorio regionale,
che risulta pari a L. 244.122.000.000 per la provincia  di  Trento  e
pari a L. 275.286.000.000 per la provincia di Bolzano;
  Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali
di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  legge  14  agosto  1982,  n. 590, con cui all'art. 44 si
dispone  che  alla   determinazione   dello   stanziamento   per   il
finanziamento  degli  oneri  di  funzionamento dell'Universita' degli
studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale  fra  il
Governo,  il  presidente  della giunta provinciale, il presidente del
consiglio  di   amministrazione   e   il   rettore   dell'Universita'
contestualmente  alla  determinazione  della  quota  di finanziamento
spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del
testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
  Considerato che, tenuto conto dei  criteri  stabiliti  dal  secondo
comma  del  citato  art.  44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare
dello stanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento
per l'anno 1988 viene a fissarsi in L. 21.111.000.000, delle quali L.
13.500.000.000  sono  state gia' erogate dal Ministero della pubblica
istruzione nell'anno finanziario 1988;
  Visto che, per gli anni  dal  1984  al  1988,  sono  stati  erogati
all'Universita'  di Trento somme per complessive L. 7.327.000.000 sui
capitoli 4122, 4124, 4125, 8551 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione;
  Considerato, altresi', che gli stessi capitoli evidenziati al punto
precedente sono stati presi a base per il calcolo  dei  finanziamenti
di  cui  all'art. 44 della gia' citata legge n. 590 del 1982 relativi
agli anni dal 1984 al 1988 per  cui  occorre  procedere  al  recupero
della predetta somma di lire 7.327.000.000;
  Considerato,  pertanto, che rimane da corrispondere all'Universita'
di  Trento  la   somma   di   L.   284.000.000   (21.111.000.000   XX
13.500.000.000 XX 7.327.000.000 = 284.000.000);
  Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale
di  Trento,  dal  presidente  del  consiglio di amministrazione e dal
rettore dell'Universita' di Trento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono  attribuite  per
l'anno  1988,  ai  sensi  dell'art.  78 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige rispettivamente le somme di L. 244.122.000.000  e
di  L.  275.286.000.000  pari  al  47  per cento e al 53 per cento di
quattro decimi  dell'IVA  all'importazione  riscossa  sul  territorio
regionale.
 
          Nota in lingua italiana:
             Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa
          la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pagina
          79  della  presente  Gazzetta  Ufficiale l'avviso in lingua
          tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,
          mediante il quale si da' notizia del  Bollettino  ufficiale
          della  regione  Trentino-Alto  Adige in cui e' riportata la
          pubblicazione  integrale  in   lingua   tedesca   dell'atto
          amministrativo in argomento.
          Nota in lingua tedesca:
             Der   Hinweis   in  deutscher  Sprache  auf  den  obigen
          Verwaltungsakt gema(Beta) Artikel 5 Absatze  2  und  3  des
          Dekrets des Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr.
          574,   steht   auf   der   Seite   79  dieser  Ausgabe  des
          Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
          welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol
          der genannte  Verwaltungsakt  vollinhaltlich  in  deutscher
          Sprache wiedergegeben wird.