IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunita' europee; Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1544/93 del Consiglio del 14 giugno 1993; Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del Consiglio del 21 agosto 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 794/91 del Consiglio del 25 marzo 1991; Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento ed alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2151/91 della Commissione del 22 luglio 1991; Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento; Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991 che definisce le modalita' d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare; Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Garanzia", delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico; Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990 relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzi naggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2136/93 della Commissione del 28 luglio 1993; Visto il regolamento CEE n. 3813/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo all'unita' di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune; Visto il regolamento CEE n. 3824/92 della Commissione del 28 dicembre 1992 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ECU a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1663/93 della Commissione del 29 giugno 1993; Visto il regolamento CEE n. 537/93 della Commissione del 9 marzo 1993 che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1331/93 della Commissione del 28 maggio 1993; Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile 1993 recante modalita' per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo; Visto il regolamento CEE n. 1896/93 della Commissione del 14 luglio 1993 recante adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ECU nel settore del riso in seguito ai riallineamenti monetari della campagna 1992-93; Visto il regolamento CEE n. 1545/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1993-94; Visto il regolamento CEE n. 1546/93 del Consiglio del 14 giugno 1993, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio; Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso; Ravvisata l'opportunita' di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1993-94; Decreta: Articolo unico Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1993-94, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto. Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 1993 Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali DIANA Il Ministro del tesoro BARUCCI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'articolo unico: - Il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.