IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  VISTO L'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349, CHE
ATTRIBUISCE  AL  MINISTERO DELL'AMBIENTE LA COMPETENZA AD INDIVIDUARE
le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CONCERNENTE LA DISCIPLINA
QUADRO  DELLE AREE PROTETTE, ED IN PARTICOLARE L'ART. 1 CHE DEFINISCE
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
 VISTO L'ART. 34, COMMA 1, LETTERA F), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991,
N. 394, CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO;
 VISTO L'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE
ATTRIBUISCE  AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA POTESTA' DI INDIVIDUARE LA
perimetrazione  provvisoria  dei  parchi,  previsti  dal  comma 1 del
medesimo  articolo,  sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-
scientifici  disponibili  presso  i  servizi  tecnici  nazionali,  le
amministrazioni statali e le regioni;
  VISTO IL PROPRIO DECRETO IN DATA 4 DICEMBRE 1992, PUBBLICATO NEL
SUPPLEMENTO  ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 22 DICEMBRE
1992,  con  il  quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria
del Parco nazionale del Vesuvio;
  VISTE LE NOTE IN DATA 30 DICEMBRE 1992, CON LE QUALI E' STATO
RICHIESTO  ALLA  REGIONE  CAMPANIA,  ALLA  PROVINCIA,  ALLE COMUNITA'
montane  ed  ai  comuni  interessati il parere previsto dall'art. 34,
comma 3, della legge n. 394/1991;
  VISTA LA PROPRIA ORDINANZA IN DATA 22 APRILE 1993, PUBBLICATA NEL
SUPPLEMENTO  ORDINARIO  ALLA  GAZZETTA  UFFICIALE N. 103 DEL 5 MAGGIO
1993,   riguardante   le   misure  di  salvaguardia  nell'ambito  del
territorio  ricadente  nel  perimetro provvisorio del Parco nazionale
del Vesuvio;
  CONSIDERATO CHE, NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE E
DEGLI  ENTI  LOCALI,  AI  SENSI DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE N.
394/1991,   in   merito  all'adozione  delle  misure  provvisorie  di
salvaguardia  per  garantire la conservazione dello stato dei luoghi,
e'  stato  istituito  un  tavolo  tecnico comprendente rappresentanti
della  regione  Campania,  della  provincia  di  Napoli,  dei  comuni
interessati e del Ministero dell'ambiente;
  CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL PREDETTO "TAVOLO
TECNICO"  SONO  STATE  AVANZATE  ANCHE  RICHIESTE  DI  MODIFICA DELLA
perimetrazione provvisoria del Parco del Vesuvio;
  VISTI GLI ELABORATI TECNICI PRODOTTI DAL SUDDETTO TAVOLO TECNICO;
  VISTO L'ORDINE DEL GIORNO N. 0/1450/3/13^ DELLA COMMISSIONE
AMBIENTE  DEL  SENATO  DEL 28 SETTEMBRE 1993, CON IL QUALE SI PROPONE
l'inserimento  dei Campi Flegrei nella perimetrazione provvisoria del
Parco nazionale del Vesuvio;
  RITENUTO CHE TALE INSERIMENTO POSSA ESSERE EFFETTUATO IN SEDE DI
PERIMETRAZIONE  DEFINITIVA  DEL SUDDETTO PARCO NAZIONALE A SEGUITO DI
specifiche  consultazioni  con  la  regione Campania, la provincia di
Napoli e gli enti locali interessati;
  RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER PROCEDERE ALLA
MODIFICA  DELLA  PERIMETRAZIONE  PROVVISORIA  DEL PARCO NAZIONALE DEL
Vesuvio  ed  alla  contestuale  emanazione delle norme provvisorie di
salvaguardia,  ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394;
                              DECRETA:
                               ART. 1.
  IL TERRITORIO COMPRESO NEI CONFINI DI CUI ALLA PLANIMETRIA
RIPORTATA  NELL'ALLEGATO  "A",  CHE  COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL
presente   decreto,   e'   individuato   come   zona   di  importanza
naturalistica,  e  costituisce  perimetrazione  provvisoria del Parco
nazionale  del  Vesuvio  di  cui  all'art. 34, comma 1, della legge 6
dicembre   1991,   n.  394.  Presso  il  Ministero  dell'ambiente  e'
depositata  la  descrizione  dei  confini  della  perimetrazione e la
relativa cartografia in scala 1 : 25.000.