IL MINISTRO DELL'AMBIENTE VISTO L'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA COMPETENZA AD INDIVIDUARE le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CONCERNENTE LA DISCIPLINA QUADRO DELLE AREE PROTETTE, ED IN PARTICOLARE L'ART. 1 CHE DEFINISCE le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; VISTO L'ART. 34, COMMA 1, LETTERA F), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO; VISTO L'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA POTESTA' DI INDIVIDUARE LA perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico- scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; VISTO IL PROPRIO DECRETO IN DATA 4 DICEMBRE 1992, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 22 DICEMBRE 1992, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio; VISTE LE NOTE IN DATA 30 DICEMBRE 1992, CON LE QUALI E' STATO RICHIESTO ALLA REGIONE CAMPANIA, ALLA PROVINCIA, ALLE COMUNITA' montane ed ai comuni interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991; VISTA LA PROPRIA ORDINANZA IN DATA 22 APRILE 1993, PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 103 DEL 5 MAGGIO 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Vesuvio; CONSIDERATO CHE, NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 394/1991, in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, e' stato istituito un tavolo tecnico comprendente rappresentanti della regione Campania, della provincia di Napoli, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente; CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL PREDETTO "TAVOLO TECNICO" SONO STATE AVANZATE ANCHE RICHIESTE DI MODIFICA DELLA perimetrazione provvisoria del Parco del Vesuvio; VISTI GLI ELABORATI TECNICI PRODOTTI DAL SUDDETTO TAVOLO TECNICO; VISTO L'ORDINE DEL GIORNO N. 0/1450/3/13^ DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENATO DEL 28 SETTEMBRE 1993, CON IL QUALE SI PROPONE l'inserimento dei Campi Flegrei nella perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio; RITENUTO CHE TALE INSERIMENTO POSSA ESSERE EFFETTUATO IN SEDE DI PERIMETRAZIONE DEFINITIVA DEL SUDDETTO PARCO NAZIONALE A SEGUITO DI specifiche consultazioni con la regione Campania, la provincia di Napoli e gli enti locali interessati; RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DEL Vesuvio ed alla contestuale emanazione delle norme provvisorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; DECRETA: ART. 1. IL TERRITORIO COMPRESO NEI CONFINI DI CUI ALLA PLANIMETRIA RIPORTATA NELL'ALLEGATO "A", CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente e' depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1 : 25.000.