IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, con il quale e' stato approvato il testo unico  delle  leggi  in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 2, lettera c), di detto
testo unico che demanda al Ministero  della  sanita'  la  raccolta  e
l'elaborazione, tra l'altro, dei dati relativi alle strutture private
che  operano  nel  settore della cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
maggio   1984   relativo  alla  rilevazione  dei  dati  di  attivita'
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Sentita la Conferenza Stato-regioni nella  seduta  del  14  ottobre
1993;
                              Decreta:
  1.   A   decorrere   dal   1   gennaio  1994,  gli  enti  ausiliari
convenzionati, che gestiscono strutture per la  riabilitazione  e  il
reinserimento  sociale  dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di
cui all'art. 111  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre  1990,  n. 309, inviano alle regioni e alla province autonome
la scheda di cui all'allegato A,  tramite  il  SERT  territorialmente
competente.
  2.  Le  schede  hanno  periodicita' annuale e devono pervenire alle
regioni e province autonome entro il 31 gennaio dell'anno  successivo
a quello cui si riferisce la rilevazione.
  3.  Ai  fini  della  relativa comunicazione all'osservatorio di cui
all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  da  parte  del  Ministero  della
sanita',  le  regioni  e  province autonome provvedono alle opportune
verifiche  ed  elaborazioni  di  carattere  riepilogativo  dei   dati
ricevuti  curandone  l'inoltro  al  Ministero  stesso  entro i trenta
giorni successivi alle scadenze di cui al comma  2,  unitamente  alla
copia di ciascuna scheda.
  4.  Nei  successivi  sessanta  giorni  il  Ministero  della sanita'
effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere  nazionale  e  ne
cura l'invio alle regioni e province autonome.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA