IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera c), di detto testo unico che demanda al Ministero della sanita' la raccolta e l'elaborazione, tra l'altro, dei dati relativi alle strutture private che operano nel settore della cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984 relativo alla rilevazione dei dati di attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 ottobre 1993; Decreta: 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli enti ausiliari convenzionati, che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, inviano alle regioni e alla province autonome la scheda di cui all'allegato A, tramite il SERT territorialmente competente. 2. Le schede hanno periodicita' annuale e devono pervenire alle regioni e province autonome entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione. 3. Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanita', le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche ed elaborazioni di carattere riepilogativo dei dati ricevuti curandone l'inoltro al Ministero stesso entro i trenta giorni successivi alle scadenze di cui al comma 2, unitamente alla copia di ciascuna scheda. 4. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanita' effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA