IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  VISTO L'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349, CHE
ATTRIBUISCE  AL  MINISTERO DELL'AMBIENTE LA COMPETENZA AD INDIVIDUARE
le zone di importanza naturalistica nazionale  ed  internazionale  su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CONCERNENTE LA DISCIPLINA
QUADRO  DELLE AREE PROTETTE, ED IN PARTICOLARE L'ART. 1 CHE DEFINISCE
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
  VISTO L'ART. 34, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991,
N. 394, CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO;
  VISTO L'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE
ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA POTESTA' DI INDIVIDUARE  LA
perimetrazione  provvisoria  dei  parchi,  previsti  dal  comma 1 del
medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi  e  tecnico-
scientifici  disponibili  presso  i  servizi  tecnici  nazionali,  le
amministrazioni statali e le regioni;
  VISTO IL PROPRIO PRECEDENTE DECRETO IN DATA 4 DICEMBRE 1992,
PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE  N.  300
del   22   dicembre   1992,   con  il  quale  e'  stata  definita  la
perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano;
  VISTE LE NOTE DEL 30 DICEMBRE 1992, CON LE QUALI E' STATO
RICHIESTO ALLA REGIONE PUGLIA, ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E AGLI
enti locali interessati il parere previsto  dall'art.  34,  comma  3,
della legge n. 394/1991;
  VISTA LA PROPRIA ORDINANZA IN DATA 22 APRILE 1993 PUBBLICATA NEL
SUPPLEMENTO  ORDINARIO  ALLA  GAZZETTA  UFFICIALE N. 103 DEL 5 MAGGIO
1993,  riguardante  le  misure  di   salvaguardia   nell'ambito   del
territorio  ricadente  nel  perimetro provvisorio del Parco nazionale
del Gargano;
  CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE E
DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA  3,  DELLA  LEGGE  N.
394/1991   in   merito   all'adozione  delle  misure  provvisorie  di
salvaguardia per garantire la conservazione dello stato  dei  luoghi,
e'  stato  istituito,  presso  la  prefettura  di  Foggia, un "tavolo
tecnico" comprendente  rappresentanti  della  regione  Puglia,  della
provincia  di Foggia, della comunita' montana del Gargano, dei comuni
interessati e del Ministero dell'ambiente;
  CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL PREDETTO "TAVOLO
TECNICO" SONO  STATE  AVANZATE  ANCHE  RICHIESTE  DI  MODIFICA  DELLA
perimetrazione  provvisoria  e  della  zonazione  interna  del  Parco
nazionale del Gargano;
  RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LE RICHIESTE DI ESCLUSIONE DALLA
PERIMETRAZIONE  UNICAMENTE  PER  LE  AREE  RICADENTI  NEI  COMUNI  DI
Cerignola,  Margherita  di Savoia, Trinitapoli e Zapponeta, situate a
sud del promontorio del Gargano, per le aree ricadenti nel comune  di
Manfredonia   interessate  da  forte  antropizzazione  e  da  intensa
attivita' produttiva e  per  alcune  aree  marginali  nel  comune  di
Sannicandro Garganico;
  RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI
ALCUNE  AREE,  ATTUALMENTE  INTERNE  AL  PARCO,  DA DESTINARE AD AREE
contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991;
  RITENUTO DI NON POTER ACCOGLIERE L'ESCLUSIONE DAL PARCO DI AREE
COSTIERE  DI  RILEVANTE  IMPORTANZA PAESAGGISTICA O NATURALISTICA NON
inserite nelle zone destinate ad aree contigue;
  VISTI GLI ELABORATI PRODOTTI DAL SUDDETTO TAVOLO TECNICO ED IN
PARTICOLARE IL VERBALE DEL 23 LUGLIO 1993 E L'ALLEGATA CARTOGRAFIA;
  RITENUTO IN PARTICOLARE DI DOVER RINVIARE ALLA FASE ISTRUTTORIA
DELLA  PERIMETRAZIONE  DEFINITIVA  L'EVENTUALE  ESCLUSIONE  DI   AREE
attualmente  incluse  nel  parco  o  l'eventuale  inclusione  di aree
attualmente escluse dal perimetro del parco, sulla base di  specifica
deliberazione del consiglio regionale;
  RITENUTO CHE LE OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI LOCALI IN MERITO
ALLE  MISURE  PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA SIANO STATE SOSTANZIALMENTE
recepite dall'ordinanza ministeriale del 22  aprile  1993  e  che  le
misure  di salvaguardia di cui al presente decreto sono analoghe alle
predette ed inoltre accolgono ulteriori  osservazioni  della  regione
Puglia e degli enti locali;
  RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER PROCEDERE ALLA
MODIFICA  DELLA  PERIMETRAZIONE  PROVVISORIA  DEL PARCO NAZIONALE DEL
Gargano ed alla contestuale emanazione delle  norme  di  salvaguardia
provvisorie  ai  sensi  dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
                              DECRETA:
                               ART. 1.
  IL TERRITORIO COMPRESO NEI CONFINI DI CUI ALLA PLANIMETRIA
RIPORTATA NELL'ALLEGATO "A", CHE  COSTITUISCE  PARTE  INTEGRANTE  DEL
presente   decreto,   e'   individuato   come   zona   di  importanza
naturalistica, e costituisce  perimetrazione  provvisoria  del  Parco
nazionale  del  Gargano  di  cui  all'art. 34, comma 1, della legge 6
dicembre  1991,  n.  394.  Presso  il  Ministero   dell'ambiente   e'
depositata  la  descrizione  dei  confini  della  perimetrazione e la
relativa cartografia in scala 1:25.000.