IL MINISTRO DELL'AMBIENTE VISTO L'ART. 5, COMMA 2, DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA COMPETENZA AD INDIVIDUARE le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CONCERNENTE LA DISCIPLINA QUADRO DELLE AREE PROTETTE, ED IN PARTICOLARE L'ART. 1 CHE DEFINISCE le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; VISTO L'ART. 34, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO; VISTO L'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, CHE ATTRIBUISCE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE LA POTESTA' DI INDIVIDUARE LA perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico- scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; VISTO IL PROPRIO PRECEDENTE DECRETO IN DATA 4 DICEMBRE 1992, PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 del 22 dicembre 1992, con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano; VISTE LE NOTE DEL 30 DICEMBRE 1992, CON LE QUALI E' STATO RICHIESTO ALLA REGIONE PUGLIA, ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E AGLI enti locali interessati il parere previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991; VISTA LA PROPRIA ORDINANZA IN DATA 22 APRILE 1993 PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 103 DEL 5 MAGGIO 1993, riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Gargano; CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 394/1991 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, e' stato istituito, presso la prefettura di Foggia, un "tavolo tecnico" comprendente rappresentanti della regione Puglia, della provincia di Foggia, della comunita' montana del Gargano, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente; CONSIDERATO CHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL PREDETTO "TAVOLO TECNICO" SONO STATE AVANZATE ANCHE RICHIESTE DI MODIFICA DELLA perimetrazione provvisoria e della zonazione interna del Parco nazionale del Gargano; RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LE RICHIESTE DI ESCLUSIONE DALLA PERIMETRAZIONE UNICAMENTE PER LE AREE RICADENTI NEI COMUNI DI Cerignola, Margherita di Savoia, Trinitapoli e Zapponeta, situate a sud del promontorio del Gargano, per le aree ricadenti nel comune di Manfredonia interessate da forte antropizzazione e da intensa attivita' produttiva e per alcune aree marginali nel comune di Sannicandro Garganico; RITENUTO DI POTER ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE AREE, ATTUALMENTE INTERNE AL PARCO, DA DESTINARE AD AREE contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991; RITENUTO DI NON POTER ACCOGLIERE L'ESCLUSIONE DAL PARCO DI AREE COSTIERE DI RILEVANTE IMPORTANZA PAESAGGISTICA O NATURALISTICA NON inserite nelle zone destinate ad aree contigue; VISTI GLI ELABORATI PRODOTTI DAL SUDDETTO TAVOLO TECNICO ED IN PARTICOLARE IL VERBALE DEL 23 LUGLIO 1993 E L'ALLEGATA CARTOGRAFIA; RITENUTO IN PARTICOLARE DI DOVER RINVIARE ALLA FASE ISTRUTTORIA DELLA PERIMETRAZIONE DEFINITIVA L'EVENTUALE ESCLUSIONE DI AREE attualmente incluse nel parco o l'eventuale inclusione di aree attualmente escluse dal perimetro del parco, sulla base di specifica deliberazione del consiglio regionale; RITENUTO CHE LE OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI LOCALI IN MERITO ALLE MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA SIANO STATE SOSTANZIALMENTE recepite dall'ordinanza ministeriale del 22 aprile 1993 e che le misure di salvaguardia di cui al presente decreto sono analoghe alle predette ed inoltre accolgono ulteriori osservazioni della regione Puglia e degli enti locali; RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DI DOVER PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DEL Gargano ed alla contestuale emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. DECRETA: ART. 1. IL TERRITORIO COMPRESO NEI CONFINI DI CUI ALLA PLANIMETRIA RIPORTATA NELL'ALLEGATO "A", CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gargano di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Presso il Ministero dell'ambiente e' depositata la descrizione dei confini della perimetrazione e la relativa cartografia in scala 1:25.000.