IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  6
ottobre  1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi, a complessive lire
129.738 miliardi;
  Tenuto conto altresi' che  l'emissione  disposta  con  il  presente
decreto  non  concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al
comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
  Visto il proprio decreto n. 101145 in data 22 settembre  1993,  con
il quale e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro  al  portatore,  della  durata di sette anni, fino all'importo
massimo di nominali lire 2.500  miliardi,  con  godimento  1  ottobre
1993,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  riapertura  delle sottoscrizioni relative alla cennata
emissione;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993,
n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro settennali, con godimento 1 ottobre 1993, di  cui  al  decreto
ministeriale  del  22  settembre  1993  citato nelle premesse, per un
ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.