IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Liguria  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate del 12 luglio 1993 nella provincia di La Spezia;
   grandinate dell'8 agosto 1993 nella provincia di Imperia;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono  ammissibili  all'assicurazione  agevolata, ai sensi dell'art. 9
della predetta legge n. 185/1992.
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni,  strutture  aziendali nei sottoelencati
territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare   applicazione   le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
 Imperia: grandinate dell'8 agosto 1993 - provvidenze di cui all'art.
3,  comma 2, lettere c), d), e), nel territorio dei comuni di Aurigo,
Badalucco,  Borgomaro,  Caravonica,  Carpasio,   Cesio,   Chiusanico,
Cipressa,  Civezza,  Costarainera, Dolcedo, Imperia, Montalto Ligure,
Pietrabruna, Prela', San Lorenzo al Mare, Vasia.
 La Spezia: grandinate del  12  luglio  1993  -  provvidenze  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di
Arcola.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA