IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 1 ottobre 1992 al 30 giugno 1993 nella provincia di Ragusa; siccita' dal 1 febbraio 1993 al 30 giugno 1993 nella provincia di Agrigento; eccesso di neve dal 22 febbraio 1993 al 28 marzo 1993 nella provincia di Messina; grandinate dal 1 marzo 1993 al 6 marzo 1993 nella provincia di Enna. Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Agrigento: siccita' dal 1 febbraio 1993 al 30 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), nel territorio dei comuni di Agrigento, Aragona, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicatti', Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Siculiana. Enna: grandinate dal 1 marzo 1993 al 6 marzo 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Centuripe, Regalbuto, Troina; Messina: eccesso di neve dal 22 febbraio 1993 al 28 marzo 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, Ali', Ali' Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capizzi, Cesaro', Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Furnari, Itala, Messina, Milazzo, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Patti, Roccella Valdemone, San Fratello, Santa Domenica Vittoria, Savoca, Scaletta Zanclea, Tripi, Ucria. Ragusa: siccita' dal 1 ottobre 1992 al 30 giugno 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 1993 Il Ministro: DIANA