IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto codice della navigazione,  approvato  con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  legge  4  febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1966 (Gazzetta Ufficiale n.
140 dell'8 giugno 1966)  con  il  quale  sono  state  determinate  le
caratteristiche  prescritte  dall'art.  714-  bis  del  codice  della
navigazione relativamente all'aeroporto di Pavullo;
  Ritenuta la necessita', dato il tempo trascorso,  di  rideterminare
le suddette caratteristiche;
  Considerato  che occorre indicare altresi' se l'aeroporto e' aperto
o meno al traffico strumentale e notturno;
                              Decreta:
  Le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del  codice  della
navigazione  sono determinate relativamente all'aeroporto di Pavullo,
come segue:
   direzione di atterraggio 17 - 197 ;
   lunghezza di atterraggio m 800,00;
   livello medio dell'aeroporto m 679 s.l.m.
  Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti
alle direzioni di atterraggio:
   testata N.N.E. m 677,1 s.l.m.;
   testata S.S.O. m 683,8 s.l.m.
  L'aeroporto non e' aperto ne' al traffico strumentale ne' notturno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: COSTA