AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte-
grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che  di
quelle   richiamate  nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224".
Il  D.L.  n.  224/1993,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993).
                               Art. 1.
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai  fini
dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento
CEE  n.  4028/86  (a)  del  18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n.
3944/90 del 31 dicembre 1990 (b), il fermo biologico della  pesca  e'
effettuato,  per  quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la
pesca costiera e mediterranea con i  sistemi  a  strascico  e  traino
pelagico.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle
unita' esercitanti il traino con l'attrezzo "sciabica".
  3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per il
coordinamento delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  e'
autorizzato  a  concedere  alle  imprese di pesca un premio calcolato
secondo i parametri indicati nella tabella  A  allegata  al  presente
decreto.
 
             (a)  Il  regolamento  CEE n. 4028/86, relativo ad azioni
          comunitarie per  il  miglioramento  e  l'adeguamento  delle
          strutture  nel  settore della pesca e dell'acquicoltura, e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  n. L 376 del 31 dicembre 1986. Si riporta il testo
          degli articoli da 22 a 26, come modificati dal  regolamento
          CEE  n. 3944/90, compresi nel titolo VII (Adattamento delle
          capacita'):
             "Art.  22.  -  1.  Gli Stati membri possono concedere un
          premio di fermo o  un  premio  di  arresto  definitivo  per
          operazioni    di    arresto    temporaneo    o   definitivo
          dell'attivita' di talune navi da pesca.
             2. La Comunita' partecipa alle  spese  effettuate  dagli
          Stati membri in applicazione del paragrafo 1".
             "Art.  23.  -  1. Le operazioni di arresto temporaneo di
          cui all'articolo 22 consistono in un arresto  supplementare
          dell'attivita'  peschereccia rispetto alla media dei giorni
          di arresto accertata  o  calcolata  forfettariamente  dallo
          Stato  membro  interessato  per  tipo  di nave nei tre anni
          civili precedenti  la  prima  domanda  di  concessione  del
          premio,  previa  detrazione dei giorni per i quali e' stato
          concesso un  premio  di  fermo  ai  sensi  della  direttiva
          83/515/CEE.
             2.  Il  premio  di  fermo di cui all'art. 22 e' concesso
          soltanto:
             a) per le navi che battono bandiera di uno Stato membro,
          immatricolato in un porto  della  Comunita'  e  aventi  una
          lunghezza,  misurata tra perpendicolari, pari o superiore a
          12 metri e
               b) per navi che  abbiano  esercitato  un'attivita'  di
          pesca   o  che  abbiano  sostituito  una  nave  esercitante
          attivita'  di  pesca  per  almeno  120  giorni  nel   corso
          dell'anno civile precedente la prima domanda di concessione
          del  premio  o la prima domanda di concessione di un premio
          di fermo ai sensi della direttiva 83/515/CEE;
               c) per periodi supplementari di arresto compresi:
               - tra 45 e 150 giorni all'anno per le navi oggetto  di
          piani d'arresto;
               -  tra  45  e  150  giorni consecutivi all'anno per le
          altre navi;
             d) per una durata globale di arresto  supplementare  con
          limite massimo di 400 giorni per nave.
             3.  Il premio di fermo e' fissato, secondo la tabella di
          cui all'allegato IV, in funzione della stazza della nave  e
          dei giorni di arresto supplementari.
             4. Allorche' viene determinata forfettariamente per tipo
          di  nave,  la media di cui al paragrafo 1 non puo' in alcun
          caso essere inferiore a centoquindici giorni.
             5. Le modalita' di applicazione del presente articolo e,
          in particolare, quelle relative all'elaborazione dei  piani
          di  arresto  sono  adottate  dalla  Commissione  secondo la
          procedura di cui all'art.  47".
             "Art. 24. - 1. Le operazioni di  arresto  definitivo  di
          cui all'art. 22 sono realizzate mediante:
             a) la demolizione della nave ovvero,
             b)  il  suo  trasferimento definitivo in un paese terzo,
          purche' tale trasferimento non sia suscettibile di  portare
          pregiudizio  alle  norme  internazionale di conservazione e
          gestione delle risorse alieutiche, ovvero,
             c)  la  sua  assegnazione  definitiva, nelle acque della
          Comunita', a fini diversi dalla pesca.
             Per le navi di lunghezza, misurata  tra  perpendicolari,
          inferiore   a  9  metri  solo  la  demolizione  della  nave
          costituisce un'operazione di fermo definitivo ai sensi  del
          presente articolo; il limite suddetto e' portato a 12 metri
          per  le  navi  in  grado  di  praticare la pesca con reti a
          strascico.
             2. Il premio di arresto definitivo di  cui  all'articolo
          22 e' concesso soltanto:
             a)  per  le  navi  da  pesca che battono bandiera di uno
          Stato membro, immatricolate in un porto della Comunita';
               b) per navi  che  abbiano  esercitato  l'attivita'  di
          pesca   per   almeno   100  giorni  durante  l'anno  civile
          precedente la domanda di concessione del premio o la  prima
          domanda  di  concessione  di  un  premio  di fermo ai sensi
          dell'articolo 22 del presente regolamento o dell'articolo 3
          della direttiva 83/515/CEE.
             3.  Il  premio  di   arresto   definitivo   e'   fissato
          forfettariamente  in funzione della stazza della nave. Esso
          viene versato successivamente al rilascio  del  certificato
          di  radiazione  della  nave dai registri d'immatricolazione
          dei pescherecci.
             4.  Gli  Stati  membri  prendono  le  misure  necessarie
          affinche'  le  navi per le quali e' stato versato un premio
          di  arresto  definitivo   siano   definitivamente   escluse
          dall'esercizio della pesca nelle acque delle Comunita'.
             5.   Gli   Stati  membri  trasmettono  alla  Commissione
          l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un  premio  di
          arresto   definitivo.   Tale  elenco  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee".
             "Art. 25. - 1. Gli Stati membri che concedono un  premio
          di fermo o un premio di arresto definitivo trasmettono alla
          Commissione, immediatamente dopo la loro entrata in vigore,
          le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
          che disciplinano la concessione del premio.
             2.   Gli   Stati  membri  possono  stabilire  condizioni
          complementari o limitative per la concessione del premio di
          fermo o del premio di arresto definitivo".
             "Art. 26. - 1. Le spese degli  Stati  membri  risultanti
          dalla  concessione  di premi di fermo o di premi di arresto
          definitivo ai sensi dell'art. 22 sono ammesse al  beneficio
          di un rimborso da parte della Comunita'.
             2. Gli Stati membri che concedono premi di fermo o premi
          di  arresto  definitivo  ai  sensi dell'art. 22 trasmettono
          alla Commissione, anteriormente al 1 febbraio di ogni anno,
          una distinta preventiva delle spese relative a tali  premi,
          previste per l'anno in corso.
             3.   Anteriormente   al   1  aprile  di  ogni  anno,  la
          Commissione,  previo  esame  della  distinta  di   cui   al
          paragrafo  2  e  constatata la sussistenza delle condizioni
          per una partecipazione finanziaria della  Comunita',  fissa
          l'importo massimo delle spese ammissibili di ciascuno Stato
          membro per l'anno in corso, tenuto conto degli stanziamenti
          iscritti  a  tal  fine  in  bilancio.  La  decisione  della
          Commissione viene comunicata agli Stati membri.
             4.   L'ammissibilita'   delle   spese  risultanti  dalla
          concessione di premi
          di arresto definitivo  e'  limitata  in  conformita'  della
          tabella di cui all'allegato V.
             5.   La   Commissione   rimborsa   agli   Stati  membri,
          nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 3,  il  50%
          delle  spese  ammissibili. Tuttavia, quando l'operazione di
          arresto definitivo consiste nella demolizione  della  nave,
          la  Comunita' rimborsa agli Stati membri, nell'ambito delle
          decisioni di  cui  al  paragrafo  3,  il  70%  delle  spese
          ammissibili.
             6.  Se  del  caso,  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente articolo sono decise dalla Commissione secondo  la
          procedura di cui all'art.  47".
             (b)  Il  regolamento  CEE  n.  3944/90,  che modifica il
          regolamento n. 4028/86 indicato nella precedente nota (a) ,
          e'  stato  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   delle
          Comunita'   europee  n.  L  380  del  31  dicembre  1990  e
          ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 20 dell'11 marzo 1991, 2a serie speciale.