AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte- grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224". Il D.L. n. 224/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993). Art. 1. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 (a) del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990 (b), il fermo biologico della pesca e' effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unita' esercitanti il traino con l'attrezzo "sciabica". 3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
(a) Il regolamento CEE n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 376 del 31 dicembre 1986. Si riporta il testo degli articoli da 22 a 26, come modificati dal regolamento CEE n. 3944/90, compresi nel titolo VII (Adattamento delle capacita'): "Art. 22. - 1. Gli Stati membri possono concedere un premio di fermo o un premio di arresto definitivo per operazioni di arresto temporaneo o definitivo dell'attivita' di talune navi da pesca. 2. La Comunita' partecipa alle spese effettuate dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1". "Art. 23. - 1. Le operazioni di arresto temporaneo di cui all'articolo 22 consistono in un arresto supplementare dell'attivita' peschereccia rispetto alla media dei giorni di arresto accertata o calcolata forfettariamente dallo Stato membro interessato per tipo di nave nei tre anni civili precedenti la prima domanda di concessione del premio, previa detrazione dei giorni per i quali e' stato concesso un premio di fermo ai sensi della direttiva 83/515/CEE. 2. Il premio di fermo di cui all'art. 22 e' concesso soltanto: a) per le navi che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolato in un porto della Comunita' e aventi una lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 12 metri e b) per navi che abbiano esercitato un'attivita' di pesca o che abbiano sostituito una nave esercitante attivita' di pesca per almeno 120 giorni nel corso dell'anno civile precedente la prima domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi della direttiva 83/515/CEE; c) per periodi supplementari di arresto compresi: - tra 45 e 150 giorni all'anno per le navi oggetto di piani d'arresto; - tra 45 e 150 giorni consecutivi all'anno per le altre navi; d) per una durata globale di arresto supplementare con limite massimo di 400 giorni per nave. 3. Il premio di fermo e' fissato, secondo la tabella di cui all'allegato IV, in funzione della stazza della nave e dei giorni di arresto supplementari. 4. Allorche' viene determinata forfettariamente per tipo di nave, la media di cui al paragrafo 1 non puo' in alcun caso essere inferiore a centoquindici giorni. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative all'elaborazione dei piani di arresto sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 47". "Art. 24. - 1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'art. 22 sono realizzate mediante: a) la demolizione della nave ovvero, b) il suo trasferimento definitivo in un paese terzo, purche' tale trasferimento non sia suscettibile di portare pregiudizio alle norme internazionale di conservazione e gestione delle risorse alieutiche, ovvero, c) la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunita', a fini diversi dalla pesca. Per le navi di lunghezza, misurata tra perpendicolari, inferiore a 9 metri solo la demolizione della nave costituisce un'operazione di fermo definitivo ai sensi del presente articolo; il limite suddetto e' portato a 12 metri per le navi in grado di praticare la pesca con reti a strascico. 2. Il premio di arresto definitivo di cui all'articolo 22 e' concesso soltanto: a) per le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro, immatricolate in un porto della Comunita'; b) per navi che abbiano esercitato l'attivita' di pesca per almeno 100 giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento o dell'articolo 3 della direttiva 83/515/CEE. 3. Il premio di arresto definitivo e' fissato forfettariamente in funzione della stazza della nave. Esso viene versato successivamente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri d'immatricolazione dei pescherecci. 4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinche' le navi per le quali e' stato versato un premio di arresto definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque delle Comunita'. 5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo. Tale elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee". "Art. 25. - 1. Gli Stati membri che concedono un premio di fermo o un premio di arresto definitivo trasmettono alla Commissione, immediatamente dopo la loro entrata in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano la concessione del premio. 2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione del premio di fermo o del premio di arresto definitivo". "Art. 26. - 1. Le spese degli Stati membri risultanti dalla concessione di premi di fermo o di premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 sono ammesse al beneficio di un rimborso da parte della Comunita'. 2. Gli Stati membri che concedono premi di fermo o premi di arresto definitivo ai sensi dell'art. 22 trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1 febbraio di ogni anno, una distinta preventiva delle spese relative a tali premi, previste per l'anno in corso. 3. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno, la Commissione, previo esame della distinta di cui al paragrafo 2 e constatata la sussistenza delle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunita', fissa l'importo massimo delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro per l'anno in corso, tenuto conto degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio. La decisione della Commissione viene comunicata agli Stati membri. 4. L'ammissibilita' delle spese risultanti dalla concessione di premi di arresto definitivo e' limitata in conformita' della tabella di cui all'allegato V. 5. La Commissione rimborsa agli Stati membri, nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 3, il 50% delle spese ammissibili. Tuttavia, quando l'operazione di arresto definitivo consiste nella demolizione della nave, la Comunita' rimborsa agli Stati membri, nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 3, il 70% delle spese ammissibili. 6. Se del caso, le modalita' di applicazione del presente articolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 47". (b) Il regolamento CEE n. 3944/90, che modifica il regolamento n. 4028/86 indicato nella precedente nota (a) , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 380 del 31 dicembre 1990 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 dell'11 marzo 1991, 2a serie speciale.