AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni (a), e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (b), e' stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto. 2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1.
(a) La legge n. 97/1977, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, ha istituito, con l'art. 1, i versamenti di acconto IRPEF e IRPEG, da effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno, la cui misura e' stata fissata, da ultimo, al 98%, rispettivamente, dall'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377 (per i versamenti IRPEF), e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (per i versamenti IRPEG). (b) Il D.L. n. 936/1977, recante misure fiscali urgenti, ha istituito, con l'art. 2, il versamento di acconto ILOR, da effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno, la cui misura e' stata fissata, da ultimo, al 98%, rispettivamente, dall'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377 (per i soggetti IRPEF), e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (per i soggetti IRPEG). (c) La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Si trascrive il testo del relativo art. 14: "Art. 14. - 1. A decorrere dall'anno 1992, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno. 2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi (per la fissazione della misura dell'acconto al 98% v. le note che precedono, n.d.r.). 3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno. 4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti". L'art. 31 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986), di cui sopra, fissa, fra l'altro, la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, dai lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari (nella misura del 5,4 per cento, in conseguenza della modifica di aliquota disposta, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 6, comma 11, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, fino al limite di L. 40.000.000 annue di reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce (vedi pero' il comma 1 dell'art. 14 della legge n. 413/1991 di cui sopra), con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione (commi 8 e 9). Lo stesso art. 31 fissa inoltre, nella stessa misura del 5,4 per cento, per effetto della medesima modifica di aliquota, il contributo per le medesime prestazioni dovuto dai cittadini non mutuati e dai cittadini stranieri, entro il limite di L. 40.000.000 annue di reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce (comma 11). Sulla quota eccedente il limite di L. 40.000.000 e fino al limite di L. 100.000.000 annue il comma 14 stabilisce che sia dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 4,60 per cento (sempre in conseguenza della modifica di aliquota disposta, ugualmente dal 1 gennaio 1993, dall'art. 6, comma 11, dianzi citato).