AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.   Per   il  periodo  di  imposta  1993  la  misura  dell'acconto
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche,  nonche' dell'imposta locale sui
redditi di cui  alla  legge  23  marzo  1977,  n.  97,  e  successive
modificazioni  (a),  e  al  decreto-legge  23  dicembre 1977, n. 936,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio  1978,  n.  38
(b),  e' stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o
periodo di gestione non  coincide  con  l'anno  solare,  la  predetta
percentuale  si  applica per il periodo di imposta per il quale, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non e' ancora scaduto
il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.
  2. Resta ferma al 98 per cento la misura del  versamento  d'acconto
del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di
cui  all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), dovuto
per il periodo d'imposta di cui al comma 1.
 
             (a) La legge n. 97/1977, recante disposizioni in materia
          di riscossione delle imposte sui redditi, ha istituito, con
          l'art. 1,  i  versamenti  di  acconto  IRPEF  e  IRPEG,  da
          effettuarsi  nel  mese  di novembre di ciascun anno, la cui
          misura   e'   stata   fissata,   da   ultimo,    al    98%,
          rispettivamente,  dall'art.  1  del D.L. 1 ottobre 1991, n.
          307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          1991, n.  377 (per i versamenti IRPEF), e dall'art. 4 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 405 (per i versamenti IRPEG).
             (b) Il D.L. n. 936/1977, recante misure fiscali urgenti,
          ha istituito, con l'art. 2, il versamento di acconto  ILOR,
          da effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno, la cui
          misura    e'    stata   fissata,   da   ultimo,   al   98%,
          rispettivamente, dall'art. 1 del D.L. 1  ottobre  1991,  n.
          307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          1991,  n.  377  (per i soggetti IRPEF), e dall'art. 4 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 405 (per i soggetti IRPEG).
             (c)   La  legge  n.  413/1991  reca:  "Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni  per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese, nonche' per riformare  il  contenzioso  e  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia per reati tributari;  istituzioni  dei  centri  di
          assistenza  fiscale  e  del conto fiscale". Si trascrive il
          testo del relativo art. 14:
             "Art. 14. - 1. A decorrere dall'anno 1992, il contributo
          per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di  cui
          all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986,
          n.  41,  e  successive  modificazioni, e' dovuto sulla base
          degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al
          medesimo anno.
             2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della
          riscossione  del  predetto  contributo  e  delle   relative
          sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di
          imposte   sui  redditi  (per  la  fissazione  della  misura
          dell'acconto al 98% v. le note che precedono, n.d.r.).
             3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le
          prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992
          in applicazione delle disposizioni  vigenti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge sono computati a
          titolo di acconto delle somme dovute per lo  stesso  titolo
          sulla  base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione
          dei redditi da presentare per il medesimo anno.
             4. Con decreti del Ministro delle finanze,  di  concerto
          con  i  Ministri  del tesoro, del lavoro e della previdenza
          sociale e  della  sanita',  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  il  30  giugno  1992, da emanare ai sensi
          dell'art. 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          stabiliti   criteri  e  modalita'  per  l'attuazione  delle
          disposizioni recate dai commi precedenti".
             L'art. 31 della  legge  n.  41/1986  (legge  finanziaria
          1986),  di  cui  sopra,  fissa,  fra l'altro, la misura del
          contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita'
          commerciali  e  loro  rispettivi  familiari coadiutori, dai
          liberi  professionisti,   dai   lavoratori   dipendenti   e
          pensionati  con  altri  redditi,  dai  coltivatori diretti,
          mezzadri e  coloni  e  rispettivi  concedenti,  nonche'  da
          ciascun  componente  attivo dei rispettivi nuclei familiari
          (nella misura del  5,4  per  cento,  in  conseguenza  della
          modifica  di  aliquota  disposta, a decorrere dal 1 gennaio
          1993, dall'art. 6, comma 11, del D.L. 19 settembre 1992, n.
          384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
          1992, n. 438, fino al limite  di  L.  40.000.000  annue  di
          reddito   complessivo   ai   fini   dell'IRPEF  per  l'anno
          precedente a quello cui il contributo  si  riferisce  (vedi
          pero'  il  comma  1 dell'art. 14 della legge n. 413/1991 di
          cui sopra), con esclusione dei redditi gia' assoggettati  a
          contribuzione  per  le  prestazioni  del Servizio sanitario
          nazionale  e  dei  redditi  da  pensione  (commi 8 e 9). Lo
          stesso art. 31 fissa inoltre, nella stessa misura  del  5,4
          per cento, per effetto della medesima modifica di aliquota,
          il  contributo  per  le  medesime  prestazioni  dovuto  dai
          cittadini non mutuati e dai cittadini stranieri,  entro  il
          limite  di  L.  40.000.000  annue di reddito complessivo ai
          fini  dell'IRPEF  per  l'anno  relativo  a  quello  cui  il
          contributo  si  riferisce (comma 11). Sulla quota eccedente
          il  limite  di  L.  40.000.000  e  fino  al  limite  di  L.
          100.000.000  annue il comma 14 stabilisce che sia dovuto un
          contributo di solidarieta' nella misura del 4,60 per  cento
          (sempre in conseguenza della modifica di aliquota disposta,
          ugualmente  dal  1  gennaio  1993,  dall'art.  6, comma 11,
          dianzi citato).