IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198; Visto il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25; Visto l'art. 5, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, da ultimo reiterato con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Visto l'art. 35, comma 6, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con il quale si dispone che sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1 gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971 e 2 febbraio 1972, pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971 e n. 39 dell'11 febbraio 1972, e' dovuto il rimborso dell'imposta assolta; Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, con il quale sono stati dettati i criteri e le modalita' da seguire per il rimborso dell'imposta di cui sopra; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento delle disposizioni del suindicato decreto ministeriale a quanto disposto dal ripetuto art. 35, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, provvedendo nel contempo ad una semplificazione degli adempimenti relativi al rimborso dell'imposta assolta; Decreta: Articolo unico L'art. 1 del decreto ministeriale 4 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, e' sostituito dal seguente: "I soggetti aventi diritto al rimborso di cui all'art. 35, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, devono presentare, a pena di decadenza, istanza di rimborso all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, entro il 15 maggio 1993. Nella predetta istanza devono essere indicati: a) la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta; b) il domicilio fiscale della ditta richiedente; c) gli estremi della licenza di distribuzione all'ingrosso; d) gli estremi del bollettino di versamento effettuato per il rinnovo, ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso, per l'anno 1992; e) il numero di apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio, nonche' degli accendigas per i quali sia stata assolta l'imposta e giacenti alle ore zero del 1 gennaio 1993; f) il numero e il tipo dei contrassegni in carico alle ore zero del 1 gennaio 1993; g) l'importo globale del rimborso richiesto. Per ottenere il rimborso l'istanza deve essere corredata dei seguenti atti: a) copia della licenza di distribuzione all'ingrosso rilasciata dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato; b) copia del bollettino di versamento per il rinnovo ovvero per il rilascio della licenza di distribuzione all'ingrosso per l'anno 1992; c) registro di carico e scarico in uso al 31 dicembre 1992; d) copia delle bolle di importazione e delle fatture di acquisto relative ai mesi di novembre e dicembre 1992; e) copia delle fatture ovvero dei buoni di scarico del prodotto ceduto relativi ai mesi di novembre e dicembre 1992. Per i fabbricanti, in possesso della licenza di distribuzione all'ingrosso, l'istanza deve essere anche corredata dal verbale di constatazione delle giacenze di contrassegni in carico presso la fabbrica. Tale verbale deve essere redatto in contraddittorio con gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio. Per i distributori all'ingrosso non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico l'istanza deve essere corredata soltanto dagli atti di cui alle lettere a) e b) del comma terzo nonche' di copia di tutte le fatture di acquisto e di cessione relative al 1992. Le copie delle bolle di importazione, delle fatture e dei buoni di scarico richiesti con il presente articolo, unitamente agli originali, dovranno essere presentati, ai fini dell'apposizione del visto di conformita', ai competenti ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato. L'ammontare del rimborso viene determinato sulla base della documentazione contabile sopraindicata.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 1993 Il Ministro: GALLO