IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso della Societa' italiana autoservizi mediterranei in concessione S.p.a. (SIAMIC) di Padova, dalla quale si evince, tra l'altro, che il disavanzo relativo all'esercizio 1979, di Lit. 25.482.644, che doveva essere ripianato dall'I.G.E.D. tramite il conto di tesoreria di cui all'art. 77 della legge n. 833/78, e' stato invece finanziato dagli iscritti alla Cassa di soccorso stessa; Considerato che per la somma anticipata per detto ripiano non e' stata avanzata alcuna richiesta di restituzione entro i termini prescritti dall'art. 8 della legge n. 1404 del 14 dicembre 1956, e che pertanto il relativo diritto di credito e' da considerarsi estinto; Considerato che il credito e' da ritenersi comunque estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Societa' italiana autoservizi mediterranei in concessione S.p.a. (SIAMIC) di Padova e' chiusa a tutti gli effetti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 1993 Il Ministro: BARUCCI