IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
che  individuava  le  casse  di  soccorso per il personale dipendente
delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'articolo 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n.
349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse  mutue  anche
aziendali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio  1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
  Visto l'art. 77 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.   1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari  e  la  gestione  del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la  relazione illustrativa della gestione liquidatoria della
Cassa di soccorso  intercomunale  trasporti  senesi  (Tra-In),  dalla
quale  risulta  che  l'avanzo dell'esercizio 1978 di Lit. 17.503.193,
che a norma dell'art.  21  dello  statuto  della  Cassa  di  soccorso
Intercomunale   trasporti   senesi  (Tra-In)  avrebbe  dovuto  essere
ripartito tra gli agenti aventi diritto, e' stato versato  sul  conto
di  tesoreria  n.  21108  previsto  dl  citato art. 77 della legge n.
833/78;
  Considerato che per l'avanzo 1978  non  e'  stata  avanzata  alcuna
richiesta  ufficiale  di  rimborso entro i termini perentori previsti
dall'art. 8 della legge n. 1404 del 14 dicembre 1956, e che  pertanto
il relativo diritto di credito e' da considerare estinto;
  Considerato  che  il  credito  e' da ritenersi comunque estinto per
intervenuto decorso del termine prescrizionale;
  Visto che l'esercizio 1979 chiude con un avanzo di Lit. 600.554  di
competenza dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   liquidazione   del   patrimonio   della   Cassa   di  soccorso
Intercomunale  trasporti  senesi  (Tra-In)  e'  chiusa  a  tutti  gli
effetti.