IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 agosto 1982, n. 547;
  Vista  l'ordinanza n. 2297/FPC del 27 giugno 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n.  152  del  30  giugno  1992,  riguardante  gli
interventi  volti  a  fronteggiare  l'emergenza  idrica nel comune di
Zafferana Etnea, con la quale si autorizza il prefetto di  Catania  a
disporre  la  espropriazione dell'impianto acquedottistico denominato
"Acque Macri'" sito nel comune di Pedara e la esecuzione, tramite  il
Consorzio   acquedotto  etneo,  delle  opere  integrative  necessarie
all'adeguamento dell'impianto per incrementare la portata;
  Visto il parere del comitato tecnico amministrativo regionale della
regione siciliana, n. 19999 espresso nell'adunanza del 20 marzo 1992,
relativo alla  perizia  di  variante  e  suppletiva  al  progetto  di
sistemazione  della  condotta  adduttrice dalla sorgente al serbatoio
Alto Nicolosi ed al serbatoio di Pedara;
  Visto lo stato di emergenza  idrica  relazionato  dal  prefetto  di
Catania;
  Viste  le  risultanze  della riunione di servizi del 30 aprile 1993
svoltasi presso il Dipartimento della protezione civile;
  Vista la nota prot. n. 526/M/Gab del 15 settembre 1993 a firma  del
Ministro  del bilancio e della programmazione economica, con la quale
si autorizza l'emanazione di una ulteriore ordinanza integrativa, per
completare le opere, per la quale viene  destinato  uno  stanziamento
aggiuntivo pari a lire 5.300 milioni;
  Visto  il  fax prot. n. 573/M/Gab del 12 ottobre 1993 del Ministero
del bilancio e  della  programmazione  economica,  con  il  quale  si
specifica  che  l'ulteriore  stanziamento  di  lire  5,3  miliardi e'
destinato a "lavori acquedottistici connessi con  l'emergenza  idrica
del comune di Zafferana Etnea, per il collegamento della sorgente del
Pozzo  Macri'  e  l'approvvigionamento idrico dei comuni di Nicolosi,
Pedara e Zafferana Etnea";
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  prefetto  di  Catania  e'   autorizzato   a   disporre   la
realizzazione,  tramite  il "Consorzio acquedotto etneo", delle opere
acquedottistiche  di  completamento  per   l'allaccio   dell'impianto
acquedottistico denominato "Acque Macri'", sito nel comune di Pedara,
alla rete di distribuzione dei comuni di Nicolosi, Pedara e Zafferana
Etnea,  comprendente anche la sostituzione delle condotte adduttrici,
come previsto nel progetto di variante approvato con voto  n.  19.999
del 20 marzo 1992 dal comitato tecnico amministrativo regionale della
regione siciliana.
  2.  Gli  interventi  di  cui al precedente comma sono dichiarati di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.