IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397, che detta provvedimenti urgenti per lo smaltimento dei rifiuti industriali; Visto l'art. 9-quinquies della citata legge n. 475/88 che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi; Considerato che il comma 8 del citato art. 9-quinquies stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; Visto lo statuto definitivo del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990; Visto il decreto del 23 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, come modificato dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991"; Visto il decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1992, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo per l'anno 1992"; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi, adottate in data 20 luglio 1993; Considerato che nelle citate deliberazioni il gettito derivante da sovrapprezzo e' stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 150.000 tonnellate/anno; Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo; Decreta: Art. 1. 1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, cosi' come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge n. 475/88 e' determinata, a decorrere dal 1 dicembre 1993, nell'81% dei costi annui prevedibili, pari a lire 23,5 miliardi al netto dei costi di riscossione.