IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-
legge 9 settembre 1988, n. 397, che detta provvedimenti  urgenti  per
lo smaltimento dei rifiuti industriali;
  Visto   l'art.   9-quinquies  della  citata  legge  n.  475/88  che
istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento
delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;
  Considerato che il comma 8 del citato art.  9-quinquies  stabilisce
che  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
determinati  il  sovrapprezzo  e la percentuale dei costi da coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
  Visto lo statuto  definitivo  del  consorzio  obbligatorio  per  la
raccolta  e  lo  smaltimento  delle  batterie  esauste  e dei rifiuti
piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 120 del 25 maggio
1990;
  Visto il decreto del 23 gennaio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 1991, come
modificato dal decreto del 28 giugno 1991, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  261  del 7 novembre 1991,
relativo  alla  "Determinazione  del  sovrapprezzo  unitario  per  le
batterie al piombo per l'anno 1991";
  Visto  il  decreto  del  9  aprile  1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  97  del  27  aprile  1992,
relativo  alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie
al piombo per l'anno 1992";
  Viste  le  deliberazioni  del  Consiglio  di  amministrazione   del
consorzio  obbligatorio  per  la  raccolta  e  lo  smaltimento  delle
batterie esauste e dei rifiuti piombosi, adottate in data  20  luglio
1993;
  Considerato  che nelle citate deliberazioni il gettito derivante da
sovrapprezzo e' stato previsto sulla base dei  fabbisogni  finanziari
del  consorzio,  del  prezzo internazionale del piombo sul mercato di
Londra e degli obiettivi di raccolta e riciclaggio delle batterie  al
piombo esauste nella misura stimata di 150.000 tonnellate/anno;
  Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione
del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  percentuale  dei  costi  per lo svolgimento dei compiti del
consorzio delle batterie al piombo esauste e  dei  rifiuti  piombosi,
cosi'  come  indicato  in  premessa,  da coprirsi con il sovrapprezzo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della  legge  n.  475/88  e'
determinata,  a  decorrere  dal  1  dicembre 1993, nell'81% dei costi
annui prevedibili, pari a lire 23,5 miliardi al netto  dei  costi  di
riscossione.