IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che reca un limite d'impegno,
per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi,  per  la  concessione  del
concorso  nel  pagamento  degli  interessi sui mutui di miglioramento
fondiario;
  Vista  la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1992,  n.  501,   per
l'esercizio 1993;
  Vista  la  delibera  CIPE  dell'11  ottobre 1977, con la quale, fra
l'altro, viene ripartita fra le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  la  somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima
annualita' 1977 del sopracitato limite d'impegno,  ex  art.  2  della
legge n. 403/77;
  Visto il proprio precedente decreto d'impegno per il 1993;
  Ritenuto  di  dover  impegnare,  per  il  1993,  anche l'annualita'
spettante alla regione Calabria che ha comunicato  la  certificazione
attestante  l'attivazione,  da  parte  degli  operatori agricoli, dei
mutui di miglioramento  fondiario,  ai  fini  della  concessione  del
concorso  nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art.
2 della legge n. 403/77;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma di lire 1.710.000.000 e' impegnata, per il 1993, a  titolo
di  annualita'  del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n.
403/77, a favore della regione Calabria.