IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993; Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualita' 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/77; Visto il proprio precedente decreto d'impegno per il 1993; Ritenuto di dover impegnare, per il 1993, anche l'annualita' spettante alla regione Calabria che ha comunicato la certificazione attestante l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/77; Decreta: Art. 1. La somma di lire 1.710.000.000 e' impegnata, per il 1993, a titolo di annualita' del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, a favore della regione Calabria.