IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.130 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che  l'emissione  disposta  con  il  presente
decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma
8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
  Visti  i propri decreti n. 101146 del 22 settembre 1993 e n. 101228
del 7 ottobre  1993,  con  i  quali  e'  stata  disposta  l'emissione
rispettivamente  della  prima  tranche  e della seconda dei buoni del
Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/1996;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  terza  tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro
poliennali 1 ottobre 1993/1996,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/1996, per un  importo  di  lire  3.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15 del predetto decreto  ministeriale  22  settembre  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni  anno,
come  la  prima  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro poliennali 1
ottobre 1993/1996.