AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Richieste estorsive successive al danno cagionato 1. Nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (a), dopo le parole: "a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva" sono inserite le seguenti: "avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi". ______ (a) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 419/1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), come modificato dal presente articolo e dall'art. 2, e' il seguente: "Art. 1 (Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive). - 1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 416-bis del codice penale. (( L'elargizione e' corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attivita svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. )) 2. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'art. 5, a condizione che: a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva (( avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi )) o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalita' di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo; b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 3; c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e suc- cessive modifiche ed integrazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa; f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorita' giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. 3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale e' derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale. 4. L'elargizione e' corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il D.L. n. 419/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1992.