AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
          Richieste estorsive successive al danno cagionato
 
  1.  Nel  comma  2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio  1992, n. 172 (a), dopo le parole: "a non opporre un rifiuto
a richieste di natura estorsiva" sono inserite le seguenti: "avanzate
anche successivamente ai fatti delittuosi".
______
             (a)  Il  testo  dell'art.  1  del   D.L.   n.   419/1991
          (Istituzione  del  Fondo  di  sostegno  per  le  vittime di
          richieste estorsive), come modificato dal presente articolo
          e dall'art. 2, e' il seguente:
             "Art. 1  (Elargizioni  pecuniarie  a  ristoro  di  danni
          conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive). -  1.
          A  titolo  di  contributo  per  il  ristoro del pregiudizio
          subito e' corrisposta  una  elargizione  di  una  somma  di
          danaro   in   favore   di   chi,  esercitando  un'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,   artigianale   o   comunque
          economica,  ovvero una libera arte o professione, ed avendo
          opposto un rifiuto  a  richieste  di  natura  estorsiva  o,
          comunque,  non  avendovi  aderito,  subisce  nel territorio
          dello  Stato  un  danno  a  beni  mobili  o   immobili   in
          conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori
          dell'esistenza   di   un   vincolo   associativo,   per  il
          perseguimento delle finalita' di cui all'art.  416-bis  del
          codice  penale. (( L'elargizione e' corrisposta altresi' in
          favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui
          al comma 2, lettera a), subiscono il danno  in  conseguenza
          dell'attivita  svolta  nell'ambito  di  una associazione od
          organizzazione avente per proprio scopo quello di  prestare
          assistenza   e   solidarieta'  a  soggetti  danneggiati  da
          attivita' estorsive. ))
            2.  L'elargizione  e'  corrisposta,  nei   limiti   della
          dotazione del Fondo di cui all'art. 5, a condizione che:
              a)   si   tratti  di  danno  provocato  allo  scopo  di
          costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste
          di natura estorsiva (( avanzate  anche  successivamente  ai
          fatti delittuosi )) o a recedere dal rifiuto opposto a tali
          richieste,  ovvero  si tratti di danno comunque causato per
          finalita' di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;
              b) il rifiuto di cui alla lettera a)  o,  comunque,  la
          mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche
          in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui
          all'art. 3;
                c)   la   vittima   non   abbia  concorso  nel  fatto
          delittuoso, ovvero in reati con questo  connessi  ai  sensi
          dell'art. 12 del codice di procedura penale;
               d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente,
          non  risulti  sottoposta  a  misura  di  prevenzione,  o al
          relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi
          27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e suc-
          cessive modifiche ed integrazioni, ne' risulti destinataria
          di provvedimenti  che  dispongono  divieti,  sospensioni  o
          decadenze  a  norma  degli  articoli  10 e 10-quater, comma
          secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi
          gli effetti della riabilitazione;
               e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello
          eventualmente coperto,  anche  indirettamente,  da  polizza
          assicurativa;
               f)   il   fatto   delittuoso   sia   stato  denunziato
          all'autorita' giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione
          di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
             3. Non si tiene  conto  della  condizione  di  cui  alla
          lettera  d)  del  comma  2  quando  la  vittima fornisce un
          rilevante   contributo   all'autorita'   di    polizia    o
          all'autorita'   giudiziaria   nella  raccolta  di  elementi
          decisivi   per   la   ricostruzione   dei   fatti   e   per
          l'individuazione  o  la  cattura degli autori del reato dal
          quale e' derivato il danno, o di reati con questo  connessi
          ai sensi dell'art.  12 del codice di procedura penale.
             4.  L'elargizione  e' corrisposta in relazione ad eventi
          verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato, consultare il D.L. n. 419/1991,  coordinato
          con  la  legge  di  conversione,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1992.