IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, contenente norme regolamentari  per  l'esecuzione  della  citata
legge  n.  125,  in  particolare  l'art.  5, che prevede una apposita
marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre  sulle  forme  o
sugli  involucri  dei  formaggi a denominazione di origine, dai quali
risulti la relativa provenienza e gli estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento della denominazione di origine medesima;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1985,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine  del
formaggio "Pecorino toscano";
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988, con il quale e' stato
affidato  al  Consorzio  volontario  di  produzione  del  formaggio a
denominazione di origine "Pecorino toscano" l'incarico  di  vigilanza
per il formaggio medesimo;
  Vista  la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa
ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione  con  norme
relative   alla   designazione   e   presentazione  del  formaggio  a
denominazione di origine "Pecorino toscano";
  Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5,  con  la
individuazione  di  uno specifico contrassegno da apporre sulle forme
del formaggio di cui trattasi;
  Considerata altresi' la necessita' di recepire nella disciplina  di
designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine
"Pecorino  toscano", riconosciuta con il citato decreto presidenziale
17 maggio 1985,  un  logos  specifico  per  designare  le  produzioni
conformi al relativo disciplinare di produzione;
  Ritenuto  che  tale  adempimento  sia  determinante per la corretta
identificazione  da   parte   del   consumatore   del   formaggio   a
denominazione di origine "Pecorino toscano";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ad   integrazione   di  quanto  disposto  nel  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica di  riconoscimento  17  maggio  1985,  il
formaggio  a  denominazione di origine "Pecorino toscano" deve recare
apposto all'atto della sua immissione al consumo il  contrassegno  di
cui  all'allegato  A  del  presente  decreto che ne costituisce parte
integrante, nel quale risultano  individuati  la  provenienza  e  gli
estremi  del  decreto  presidenziale con cui e' stata riconosciuta la
denominazione stessa.