IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, contenente norme regolamentari  per  l'esecuzione  della  citata
legge  n.  125,  in  particolare  l'art.  5, che prevede una apposita
marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre  sulle  forme  o
sugli  involucri  dei  formaggi a denominazione di origine, dai quali
risulti la relativa provenienza e gli estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento della denominazione di origine medesima;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine  del
formaggio "Asiago";
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 settembre 1980, con il quale e'
stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio  a
denominazione  di  origine  "Asiago"  l'incarico  di vigilanza per il
formaggio medesimo;
  Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario  intesa
ad  ottenere  l'integrazione del disciplinare di produzione con norme
relative  alla  designazione  e   presentazione   del   formaggio   a
denominazione di origine "Asiago";
  Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Considerata la necessita' di ottemperare al disposto del richiamato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la
individuazione di uno specifico contrassegno da apporre  sulle  forme
del formaggio di cui trattasi;
  Considerata  altres/' la necessita' di recepire nella disciplina di
designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine
"Asiago",  riconosciuta  con  il  citato  decreto  presidenziale   21
dicembre  1978,  un  logos  specifico  per  designare  le  produzioni
conformi al relativo disciplinare di produzione;
  Ritenuto che tale adempimento  sia  determinante  per  la  corretta
identificazione   da   parte   del   consumatore   del   formaggio  a
denominazione di origine "Asiago";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ad  integrazione  di  quanto  disposto  nel  citato   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  di riconoscimento 21 dicembre 1978, il
formaggio a denominazione di origine  "Asiago"  deve  recare  apposto
all'atto  della  sua  immissione  al  consumo  il contrassegno di cui
all'allegato  A  del  presente  decreto  che  ne  costituisce   parte
integrante,  nel  quale  risultano  individuati  la provenienza e gli
estremi del decreto presidenziale con cui e'  stata  riconosciuta  la
denominazione stessa.