IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  maggio  1992 con il quale gli
ospedali riuniti di Bergamo sono stati autorizzati  al  trapianto  di
cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza presentata dall'amministratore straordinario degli
ospedali riuniti di Bergamo in data 29 luglio 1993 intesa ad ottenere
l'autorizzazione  all'inclusione  di   sanitari   nell'e'quipe   gia'
autorizzata   all'espletamento   delle   predette  attivita'  con  il
sopracitato decreto ministeriale;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 23 settembre 1993;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  ospedali  riuniti  di  Bergamo  sono  autorizzati ad includere
nell'e'quipe responsabile del trapianto di cuore e  cuore-polmone  da
cadavere  a  scopo  terapeutico,  di  cui  al decreto ministeriale 27
maggio 1992, i seguenti sanitari:
   Glauber dott. Mattia, assistente in ruolo presso la  divisione  di
cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;
   Senni  dott.  Michele,  assistente in ruolo presso la divisione di
cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;
   Terzi dott. Amedeo, assistente in ruolo  presso  la  divisione  di
cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.