IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1992 con il quale gli ospedali riuniti di Bergamo sono stati autorizzati al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo in data 29 luglio 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'e'quipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il sopracitato decreto ministeriale; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 23 settembre 1993; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati ad includere nell'e'quipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1992, i seguenti sanitari: Glauber dott. Mattia, assistente in ruolo presso la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo; Senni dott. Michele, assistente in ruolo presso la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo; Terzi dott. Amedeo, assistente in ruolo presso la divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.