Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Gabinetto
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato - Gabinetto
                                  Alle     aziende     autonome    ed
                                  amministrazioni autonome
                                  Alle ragionerie centrali presso  le
                                  amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato
                                  Agli uffici di ragioneria presso le
                                  aziende ed amministrazioni autonome
                                  dello Stato
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                  nella pubblica amministrazione
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
  La  legge  23 ottobre 1992, n. 421, sulla razionalizzazione e sulla
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego,  di  previdenza  e  di finanza territoriale ha previsto, tra
l'altro, all'art. 2, la delega al Governo per provvedere - con uno  o
piu'  decreti legislativi - al contenimento, alla razionalizzazione e
al controllo della spesa per il  settore  del  pubblico  impiego,  al
miglioramento  dell'efficienza  e  della  produttivita', nonche' alla
riorganizzazione dell'azione amministrativa.
  La norma suddetta ha fissato, tra gli altri, i seguenti principi di
carattere generale che hanno ispirato la legislazione di riordino:
   a) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli  di
direzione amministrativa;
   b)  l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, ed in particolare la  gestione  di  risorse
finanziarie  attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la
gestione delle risorse umane e strumentali;
   c)   la   verifica   dei    risultati    conseguiti    dall'azione
amministrativa;
   d)  i criteri ed i tempi per l'individuazione degli organi e degli
uffici dirigenziali, in relazione alla rilevanza e complessita' delle
funzioni svolte e della quantita' delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali assegnate;
   e)   il  contenimento  e  controllo  della  spesa  globale  per  i
dipendenti  pubblici  e  la  relativa  evidenziazione  nel  bilancio,
preventivo e consuntivo;
   f) le procedure volte a verificare l'effettivo conseguimento degli
obiettivi  stabiliti  per  le  azioni  amministrative, nonche' quelle
volte ad assicurare il contenimento dei costi nel limite stabilito al
momento delle previsioni.
 Al riguardo, e' da ritenere che il legislatore con la norma  de  qua
abbia  inteso,  tra  l'altro,  dare  completa  attuazione al disposto
dell'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive integrazioni, intervenendo finalmente in modo organico  anche
sugli    aspetti    organizzativi   e   funzionali   della   gestione
amministrativa. Tale dispositivo, infatti, com'e' noto, prescrive che
al "rendiconto venga allegata una illustrazione dei  dati  consuntivi
dalla  quale risulti il significato amministrativo ed economico delle
risultanze   contabilizzate  di  cui  vengano  posti  in  particolare
evidenza i costi sostenuti  e  i  risultati  conseguiti  per  ciascun
servizio,  programma  e  progetto  in relazione agli obiettivi e agli
indirizzi del programma di Governo".
  Le esperienze registrate nel periodo di applicazione del richiamato
art.  22,  quinto  comma,  hanno,  infatti,  dimostrato   la   scarsa
significativita'  di  valori  di  costi e di espressioni di risultato
limitati  all'aspetto  finanziario  della  gestione,  non   correlati
direttamente  agli organi amministrativi operativi ed agli obiettivi,
quali espressione degli indirizzi e dei programmi da attuare.
  Per  la  compiuta  e   corretta   realizzazione   delle   finalita'
prospettate  -  e quindi anche per assolvere ai compiti conoscitivi e
programmatori del dispositivo della  legge  n.  468  del  1978  -  il
Governo  ha  esercitato  la  delega mediante il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.  29,  sulla  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  della  disciplina in
materia di pubblico impiego, introducendo, tra le altre, le  seguenti
innovazioni nelle rilevazioni e nei conti pubblici:
   a)  l'assegnazione  a  ciascun  ufficio  di  livello  dirigenziale
generale  di  una  quota  parte  del  bilancio  dell'amministrazione,
considerando  in  modo  organico e complessivo le risorse finanziarie
destinate ad essere utilizzate nel  corso  della  gestione,  in  esse
comprendendo  anche  quelle  relative  al costo delle risorse umane e
strumentali attribuite al predetto ufficio;
  b) la rilevazione, l'analisi  e  la  valutazione  dei  costi  degli
uffici;
  c) il controllo del costo del lavoro.
  Il decreto legislativo ha, altresi', individuato il percorso
amministrativo  di  riforma  degli uffici che, prioritariamente, deve
precedere l'avvio  delle  peculiari  tecniche  di  rilevazione  e  di
controllo  degli  elementi  economici  della gestione.   E', infatti,
prevista  l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
generale e la definizione delle relative piante organiche entro il 22
luglio  1993.  Alla  predetta identificazione degli uffici di livello
dirigenziale,  che  ha  un  rilievo  strutturale  e  che   si   fonda
sull'articolazione  degli  uffici per funzioni omogenee (distinte tra
funzioni finali e funzioni strumentali,  dette  anche  di  supporto),
conseguono  profonde modifiche strutturali dell'assetto contabile, in
primo luogo in  termini  di  riclassificazione  dal  punto  di  vista
amministrativo  degli  stati  di previsione e di riorganizzazione dei
capitoli di spesa in funzione  delle  competenze  cosi'  determinate.
Queste  modifiche  sono prodromiche alla attuazione della riforma dal
punto di vista funzionale, per quanto attiene cioe' alla  definizione
degli  indirizzi  gestionali,  alla  fissazione degli obiettivi, alla
rilevazione dei risultati conseguiti, al controllo del  rispetto  dei
limiti di spesa stabiliti.
  Da  tale  operazione  deve derivare il nuovo quadro delle direzioni
generali e delle rispettive  attribuzioni  funzionali,  distinte  tra
funzioni  finali  e strumentali (o di supporto). Ad esso va correlata
la nuova impostazione dei bilanci pubblici, gia' consolidata  da  una
sperimentazione  triennale  per il bilancio dello Stato, la quale ora
dovra' tenere conto della nuova struttura organizzativa degli  uffici
e  delle  rispettive  competenze  in materia finanziaria, avendo come
riferimento le identificate unita' amministrative (direzioni generali
o uffici di pari livello).
  Per  il  bilancio dello Stato, in particolare, atteso che l'attuale
struttura amministrativa degli uffici sara' modificata in  attuazione
della  norma  delegata,  si  dovra'  procedere  alla  revisione della
classificazione amministrativa. A tale scopo i dicasteri  interessati
dovranno  far conoscere allo scrivente, entro il 30 novembre p.v., la
nuova  struttura  amministrativa  proposta,  nonche'  i  capitoli  di
bilancio  direttamente ricadenti nelle attivita' e responsabilita' di
gestione di ciascuna unita' amministrativa  come  sopra  definita  al
fine di poter procedere ad una idonea allocazione delle spese.
  Tale    procedimento    ricognitivo    e'   preliminare   ai   fini
dell'aggiornamento della versione  sperimentale  del  bilancio  dello
Stato, che sara' definito con le previsioni per il 1995. In base agli
elementi pervenuti, infatti, si potra' procedere alla revisione delle
unita'   operative   del   bilancio   sperimentale,   tenendo   conto
dell'esigenza  di  ricondurre  ad  ogni  unita'  amministrativa   (la
direzione  generale  o  ufficio di pari livello), partitamente per le
diverse funzioni, gli aggregati  amministrativo-gestionali  di  spese
rappresentati  da  uno  o  piu' capitoli, individuando in tal modo le
relative dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali.
  Le  unita'  amministrative,  riguardate  come  centri   di   costo,
accoglieranno,  pertanto,  uno o piu' capitoli di spesa, tutti aventi
la medesima finalita' e saranno  riferibili  all'organo  responsabile
del  perseguimento  degli obiettivi e dell'emanazione delle direttive
per il loro conseguimento.
  Al bilancio sperimentale presentato al Parlamento per la  decisione
politica  - documento che potra' in prospettiva costituire oggetto di
approvazione legislativa - sara' in tal modo possibile affiancare,  a
decorrere  dalle  previsioni per il 1995, un bilancio amministrativo-
gestionale costituito dall'insieme dei centri di costo  dei  servizi,
sul  quale  accentrare  l'analisi dei costi sostenuti e dei risultati
conseguiti,  al  fine  della  doverosa  valutazione  di   efficienza,
efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa.
  Al   fine   di   identificare   gli  elementi  programmatori  e  di
rappresentare il primario quadro di riferimento  utile  alle  analisi
dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, il flusso informativo
sara' successivamente completato attraverso la comunicazione da parte
delle  amministrazioni  del  sistema  di  obiettivi e di programmi da
attuare stabilito dai rispettivi  Ministri,  nonche'  delle  connesse
priorita' e direttive di gestione.
  In fase consuntiva, infatti, il raffronto tra obiettivi e risultati
conseguiti  da  parte  delle  diverse direzioni generali (o uffici di
pari livello)  verra'  a  rappresentare  un  efficace  strumento  per
garantire  il  controllo  continuo  e  costante sull'evoluzione della
spesa pubblica, nelle diverse  componenti  di  costo,  a  livello  di
singola   unita'   amministrativa   direttamente   responsabile   dei
molteplici interventi disposti.
  Il   bilancio   amministrativo-gestionale,   che   rappresenta    -
nell'ambito   del   bilancio   sperimentale   -   l'evoluzione  della
impostazione meramente finanziaria prevista dalla  vigente  normativa
contabile,   consente   una   maggiore   trasparenza   della   azione
amministrativa ed un migliore controllo della efficienza dei  diversi
uffici,  e  quindi  anche  un  giudizio piu' puntuale sulla efficacia
delle politiche pubbliche. In prospettiva, quindi, si  prefigura  una
duplice  versione del bilancio dello Stato: una politico decisionale,
da  sottoporre  alla  formale  approvazione  parlamentare   in   sede
previsionale,  ed  una amministrativo-gestionale da utilizzare a fini
amministrativi e per il controllo di gestione.
  Il nuovo documento contabile, una volta redatto in base  ai  flussi
informativi  delle  singole  amministrazioni, costituira' la base per
valutare  i  costi  degli  uffici  e  dei  servizi  ed  i   risultati
conseguiti,  sia nel corso della gestione, sia in fase consuntiva. La
valutazione  dell'andamento  gestionale  sara'  eseguita,  ai   sensi
dell'art.  18,  secondo  comma,  del  decreto legislativo n. 29/1993,
dalle medesime amministrazioni  interessate  attraverso  un  costante
monitoraggio   che   potra'   avvalersi   delle   moderne  tecnologie
informatiche del  sistema  informativo  della  contabilita'  pubblica
della Ragioneria generale dello Stato.
  In   tale   contesto,  sara'  valorizzata  pienamente  la  funzione
dirigenziale configurata dalla norma, la cui autonomia  gestionale  e
la   conseguente   responsabilita'   sono  strettamente  connesse  al
trasferimento del vincolo gestionale dal ristretto ambito di  ciascun
capitolo   alla  piu'  ampia  aggregazione  di  spese  corrispondente
all'unita' amministrativa costituita in funzione degli interventi  da
realizzare  e/o  dei  servizi da erogare. In tal modo sara' possibile
avviare una nuova politica di bilancio con l'ausilio  di  un  vero  e
proprio  controllo  di  gestione  sull'attuazione  della  spesa e sui
risultati conseguiti.
  La  struttura  del  bilancio  amministrativo  dovrebbe   avere   la
configurazione di cui all'allegata nota tecnica.
                                  *
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  Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.
                                                 Il Ministro: BARUCCI