Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto Alle aziende autonome ed amministrazioni autonome Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato Agli uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e, per conoscenza: Alla Corte dei conti La legge 23 ottobre 1992, n. 421, sulla razionalizzazione e sulla revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale ha previsto, tra l'altro, all'art. 2, la delega al Governo per provvedere - con uno o piu' decreti legislativi - al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla riorganizzazione dell'azione amministrativa. La norma suddetta ha fissato, tra gli altri, i seguenti principi di carattere generale che hanno ispirato la legislazione di riordino: a) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; b) l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, ed in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e strumentali; c) la verifica dei risultati conseguiti dall'azione amministrativa; d) i criteri ed i tempi per l'individuazione degli organi e degli uffici dirigenziali, in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni svolte e della quantita' delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; e) il contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici e la relativa evidenziazione nel bilancio, preventivo e consuntivo; f) le procedure volte a verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' quelle volte ad assicurare il contenimento dei costi nel limite stabilito al momento delle previsioni. Al riguardo, e' da ritenere che il legislatore con la norma de qua abbia inteso, tra l'altro, dare completa attuazione al disposto dell'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc- cessive integrazioni, intervenendo finalmente in modo organico anche sugli aspetti organizzativi e funzionali della gestione amministrativa. Tale dispositivo, infatti, com'e' noto, prescrive che al "rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengano posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo". Le esperienze registrate nel periodo di applicazione del richiamato art. 22, quinto comma, hanno, infatti, dimostrato la scarsa significativita' di valori di costi e di espressioni di risultato limitati all'aspetto finanziario della gestione, non correlati direttamente agli organi amministrativi operativi ed agli obiettivi, quali espressione degli indirizzi e dei programmi da attuare. Per la compiuta e corretta realizzazione delle finalita' prospettate - e quindi anche per assolvere ai compiti conoscitivi e programmatori del dispositivo della legge n. 468 del 1978 - il Governo ha esercitato la delega mediante il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, introducendo, tra le altre, le seguenti innovazioni nelle rilevazioni e nei conti pubblici: a) l'assegnazione a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, considerando in modo organico e complessivo le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate nel corso della gestione, in esse comprendendo anche quelle relative al costo delle risorse umane e strumentali attribuite al predetto ufficio; b) la rilevazione, l'analisi e la valutazione dei costi degli uffici; c) il controllo del costo del lavoro. Il decreto legislativo ha, altresi', individuato il percorso amministrativo di riforma degli uffici che, prioritariamente, deve precedere l'avvio delle peculiari tecniche di rilevazione e di controllo degli elementi economici della gestione. E', infatti, prevista l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione delle relative piante organiche entro il 22 luglio 1993. Alla predetta identificazione degli uffici di livello dirigenziale, che ha un rilievo strutturale e che si fonda sull'articolazione degli uffici per funzioni omogenee (distinte tra funzioni finali e funzioni strumentali, dette anche di supporto), conseguono profonde modifiche strutturali dell'assetto contabile, in primo luogo in termini di riclassificazione dal punto di vista amministrativo degli stati di previsione e di riorganizzazione dei capitoli di spesa in funzione delle competenze cosi' determinate. Queste modifiche sono prodromiche alla attuazione della riforma dal punto di vista funzionale, per quanto attiene cioe' alla definizione degli indirizzi gestionali, alla fissazione degli obiettivi, alla rilevazione dei risultati conseguiti, al controllo del rispetto dei limiti di spesa stabiliti. Da tale operazione deve derivare il nuovo quadro delle direzioni generali e delle rispettive attribuzioni funzionali, distinte tra funzioni finali e strumentali (o di supporto). Ad esso va correlata la nuova impostazione dei bilanci pubblici, gia' consolidata da una sperimentazione triennale per il bilancio dello Stato, la quale ora dovra' tenere conto della nuova struttura organizzativa degli uffici e delle rispettive competenze in materia finanziaria, avendo come riferimento le identificate unita' amministrative (direzioni generali o uffici di pari livello). Per il bilancio dello Stato, in particolare, atteso che l'attuale struttura amministrativa degli uffici sara' modificata in attuazione della norma delegata, si dovra' procedere alla revisione della classificazione amministrativa. A tale scopo i dicasteri interessati dovranno far conoscere allo scrivente, entro il 30 novembre p.v., la nuova struttura amministrativa proposta, nonche' i capitoli di bilancio direttamente ricadenti nelle attivita' e responsabilita' di gestione di ciascuna unita' amministrativa come sopra definita al fine di poter procedere ad una idonea allocazione delle spese. Tale procedimento ricognitivo e' preliminare ai fini dell'aggiornamento della versione sperimentale del bilancio dello Stato, che sara' definito con le previsioni per il 1995. In base agli elementi pervenuti, infatti, si potra' procedere alla revisione delle unita' operative del bilancio sperimentale, tenendo conto dell'esigenza di ricondurre ad ogni unita' amministrativa (la direzione generale o ufficio di pari livello), partitamente per le diverse funzioni, gli aggregati amministrativo-gestionali di spese rappresentati da uno o piu' capitoli, individuando in tal modo le relative dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali. Le unita' amministrative, riguardate come centri di costo, accoglieranno, pertanto, uno o piu' capitoli di spesa, tutti aventi la medesima finalita' e saranno riferibili all'organo responsabile del perseguimento degli obiettivi e dell'emanazione delle direttive per il loro conseguimento. Al bilancio sperimentale presentato al Parlamento per la decisione politica - documento che potra' in prospettiva costituire oggetto di approvazione legislativa - sara' in tal modo possibile affiancare, a decorrere dalle previsioni per il 1995, un bilancio amministrativo- gestionale costituito dall'insieme dei centri di costo dei servizi, sul quale accentrare l'analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, al fine della doverosa valutazione di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa. Al fine di identificare gli elementi programmatori e di rappresentare il primario quadro di riferimento utile alle analisi dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, il flusso informativo sara' successivamente completato attraverso la comunicazione da parte delle amministrazioni del sistema di obiettivi e di programmi da attuare stabilito dai rispettivi Ministri, nonche' delle connesse priorita' e direttive di gestione. In fase consuntiva, infatti, il raffronto tra obiettivi e risultati conseguiti da parte delle diverse direzioni generali (o uffici di pari livello) verra' a rappresentare un efficace strumento per garantire il controllo continuo e costante sull'evoluzione della spesa pubblica, nelle diverse componenti di costo, a livello di singola unita' amministrativa direttamente responsabile dei molteplici interventi disposti. Il bilancio amministrativo-gestionale, che rappresenta - nell'ambito del bilancio sperimentale - l'evoluzione della impostazione meramente finanziaria prevista dalla vigente normativa contabile, consente una maggiore trasparenza della azione amministrativa ed un migliore controllo della efficienza dei diversi uffici, e quindi anche un giudizio piu' puntuale sulla efficacia delle politiche pubbliche. In prospettiva, quindi, si prefigura una duplice versione del bilancio dello Stato: una politico decisionale, da sottoporre alla formale approvazione parlamentare in sede previsionale, ed una amministrativo-gestionale da utilizzare a fini amministrativi e per il controllo di gestione. Il nuovo documento contabile, una volta redatto in base ai flussi informativi delle singole amministrazioni, costituira' la base per valutare i costi degli uffici e dei servizi ed i risultati conseguiti, sia nel corso della gestione, sia in fase consuntiva. La valutazione dell'andamento gestionale sara' eseguita, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, dalle medesime amministrazioni interessate attraverso un costante monitoraggio che potra' avvalersi delle moderne tecnologie informatiche del sistema informativo della contabilita' pubblica della Ragioneria generale dello Stato. In tale contesto, sara' valorizzata pienamente la funzione dirigenziale configurata dalla norma, la cui autonomia gestionale e la conseguente responsabilita' sono strettamente connesse al trasferimento del vincolo gestionale dal ristretto ambito di ciascun capitolo alla piu' ampia aggregazione di spese corrispondente all'unita' amministrativa costituita in funzione degli interventi da realizzare e/o dei servizi da erogare. In tal modo sara' possibile avviare una nuova politica di bilancio con l'ausilio di un vero e proprio controllo di gestione sull'attuazione della spesa e sui risultati conseguiti. La struttura del bilancio amministrativo dovrebbe avere la configurazione di cui all'allegata nota tecnica. * * * Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Il Ministro: BARUCCI