IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati con facolta' di svolgere, per conto degli utenti, le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991 in base al quale ai centri di assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993, recante termini e modalita' per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e fabbricati; Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78; Visto l'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che stabilisce che, fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della citata legge n. 413 del 1991, i compensi di cui al comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge; Decreta: Art. 1. 1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per le quali siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3. 2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura; non possono essere corrisposti anteriormente all'elaborazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti. 3. Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle finanze sui dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 citato in premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e' tuttavia consentita l'erogazione in via provvisoria, a favore di ciascun centro di assistenza, di una parte del compenso spettante, pari al 70 per cento del compenso stesso.