IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610; Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 23, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera C) dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati a partire dal 1 ottobre 1964 e' stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale; Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica; Considerato che con precedenti decreti si e' provveduto a determinare annualmente il suddetto coefficiente di rivalutazione fino al 1991; Visto il decreto ministeriale n. 196 del 25 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992, registro n. 10, foglio n. 335, con il quale il coefficiente di cui trattasi e' stato stabilito in 1700 per l'anno 1991; Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica n. 5661 del 24 marzo 1993 con la quale viene comunicato che il coefficiente per moltiplicare valori espressi in lire per l'anno 1992 e' pari a 1,0395 per cui il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1992 risulta per arrotondamento pari a 1767 (1700 x 1,0395); Decreta: Il rapporto di cui alla lettera C) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, e' stabilito, per tutto il territorio nazionale per il periodo 1 gennaio 1992-31 dicembre 1992 in 1767. Roma, 18 ottobre 1993 Il Ministro: MERLONI