IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, "testo unico"), emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Visto l'art. 162, comma 1, del testo unico che fissa l'entrata in vigore dello stesso al 1 gennaio 1994; Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico che abroga, tra l'altro, gli articoli 6, commi 1, 2 e 2- bis e 7, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche' l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; Visto l'art. 161, comma 2, del testo unico che abroga, tra l'altro, l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; Visto gli articoli 106 e 113 del testo unico, concernenti l'"elenco generale" dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonche' l'art. 107 del testo unico medesimo, concernente l'"elenco speciale"; Visto l'art. 155, comma 1, del testo unico che stabilisce che i soggetti di cui all'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del predetto art. 106, rela- tive all'esercizio in via esclusiva di attivita' finanziarie svolte nei confronti del pubblico, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del testo unico medesimo; Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico che stabilisce che i consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo; Visto l'art. 156, comma 2, del testo unico, che sostituisce la lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico, che estende l'applicazione dell'art. 107 alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; Visto il decreto del Ministero del tesoro del 27 agosto 1993 che ha determinato - in virtu' di quanto disposto all'art. 7, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197 - i criteri oggettivi in base ai quali vengono individuati gli intermediari finanziari da iscrivere nell'"elenco speciale" tenuto dalla Banca d'Italia; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'ordinato passaggio dagli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 197/1991 e dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 52/1991 negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico; Considerata l'opportunita' di realizzare il passaggio di cui sopra con procedure idonee ad evitare oneri amministrativi agli intermediari interessati; Decreta: Art. 1. Iscrizione d'ufficio negli elenchi di cui agli articoli 106, 113 e 107 del testo unico degli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 197/1991. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del testo unico, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 sono iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico ovvero nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del testo unico medesimo. 2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico, in attesa dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 106 medesimo, si applicano le disposizioni della circolare del Ministero del tesoro del 26 giugno 1992, n. 1, relative all'esercizio dell'attivita' nei confronti del pubblico. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 della legge n. 197/1991 sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i consorzi di garanzia collettiva fidi sono iscritti d'ufficio in una apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo.