IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto, in particolare, l'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, relativo al trasferimento alla regione sarda della competenza in ordine alla redazione ed approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Vista la predetta legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue succes- sive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1 luglio 1991, n. 20; 18 dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n. 22 e 7 maggio 1993, n. 23); Viste le "disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici della Sardegna", approvate dal consiglio regionale in seduta del 13 maggio 1993, per gli effetti applicativi dell'art. 7 della citata legge regionale 7 maggio 1993, n. 23; Visto il "parere" espresso in seduta del 16 giugno 1993 dalla commissione consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1993; Vista la deliberazione n. 28/11 del 3 agosto 1993, con la quale la giunta regionale ha approvato - in motivata "attuazione delle disposizioni" del Consiglio ed in motivato "ossequio al parere" della sopracitata Commissione consiliare - il piano territoriale paesistico del "Marganai" - Sulcis/Iglesiente - fascia costiera da localita' Su Loi in comune di Capoterra allo stagno di Santa Gilla nel Cagliaritano (P.T.P. n. 11), interessante, in tutto od in parte, il territorio dei comuni di Cagliari, Assemini, Buggerru, Capoterra, Decimomannu, Domus de Maria, Elmas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias, Musei Marcao, Nuxis, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia, Villaperuccio e Villa San Pietro; Visto l'anzidetto Piano Territoriale Paesistico n. 11 nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici; Considerato che l'art. 7 della gia' menzionata legge regionale n. 23/1993 stabilisce che i piani territoriali paesistici approvati dalla Giunta sono "resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta stessa"; Decreta: E' reso esecutivo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 - il piano territoriale paesistico del "Marganai" - Sulcis/Iglesiente - fascia costiera da localita' "Su Loi" in comune di Capoterra allo stagno di "Santa Gilla" nel Cagliaritano (P.T.P. n. 11), approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 28/11 del 3 agosto 1993, allegata al presente decreto quale sua parte integrante e costitutiva. Il presente decreto sara' pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Col corredo del presente decreto e dei relativi atti di pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sara' rimessa a tutti i comuni territorialmente interessati perche' provvedano ai conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi - ai sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 - la dovuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi. Cagliari, 6 agosto 1993 Il presidente: CABRAS Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.