Art. 1.
   Sono  concessi  aiuti al magazzinaggio privato di patate comuni da
consumo, a favore dei produttori italiani  che  abbiano  sottoscritto
gli  impegni  di  ammasso  di  cui al successivo art. 3, e li abbiano
trasmessi all'A.I.M.A., entro il 20 dicembre 1993.