IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  "Nuovo  codice della strada" approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992;
  Visto il proprio decreto 29 marzo 1974, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  105  del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali
per la omologazione CEE dei veicoli a  motore  e  dei  loro  rimorchi
nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
  Visto  il proprio decreto 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre  1974,  con
il quale e' stata recepita la direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 70/311/CEE relativa ai dispositivi di sterzo dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi;
  Vista la direttiva della Commissione n. 92/62/CEE del 2 luglio 1992
con  la  quale  viene  adeguata  al progresso tecnico la direttiva n.
70/311/CEE;
  Ritenuto di dover corrispondentemente modificare  ed  integrare  le
disposizioni del proprio decreto 5 agosto 1974 recante norme relative
alla  omologazione  parziale  CEE  di  veicoli  a  motore  e relativi
rimorchi per quanto riguarda lo sterzo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'esame del tipo ai fini  del  rilascio  della  omologazione
parziale  CEE  ai  tipi  di  veicolo  e  relativi rimorchi per quanto
attiene al dispositivo  di  sterzo  si  intende  per  "veicolo"  ogni
veicolo  a  motore delle categorie internazionali M ed N definite nel
decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974  di  recepimento
della  direttiva n. 70/156/CEE, destinato a circolare su strada con o
senza carrozzeria, che abbia  un  minimo  di  quattro  ruote  ed  una
velocita'  massima  superiore  per costruzione a 25 Km/h, come pure i
suoi rimorchi, della categoria  internazionale  O  ad  eccezione  dei
veicoli  che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali
e macchine agricole.