IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del "Nuovo codice della strada" approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992; Visto il proprio decreto 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il proprio decreto 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale e' stata recepita la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 70/311/CEE relativa ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la direttiva della Commissione n. 92/62/CEE del 2 luglio 1992 con la quale viene adeguata al progresso tecnico la direttiva n. 70/311/CEE; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto 5 agosto 1974 recante norme relative alla omologazione parziale CEE di veicoli a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda lo sterzo; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esame del tipo ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo e relativi rimorchi per quanto attiene al dispositivo di sterzo si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M ed N definite nel decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva n. 70/156/CEE, destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocita' massima superiore per costruzione a 25 Km/h, come pure i suoi rimorchi, della categoria internazionale O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e macchine agricole.