IL PRESIDENTE
  Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  l'ordinamento  dei  servizi  del  Consiglio  nazionale delle
ricerche di cui al provvedimento n. 11320 in  data  14  luglio  1990,
successivamente  modificato,  da ultimo con provvedimento n. 12361 in
data 20 febbraio 1993;
  Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di presidenza in data
30 aprile 1992 e dalla  giunta  amministrativa  nell'esercizio  delle
funzioni  di  consiglio di amministrazione in data 10 luglio 1992, in
ordine  alle  modifiche  all'art.  16  e  agli  allegati  1  A  e   6
dell'ordinamento medesimo;
  Vista  la  nota prot. EV/1272/B/10.0/2 in data 31 dicembre 1992 con
cui il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  ha  comunicato,  per  quanto di competenza, di non avere
rilievi di legittimita' da formulare in merito  ad  esclusione  della
modifica  agli  allegati 1 A e 6 relativamente alla istituzione di un
posto di consigliere;
  Ravvisata l'opportunita' di provvedere;
                              Decreta:
  Il primo  comma  dell'art.  16  dell'ordinamento  dei  servizi  del
Consiglio  nazionale  delle ricerche di cui al provvedimento n. 11320
in  data  14  luglio  1990,  e  successive  modificazioni,  e'  cosi'
modificato:
  "I  vice consiglieri esercitano le funzioni previste dagli articoli
11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972".
  Sono altresi' modificati i punti 1), 4), 8) e 9) dell'allegato 1  A
dell'ordinamento medesimo di seguito indicato: