IL PRESIDENTE Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al provvedimento n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato, da ultimo con provvedimento n. 12361 in data 20 febbraio 1993; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di presidenza in data 30 aprile 1992 e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 10 luglio 1992, in ordine alle modifiche all'art. 16 e agli allegati 1 A e 6 dell'ordinamento medesimo; Vista la nota prot. EV/1272/B/10.0/2 in data 31 dicembre 1992 con cui il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere rilievi di legittimita' da formulare in merito ad esclusione della modifica agli allegati 1 A e 6 relativamente alla istituzione di un posto di consigliere; Ravvisata l'opportunita' di provvedere; Decreta: Il primo comma dell'art. 16 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al provvedimento n. 11320 in data 14 luglio 1990, e successive modificazioni, e' cosi' modificato: "I vice consiglieri esercitano le funzioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972". Sono altresi' modificati i punti 1), 4), 8) e 9) dell'allegato 1 A dell'ordinamento medesimo di seguito indicato: